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IL CASO CLINICO GIUDIZIARIO DI GIUSEPPE MIRABILE - CAP 9

Il tribunale di Messina vede due medici imputati di "sequestro di persona e abuso d'ufficio" per avere ricoverato il signor Mirabile Giuseppe con TSO al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, essendo affetto da "psicosi a margine", perché viveva da solo, e perché rifiutava la terapia farmacologica. Il Presidente Mario Samperi del Tribunale di Messina il 6 marzo 2002 assolve il dr. Pietro Mondì con la formula "Perché il fatto non sussiste". Il 26 aprile 2002 il Presidente Luigi Faranda del Tribunale di Messina assolve il dr. Nicola Glielmi con la formula "Perché il fatto non sussiste". Pubblichiamo una serie di articoli a firma del Prof. Glielmi inerenti l'accaduto.



TRIBUNALE DI MESSINA

Il dr. Virginio Sozzi nell'udienza del 23 ottobre 2001 viene sentito come testimone per il procedimento penale contro Glielmi e Mondì per i reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona. Si riportano alcune domande e relative risposte:
Avv. Giuseppe Mondì: “Senta, il primario le chiese di fargli una diagnosi, come mai lei non gliela fece, può chiarire questo punto?”
Dr. Virginio Sozzi: “Lui mi chiese di fare una diagnosi e lo chiese anche al dr. Mondì che diagnosticò una psicosi acuta. Io ho detto non sono d'accordo. Si non ho pronunciato la diagnosi."
Avv. Giuseppe Mondì: “Fece presente al primario di avere prescritto medicinali al signor Mirabile?"
Dr. Virginio Sozzi: "Non ricordo, non posso ricordarmi. L'importante che lo sapesse il paziente, comunque."
Avv. Giuseppe Mondì: "Però ha detto pure che non ha formulato la diagnosi. Ma lei, in base a che cosa prescrisse dei farmaci e in base a che cosa negava che si dovesse svolgere un TSO, se lei stesso dice che non aveva fatto diagnosi? In base a che cosa, a un sentore, a che cosa?"
Dr. Virginio Sozzi: "Non capisco la domanda, può ripetere?"
Avv. Giuseppe Mondì: "Glielo ripeto… Per prescrivere dei farmaci, suppongo che lei abbia dovuto fare una diagnosi. Questo è il problema."
Presidente dr. Mario Samperi: "La domanda è semplice: come ha potuto prescrivere i farmaci senza avere formulato la diagnosi?"
Dr. Virginio Sozzi
: "Perché l' ho formulata nella mia testa".
Presidente dr. Mario Samperi: "Senza essere esternata?".
Dr. Virginio Sozzi: "Mi è consentito. Devo dire al paziente: Lei ha questa malattia."
Presidente dr. Mario Samperi: "Ma ai suoi colleghi non l' ha esternata?"
Dr. Virginio Sozzi: "No, non l 'ho esternata, perché avrei dovuto farlo pubblicamente?" (il pubblico è il primario ed altri tre medici).
Presidente dr. Mario Samperi: "No, guardi le domande le facciamo noi e lei risponde, se vuole rispondere, anzi deve rispondere".
Dr. Virginio Sozzi: "No, non l 'ho esternata".
Presidente dr. Mario Samperi: "Perfetto".
Avv. Giuseppe Mondì: "Un'ultima domanda
. Un trattamento sanitario obbligatorio, come si svolge? In forma orale o in forma scritta? Cioè il medico che propone, lo deve mettere per iscritto e il medico che dissente lo deve mettere per iscritto, oppure lo deve dire solo oralmente. Solo il medico proponente deve scriverlo?"
Dr. Virginio Sozzi: "Il medico proponente ovviamente lo deve scrivere. Il medico dissenziente non lo scrive, non lo sottoscrive."
Presidente dr. Mario Samperi: "Né in sì e né in no?"
Dr. Virginio Sozzi: "Né in sì né in no. Questa è la legge."
Presidente dr. Mario Samperi: "Scusi quale legge?"
Dr Virginio Sozzi: "La legge del TSO."
Presidente dr. Mario Samperi
: "Va bene! Ce la guardiamo."

Ogni commento è superfluo. Nel verbale delle dichiarazioni rese ad L.C.S. della Direzione Generale della ASL – N. 5, il dott. Sozzi dichiara di non conoscere l’iter amministrativo di un T.S.O.

 

VERBALE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL Dr. VIRGINIO SOZZI ALLA DIREZIONE GENERALE

"Il dr. Virginio Sozzi conferma che la nota composta da tre pagine è da lui sottoscritta e ne conferma integralmente i contenuti. Detta nota del 27-6-97 è stata indirizzata al signor Direttore Generale e al signor Direttore Sanitario dell' A U S L 5 di Messina. Dichiara che: Il dr. Glielmi ha convalidato il T.S.O. successivamente ai fatti da me esposti nella nota di che trattasi. Dichiaro di non conoscere l'iter amministrativo che fa seguito alla convalida del T.S.O. di che trattasi. Dichiaro che l'assistente sociale Favano si espresse contro la necessità di procedere al T.S.O. e dello stesso avviso erano altri presenti. Il giorno successivo in mia presenza il dr. Glielmi per via telefonica chiede notizie alla dr.ssa della Villa del paziente XX. Tuttavia non ho sentito proferire minacce dal dr. Glielmi all'indirizzo della dr. Della Villa, ma viene richiamata al fatto che detto ricovero era stato da lui personalmente disposto. Successivamente nella stanza del capo settore, temendo che si operassero manipolazioni sulla cartella clinica mi rifiuto di uscire. Ne nasce una accesa discussione che culminava nell'intervento delle forze dell'ordine chiamate dalla dr. Mangano per determinare il mio allontanamento coatto dai luoghi.
ADR “Non capisco perché il dr. Glielmi difenda pervicacemente l'operato del dr. Mondì che secondo me presenta talune lacunosità che io personalmente ho fatto rilevare al capo settore che tuttavia, ha sempre avallato i comportamenti professionali del dr. P. Mondì. Riferisco che il dr. Glielmi sostiene che il dr. P. Mondì è malato e lo asseconda per questo.”
Firmato L.C.S. dr. Virginio Sozzi"

OSSERVAZIONI

1) - Interv.: vuole commentare?
Capo settore: la confusione linguistica e la mancanza di logica sono espressione di confusione mentale, donde, spesso, la menzogna.
L'espressione "il dr. Glielmi ha convalidato il TSO successivamente ai fatti da me espressi nella nota di che trattasi", è ambigua. Fa pensare che il dott. Glielmi abbia convalidato la proposta  di ricovero dopo che gli erano stati riferiti i fatti espressi nella nota. Ma i fatti, più importanti della nota riguardanti la diagnosi e la “riprescrizione” dei farmaci non sono stati espressi alla presenza del primario ma soltanto nella “nota di che trattasi”.
Ciò risulta dalla testimonianza resa in tribunale, riportata innanzi, e dalle dichiarazioni del capo settore e dei medici presenti alla visita. Il dr. Sozzi non ha mai detto in presenza del capo settore e degli altri, né prima né dopo la firma del TSO, di "aver fatto diagnosi di sindrome depressivo ansiosa e di aver riprescritto i farmaci al malato in separata sede". Prima e dopo la firma del TSO ha strillato "irriguardosamente" ( testimonianze de dottori Claudio Italiano e Paolino Di Marco e Giuseppe Rao) perché il malato non andava ricoverato senza spiegare clinicamente i motivi di una diagnosi che aveva "formulata nella sua testa" (come da interrogatorio in tribunale innanzi riportato)

2) - Interv.: egli dice: "Dichiaro di non conoscere l'iter amministrativo che fa seguito alla convalida del T.S.O. di che trattasi."
Capo settore: in realtà non conosce neppure l'iter amministrativo che precede la convalida del TSO, altrimenti non avrebbe scritto nella denuncia: "Il dr. Nicola Glielmi, che nella sua qualità di Primario responsabile del C.S.M. doveva convalidare il T.S.O., interrogava personalmente il Mirabile".
Egli attribuisce soltanto al capo settore, quale Primario responsabile, il compito di convalidare il TSO. Scrive che il Primario visita personalmente il malato, e di poi, contesta il suo operato senza fornire una sua diagnosi. Né prima della visita, né dopo della visita per contestare con argomenti clinici la decisione del Primario.
Al contrario il giudice dr. Pietro Mondani, altrettanto erroneamente, attribuisce la facoltà di controfirmare la convalida unicamente al dr. Virginio Sozzi. Il magistrato, infatti, scrive: “Glielmi Nicola decideva per l’adozione di proposta di TSO, nonostante che il medico incaricato - tale Virginio Sozzi - fosse di parere contrario alla adozione di quel provvedimento”.
Egli non considera che il medico “incaricato” - Virginio Sozzi -  oppone un rifiuto ad eseguire un suo preciso dovere (che non è un diritto e neppure una specifica prerogativa) "con “un si o con un no" (come da dichiarazione del Sozzi al Presidente Samperi).

3) - Interv.: egli dice: " Dichiaro che l'assistente sociale Favano si espresse contro la necessita di procedere al T.S.O."
Capo settore: questa dichiarazione è falsa. L'assistente sociale intervenne soltanto dopo la firma della convalida alla proposta di ricovero e non prima. Ma poi che valore può avere il parere "medico" di un assistente sociale che, oltretutto, si dichiara disponibile a seguire il malato presso il suo domicilio, ma soltanto il giorno dopo? Quando, forse, sarebbe stato troppo tardi per le minacce imminenti di “raggiungere la moglie morta per ordine di Gesù” ?
 
4) - Interv.: egli dichiara: "Dello stesso avviso erano altri presenti".
Capo settore: è falsa anche questa dichiarazione.
Dalle le testimonianze di tutti i medici, dottori Giuseppe Rao, Claudio Italiano e Paolino Di Marco, presenti alla visita risulta una descrizione dei comportamenti “irriguardosi” del dott. Sozzi verso il capo settore. Nessun dubbio viene espresso da loro circa l’opportunità del TSO da loro pienamente condiviso. Sarebbero, stati, complici del sequestro di persona per non essersi opposti  alla convalida  della proposta di ricovero. In realtà i tre medici presenti si erano prodigati per convincere il malato ad accettare il ricovero volontario, perché non si arrivasse al ricovero coatto, come richiesto dalla legge 180.

Si trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal dott. Giuseppe Rao all'ispettore di Polizia il 24 settembre 1997 .
Egli afferma che tutti consigliavano il malato di ricoverarsi volontariamente per evitare il procedimento coatto e dice: "Alla fine si recede da questi tentativi di persuasione respinti dal malato e inizia, doverosamente, la procedura del TSO."
"Si recede". Chi? Tutti. Anche gli altri due medici (Claudio Italiano e Paolino Di Marca), tranne il dr. Sozzi. Per due volte usa il verbo recedere nella forma impersonale e corale. E perché mai lui, il dr. Rao, e gli altri due medici avrebbero dovuto illustrare le condizioni del TSO e consigliare il ricovero volontario se non fossero stati convinti della necessità di ospedalizzare l'ammalato?

Il dott. Giuseppe Rao, assistente psichiatra al Servizio di Diagnosi e Cura, il 26 novembre 1997 dichiara all'ispettore di Polizia Salvatore Prestipino: "Il comportamento della dr.ssa Della Villa, a mio modo di vedere, [è stato] tecnicamente perfetto nella gestione della vicenda da un punto di vista clinico, e non in contrasto con le decisioni precedentemente prese dal dr. Glielmi in merito alla diagnosi del paziente". Questa frase può essere letta così: "Il dr. Glielmi ha tenuto un comportamento tecnicamente perfetto, nella gestione della vicenda da un punto di vista clinico, e non in contrasto con le decisioni prese posteriormente dalla dr.ssa Della Villa in merito alla diagnosi del paziente". Non è un gioco di parole, né un esercizio di retorica. E' la verità che emerge dalla frase del dr. Rao. "Non in contrasto con le decisioni precedentemente prese dal dr. Glielmi" significa che il dr. Rao, presente alla visita psichiatrica, ha condiviso pienamente le decisioni del capo settore.

5) - Interv.: il dott. Sozzi  dice ad L.C.S. della Direzione Generale: “Il giorno successivo in mia
presenza il dr. Glielmi per via telefonica chiede notizie alla dr.ssa della Villa del paziente XX. Tuttavia non ho sentito proferire minacce dal dr. Glielmi all'indirizzo della dr. Della Villa”
Capo settore: Scagiona il capo settore dalle accuse di minacce che la dr.ssa Della Villa ha denunciato di aver ricevuto e conferma quanto dichiarato dallo psicologo dott. Aldo Valenti e dal dott. Mondì sulla telefonata fatta dal capo settore alla dr.ssa Della Villa.
Siamo a tre testimonianze (Valenti, Mondì e Sozzi) contro la dichiarazione della dr. Della Villa. Che una così importante testimonianza provenga proprio dal dr. Sozzi, avrebbe dovuto illuminare non soltanto il direttore sanitario dott. Giuseppe Pracanica, ma anche il manager dott. Francesco Poli, ma anche i due PM del tribunale di Messina, dottori Niccolò Crascì e Pietro Mondaini, sulla falsità delle accuse fatte dalla dr.ssa Della Villa.

6) - Interv.: "Ma viene richiamata al fatto che detto ricovero era stato da lui personalmente disposto"
Capo settore: nulla di straordinario nel fatto che un primario dica all'assistente che il ricovero è stato ordinato da lui. È un fatto normale in tutti i reparti di medicina e di chirurgia. Ma questo banale fatto di ordinaria amministrazione viene criminalizzato.
Come si può scambiare per minacce una normale conversazione tra il primario ed un suo assistente, al quale fra l’altro era stato fatto divieto scritto di dimettere gli ammalati, compito delegato dal primario soltanto agli aiuti-medici? Il primario avrebbe potuto farle un richiamo scritto per  trasgressione all’ordine di servizio sollecitato da molte famiglie che si lamentavano dei suoi comportamenti medici, dimettendo ammalati gravi e pericolosi dopo qualche ora di ricovero. Ma, poiché si trattava di conversazione telefonica e data l’ipersenbilità paranoicale della dott. Della Villa (come risulta dalle dichiarazioni del dott. Rao nella conversazione telefonica registrata dal primario), si limitò a fare presente che “il ricovero era stato da lui personalmente disposto”.  
E infatti la sola telefonata per chiedere informazioni sul malato la mise in uno stato di allarme, comunicando falsamente alla psicologa Rosita Gangemi, non presente nella stanza dell’ufficio medico, di essere stata minacciata.

 

7) - Interv.: “Successivamente nella stanza del capo settore, temendo che si operassero manipolazioni sulla cartella clinica mi rifiuto di uscire.
Capo settore: Il verbo temere, qui nel significato di dubitare o sospettare, rafforzato dal gerundio dubitativo esprime appieno la cultura del sospetto.
Gli inquirenti porranno domande a tutti per accertare il sospetto, finalizzati alla distruzione morale del presunto colpevole e tralasciando, invece,  accertamenti seri e utili a comprovare, o non, il sequestro di persona. Vanno, cioè,  fuori dal seminato. S’improvvisano tutti psichiatri e non si richiede una perizia psichiatrica. Accuseranno il capo settore di aver sequestrato la cartella clinica, non permettendo al dr. Sozzi, o al signor Favano di scrivervi i loro giudizi. E’ vero invece che la cartella clinica è stata sequestrata il giorno dopo la sua compilazione.
Il dott. Sozzi e l’assistente sociale avrebbero potuto scrivervi tutti i loro rilievi dal momento che la cartella clinica era a disposizione depositata in archivio.
Chiederanno se il capo settore avesse scritto qualcosa in cartella clinica dopo il giorno 26. Non lo ha fatto. La cartella clinica riporta soltanto questa breve nota di pugno del primario capo settore:
“Confuso, disorientato e depresso. Si sente vittima di azioni persecutorie messe in atto dai familiari della moglie deceduta. La critica e il giudizio sono deficitari. A domanda risponde che avendo cento milioni li spenderebbe in viveri, insalate e ortaggi. Dice di non aver preso le medicine il mattino perché se n'è dimenticato. A domanda se le avesse prese la sera precedente, risponde: "Non le ho prese, perché non ne ho bisogno e sto bene. Vive da solo”.
 E se pure il primario capo settore avesse scritto il giorno dopo in cartella clinica tutto quanto emerso dalla visita effettuata il giorno precedente?
Non poteva, forse, aggiungere il suo giudizio clinico anche dopo 10 giorni dalla compilazione della cartella fatta dal dr. Mondì? Si sarebbe dovuto accertare, in tal caso, se quanto da lui scritto corrispondesse alla realtà clinica e se questa fosse veritiera.
Chiederanno se il capo settore abbia strappato con violenza di mano a qualcuno la cartella clinica, non tenendo conto che tre o quattro testimonianze affermano che la cartella clinica è stata a lui portata, a sua richiesta, dall’infermiera Castriciano, (che non sarà interrogata). Se la cartella si trovava sul tavolo del capo settore, depostavi dalla Castriciano, come avrebbe potuto strapparla dalle mani di qualcuno? Semmai qualcuno avrebbe potuto strapparla dalle sue mani dal momento che si trovava sul suo tavolo. Questa ipotesi avanzata dall’ispettore Salvatore Prestipino, oltre che illogica è soltanto stupida. Non è penalmente rilevante, ma rivela soltanto la volontà di colpire ingiustamente una persona che si sa innocente e che si conosce come un galantuomo.
Non v’è alcuna prova concreta sul sequestro di persona. Nessuna indagine seria sulla pubblica diffamazione nei confronti del capo settore da parte del manager. Nessuna indagine sul reato di calunnia a carico della dr.ssa  Della Villa e del dr. Sozzi denunciati dal capo settore in un esposto presentato alla Procura della Repubblica il 14/101997. Il dott. Sozzi nonostante una condotta omissiva, bugiarda, menzognera e lesiva della privacy del malato non è stato neppure iscritto nel registro degli indagati.

8) - Interv.: Ne nasce una accesa discussione che culminava nell'intervento delle forze dell'ordine chiamate dalla dr. Mangano per determinare il mio allontanamento coatto dai luoghi.
Capo settore: Un fatto che può verificarsi soltanto nelle strutture sanitarie di un paese incivile. Basterebbe questa sola dichiarazione per comprendere l’atmosfera nella quale il capo settore, involontariamente è venuto a trovarsi per una forma di odio e di invidia del dr. Sozzi verso il dr. Mondì.

9) - Interv.: il dr. Sozzi  a domanda risponde: "ADR: Non capisco perché il dr. Glielmi difenda pervicacemente l'operato del dr. Mondì che secondo me presenta talune lacunosità che io personalmente ho fatto rilevare al capo settore che tuttavia, ha sempre avallato i comportamenti professionali del dr. P. Mondì.
Riferisco che il dr. Glielmi sostiene che il dr. P. Mondì è malato e lo asseconda per questo".
Capo settore: la parola "lacunosità", detta da uno psichiatra, deve essere intesa psichiatricamente, anche se non dice quali siano queste lacunosità.
Egli invoca, sottilmente, le "lacunosità” del dr. Mondì allo scopo di inficiare la validità del TSO, la cui convalida da parte del capo settore rientrerebbe nel suo atteggiamento di “avallare sempre i comportamenti professionali del dr. Mondì”.

10) - Interv. : Ma lei ha rilevato se il dr. Mondì presentava delle “lacunosità”?
Capo settore: no! La "pazzia" del dr. Mondì è pura denigrazione, è una favola, sulla quale molti hanno voluto credere per scopi personali e per fare i propri comodi, essendo il dott. Mondì persona ben educata, limpida, onesta, giusta, equilibrata, rispettosa di se stesso, degli altri.
In un ambiente lavorativo con mentalità e con comportamenti più o meno illeciti se non chiaramente disonesti, a tutti i livelli, come potrà evincersi dallo studio del caso Mirabile, una persona come il dott. Mondì dà fastidio per il semplice suo comportamento, ligio al dovere e rispettoso degli orari di lavoro.

11) - Interv.: Ma le dichiarazioni del dott. Sozzi?
Capo settore: E’ falsa l'affermazione che il capo settore avesse giudicato pazzo il dr. Mondì, come è falsa la dichiarazione che lo proteggesse. L'affermazione del dr. Sozzi è soltanto la rivalsa tardiva per la sua bruttissima figura fatta davanti a quattro colleghi. Non era stato capace di fare una diagnosi e, se lo fosse stato, non poteva comunicarla perché avrebbe dovuto dire di aver "riprescritto" una ricetta farmacologica, e cioè dichiarare davanti a un "folto pubblico" di medici che aveva sottratto, o “rubato”  il cliente al dr. Mondì prescrivendogli di nascosto i farmaci, senza neppure trascriverli in cartella clinica.
L'ipotesi della pazzia del dr. Mondì fa parte di quella giornaliera diffamazione di cui sono fatti oggetto le persone che s'impongono all'attenzione degli altri per il loro sapere e per la loro correttezza.
Molte volte le accuse di pazzia fanno parte di una strategia diffamatoria verso persone integerrime, proprio per essere tali. Si mette in atto un chiacchierio da corridoio, con l'accusa che il tale soggetto è pazzo.
La tesi della pazzia del dr. Mondi è stata portata avanti anche con il capo settore.
Nel fascicolo riguardante il dr. Mondì, v'è una montagna di carte e di reclami del dr. Enrico Natale e dell'assistente sociale del Centro di Salute Mentale di Mistretta che concludono, tutte, affermando che il dr. Mondì soffre di imponenti disturbi psichici. E sa quali erano le prove allegate all’accusa di pazzia? Uno scritto a macchina dal quale si rivelava che il dr. Mondì aveva iniziato un periodo con la lettera minuscola, piuttosto che maiuscola dopo l’interpunzione del punto.

La presunta "pazzia " del dr. Mondì è stata sempre un'accusa infamante e di corridoio per screditarlo.
Le maldicenze che riferivano al capo settore sul dr. Mondì erano giornaliere. Se era presente al servizio perché era presente. Se era assente perché era assente. Se visitava un malato perché lo visitava, se non lo visitava perché non lo visitava.
Dell’odio, del tutto immotivato, del dott. Sozzi verso il dott. Mondì si trova un riscontro nella testimonianza del signor Ferro Giovanni, che nel descrivere l'alterco tra i due medici, riporta le minacce del dr. Sozzi che "avrebbe fatto di tutto perché uno dei due se ne andasse da questo ufficio." Appare evidente che la denuncia per sequestro di persona rientra in questa malvagia strategia per liquidare il dr. Mondì oltre che il capo settore.
 
12) - Interv.: i motivi di tanto odio?
Capo settore: il dr. Mondì con il suo comportamento rigoroso e rispettoso delle norme, delle leggi e soprattutto degli orari di lavoro produceva un vero scompiglio in un ambiente lavorativo nel quale tutti erano stati abituati a fare il proprio comodo e a non compiere il proprio dovere.
Il motivo dell'odio verso il dr. Mondì è svelato dallo stesso dr. Sozzi, allorché questi, in un'aula di tribunale per il procedimento contro di lui per diffamazione, dichiara, con un linguaggio paranoico  di essere il "numero due". Non tiene conto che dopo il capo settore v’erano tra capi servizi e più di dieci primari.
Evidentemente il dott. Sozzi si sente danneggiato dalla presenza, nel servizio, di un medico suo pari grado che per un caso clinico citava Lacan, Kaufmann, Selvini Palazzoli, Klein, Rado, Winnicott, Minkovski, ecc.
A parte il fatto che il dott. Mondì era iscritto al sindacato UIL in netta contrapposizione con il sindacato SNAOS cui era iscritto il dott. Virginio Sozzi.
Dell'atmosfera di odio verso il dr. Mondì, a furia di denigrarlo e diffamarlo, fa fede la dichiarazione del dr. Di Martino, Direttore Amministrativo dell'ASL n. 5 di Messina, il quale riferisce all'ispettore di Polizia Giudiziaria, signor Salvatore Prestipino, che il dr. Mondì "ha alzato le mani e battuto l'assistente sociale di Mistretta". Non si crede che ciò sia vero, può dirlo solo il dr. Mondì. Ma come si può dare una notizia tanto grave e dire nel contempo che "il medico non è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per generosità e spirito di perdono cristiano" da parte di chi ha ricevuto le percosse?
Perché il dr. De Martino non accerta i fatti e, avendone la facoltà, non prende alcun provvedimento disciplinare contro il dr. Mondì? Anch'egli per cristiano perdono nel mentre che getta un'ombra delinquenziale sulla persona del dr. Pietro Mondì?
Come si può riportare una notizia tanto grave senza controllarla? Perché si riporta tale notizia in un procedimento penale ove il dr. Mondì è accusato di sequestro di persona? Sono chiare l'ipocrisia e la falsità di chi non prende le dovute misure disciplinari, o non denuncia il reato alla Magistratura, ma colpisce il dr. Mondì alle spalle.
E' evidente lo scopo di costruire un terreno delinquenziale intorno alla persona del dr. Pietro Mondì,  capace di operare un sequestro di persona alla pari dei sequestratori della Barbagia perché, tra l'altro, è capace di alzare le mani su una donna. Questa non è amministrazione della cosa pubblica ma, in termini psichiatrici, immoralità costituzionale dell’amministratore.

13) - Interv.: il capo settore  ha qualche volta avallato i comportamenti professionali del dr. Mondì, come dichiara il dr. Sozzi?
Capo settore: e che significa avallare? Questo verbo denuncia una mentalità mafiosa. Si confonde la stima con la protezione.

14) - Interv.: il capo settore ha detto al dr. Sozzi che il dr. Mondì era pazzo?
Capo settore: non lo ho mai detto per il semplice fatto che non lo è. Come avrebbe potuto se era l'unico medico che si riferiva agli autori anche meno noti della psichiatria nella discussione di un caso clinico? Se lo avesse giudicato pazzo non gli avrebbe affidato una difficile paziente, Grazia, trattata da lui con intelligenza e competenza ( vedasi N. Glielmi, La peste istituzionale, Siciliano Editore. 1998, Messina).

IGNOBILI PRETESTI

IL DIRETTORE SANITARIO AUSL n. 5, Messina 18 lug. 1997
AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE.
Oggetto: relazione sui fatti denunciati dal dr. V. Sozzi in ordine al TSO applicato al paziente XX

Con nota del 27/6/97 (All. 1) acquisita al protocollo di questa Direzione al n. 2104 del 30/6/97 e contestualmente indirizzata al Signor Direttore Generale e per conoscenza all' O. S. denominata SNAOS di Messina, il dr. V. Sozzi dirigente sanitario di I livello in servizio presso il Centro di Salute Mentale sito nei locali ex Onig di via T. Capra Messina, esponeva e denunciava fatti che riguardavano il paziente XX. Più specificamente il dr. P. Mondi, anch'egli in servizio presso il suddetto presidio, proponeva il TSO nei riguardi del paziente XX. A tal fine chiedeva al dr. P. De Luca la convalida della proposta. Successivamente, poiché lo stesso era impegnato (All. 12), tale richiesta veniva rivolta al dr. V. Sozzi, il quale sul caso clinico si dichiarava di avviso diverso e contrario a quello del Mondi. Pertanto la convalida del TSO avveniva a cura del dr. N. Glielmi, capo settore del STTSM che provvedeva a sottoscrivere la richiesta di trattamento sanitario obbligatorio. Rilevata la gravità dei contenuti della nota di che trattasi, questa Direzione disponeva una ispezione ad hoc per la quale veniva delegato il dr. M. NUCIFORA dirigente sanitario di I livello che in data 1/7/1997 si recava presso la sede del CSM per adempiere al mandato conferitogli. Qui acquisiva copia della cartella clinica ambulatoriale (all. 7) con la quale era stato disposto il TSO e copia della cartella clinica dell'avvenuto ricovero del paziente XX presso l'SPDC dell'Ospedale R. Margherita di Messina (All 10). Il dr. Nucifora, individuati i dipendenti che, a dire del dr. Sozzi erano stati presenti all'accaduto, li invitava a far tenere senza indugio una apposita relazione sui fatti al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Si precisa che il giorno dell'ispezione era assente dal servizio il dr. P. Mondì che fruiva di un giorno di congedo ordinario. Pervenivano pertanto successivamente a questa direzione relazioni a firma del dr. N. Glielmi datata 4/7/97, del signor Catinello (4/7/97), della signora Mangano (4/7/97), del dr. De Luca (3/7/97), dei dr.ori Di Marco e Italiano (3/7/97), del signor Ferro Giovanni (3/7/97), del signor Favano (27/6/97), e del dr. P. Mondì ( 2/ 7/ 97). Giova precisare che la relazione del dr. P. Mondì ( All. 9) non è stata richiesta dal dr. M. Nucifora considerato anche il fatto che come si è precedentemente detto, il Mondì il giorno dell'ispezione era assente dal servizio. Passando all'esame delle relazioni si rileva che le note a firma dei dipendenti Mangano (All. 11), De Luca (All. 12), Catinello ( All. 13), Di Marco e Italiano (All.14) contengono elementi che riportano esclusivamente a comportamenti dei dr.ori Mondì, Sozzi e Glielmi non consoni al decoro ed alla osservanza dei doveri di compostezza cui ciascun dipendente pubblico di più se trattasi di medico in presenza di dipendenti sottordinati e di pazienti, è tenuto. Per quanto riguarda la nota del dr. Sozzi (All. 1) si rileva che questi, contrariamente ai suoi doveri d'ufficio e da quelli che gli derivano dal suo stato di medico, ha violato con la nota dei 27/3/97 il segreto professionale e la più recente normativa sulla privacy, rivelando alla OS denominata SNAOS il caso clinico del paziente XX. In detta nota si evidenzia infatti che vengono riportate le generalità complete del paziente e l'attività lavorativa che lo stesso abitualmente svolge (dipendente di Ente Pubblico), non potendosi attribuire valore probatorio alla nota datata 2/7/97 (All. 3) con cui il Sozzi precisa di non avere inviato alcuna nota alla OS. Inoltre in tutte le dichiarazioni rese dai presenti ai fatti, si riporta il comportamento irriguardoso posto in essere dal dr. V. Sozzi nei riguardi del capo settore che presumibilmente, specie per nella circostanza specifica nella quale il Sozzi si è rifiutato di uscire dalla stanza del capo settore, deve essere culminato in una fase di concitazione tale da indurre il dr. Glielmi a far chiamare le forze dell'ordine. Dall'esame della cartella clinica del servizio territoriale (All. 7), si rileva che la stessa è stata redatta in maniera quanto meno approssimativa ed incompleta. Nulla infatti è riportato della storia clinica del paziente e di più non si è proceduto ad un accurato esame clinico obiettivo. Dall'esame degli atti si evince che nulla è detto circa la opportunità, sentito l'assistente sociale, di procedere ad un trattamento farmacologico domiciliare o ambulatoriale del paziente. A tale proposito si evince dalla relazione redatta dall'assistente sociale (all 2) che ricorrevano le condizioni oggettive per cui il paziente XX potesse essere efficacemente seguito dal servizio sociale presso il suo domicilio. Facendo riferimento alla relazione dell'assistente sociale si ritiene censurabile il comportamento del dr. Glielmi che pur apparentemente persuaso dell'opportunità di rivedere la necessità del TSO, recede da tale proponimento solo e semplicemente perché il dr. P. Mondì gli comunica che le procedure relative al TSO sono state ormai attivate (All. 2). Inoltre nel contesto oggettivo che va emergendo dall'esame degli atti (all. 4) non si può condividere l'assunto del dr. N. Glielmi che "il rifiuto di assumere farmaci e la mancanza di assistenza, sono condizioni indispensabili per ordinare un TSO, a prescindere dalla gravità o meno della malattia". Censurabile sotto il profilo disciplinare è quanto emerge dai rapporti conflittuali esistenti tra i dottori Sozzi e Mondì che certamente hanno arrecato danno al buon andamento del servizio ( si rimanda nella fattispecie all'all. 5, pag. 3 e all'all. 6 pag. 1 e 2). Nulla si può dire sulle reiterate affermazioni del dr. V. Sozzi relative ai tentativi di manipolazione di cartelle cliniche che sarebbero stati posti in essere dal dr. Glielmi e dal dr. Mondì (all. 7).
L'esame dell'all. 10 (cartella clinica del ricovero presso l'SPDC) evidenzia una diagnosi assolutamente opposta a quella indicata dai dr.ori Mondì e Glielmi. Detto documento appare compilato in ogni sua parte, e nella parte relativa alla terapia si rileva la prescrizione di medicamenti al bisogno.

Da quanto esposto emerge chiaramente quanto segue:
Il dr. P. Mondì che ha proposto il TSO, ha redatto una cartella clinica assolutamente insufficiente: infatti è priva di anamnesi prossima e remota, di esame psicologico e psichiatrico, di esame obiettivo generale per cui le conclusioni cui egli addiviene appaiono assolutamente prive di adeguato supporto e ciò in particolare, con riferimento alle vigenti normative che prevedono precise condizioni per darsi luogo al TSO (art. 2 legge 180/78).
Il dr. V. Sozzi ha trasmesso copia dell'esposto denunzia a terzi estranei all'Azienda ed ha posto in essere comportamenti irriguardosi nei confronti del capo settore per i quali questi ha ritenuto di dovere fare intervenire le forze dell'ordine.
Il dr. Glielmi ha convalidato la proposta di TSO nonostante la stessa, come prima chiarito, non fosse adeguatamente documentata e motivata. A questo deve aggiungersi che in capo allo stesso sussisteva l'obbligo di richiedere al medico proponente il completamento della cartella clinica almeno per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico-psicologico e sociale. Dalle dichiarazioni conformi dei presenti risulta inoltre che i succitati dr.ori Glielmi Mondì e Sozzi hanno tenuto un comportamento altamente censurabile sotto il profilo della professionalità e del decoro delle funzioni esercitate, comportamento aggravato perché tenuto in presenza di altri dipendenti e del paziente.
Risulta inoltre non condivisibile quanto sostenuto dal dr. Glielmi in ordine al fatto che lo stesso ritenga giustificato il ricovero del paziente in TSO a prescindere dalla gravità o meno della malattia.
Va sottolineato che tali affermazioni sono state rese a posteriori e con riferimento alle dimissioni del paziente dal SPDC a distanza di meno di 24 ore dal ricovero in TSO. Infine ma non da ultimo, non può sottacersi il danno che oggettivamente ha subito il paziente di che trattasi di cui non vengono forniti né le generalità né altro elemento identificativo, per rispetto del segreto professionale e della più recente normativa sulla privacy.
Si attesta che gli allegati anch'essi privi di qualsiasi elemento identificativo del paziente sono conformi agli originali in possesso di questa Direzione Sanitaria e conservati tra gli atti riservati.

OSSERVAZIONI

A) -Interv.: il dr. Giuseppe Pracanica non ha preso in considerazione la relazione del capo settore Perché ?
Capo settore: ha considerato soltanto l’espressione "a prescindere dalla gravità o meno della malattia", stralciata dalla lettera di accompagnamento alle relazioni inviate alla Direzione Medica, compresa quella molto precisa del capo settore, e solo per farne un capo di accusa. Ciò è molto raccapricciante, perché il contenuto della relazione riguardava e doveva riguardare soltanto i comportamenti del dr. Virginio Sozzi e non la malattia del malato, accennata soltanto per far comprendere come si erano svolti i fatti. La richiesta di Nucifora infatti fu quella di inviare le testimonianze delle persone presenti ai fatti e non una relazione medica sulla malattia del  malato.
La frase incriminata, tratta dalla lettera di accompagnamento alle relazioni del capo settore e delle persone presenti ai fatti, vuole soltanto chiarire che nella prassi quotidiana un grave schizofrenico assistito dalla famiglia, non necessariamente va ricoverato, mentre un isterico abbandonato a se stesso e con la dichiarata volontà di non assumere i farmaci, può avere bisogno di immediato ricovero qualora manifesti idee di suicidio.
Il dottor Pracanica, disonestamente, trasforma una relazione di servizio sul comportamento incivile e insubordinato del dr. Sozzi, in una relazione clinica sul malato Mirabile, senza avere alcuna competenza psichiatrica, essendo specializzato in Igiene Pubblica e Sanitaria.
Egli enumera le carte giunte sul suo tavolo dalle quali fa una sintesi dei fatti, ma in realtà le esamina molto superficialmente o non le esamina per niente. Tutti concordemente parlano del comportamento incivile insubordinato, improvviso ed inatteso come da raptus del dott. Sozzi.

B) - Interv.: il dr. Pracanica non considera il documento del dr. Mondì? Egli scrive: "Giova precisare che la relazione del dr. P. Mondì non è stata richiesta dal dr. M. Nucifora considerato anche il fatto che come si è precedentemente detto, il Mondì il giorno dell'ispezione era assente dal servizio", facendo chiaramente intendere che non essendo stata richiesta non è presa in esame. Perché? 
Non considerare la relazione clinica del dr. Mondì è assurdo. Sostenere che al medico non fosse stata richiesta, perché assente per licenza, è pretestuoso. Perché?
Capo settore: questo è un fatto molto grave. Il dott. Pracanica agisce con manifesta ed arrogante pretestuosità. Egli non prendere in esame la relazione del dott. Mondì. Ne fa cenno soltanto per significare ch’essa era pressoché inutile perché non richiesta dal Nucifora essendo il dott. Mondì assente nel giorno dell’ispezione. Lo scrive per ben due volte. Ma sembra non accorgersi che il dott. Nucifora non poteva chiedere alcuna relazione ai dottori Claudio Italiano, Paolino Di Marco, Giuseppe Rao e all’infermiere signor Ferro Giovanni, perché anch’essi assenti dal Centro di Via Capra nel giorno dell’ispezione, così come era assente per licenza il dr. Pietro Mondì.
Infatti Claudio Italiano e Paolino Di Marco quel giorno (1 luglio) si trovavano sul loro posto di lavoro nelle strutture psichiatriche di Milazzo, mentre il dott. Giuseppe Rao e l’infermiere signor Ferro Giovanni si trovavano anch’essi sul loro posto di lavoro al Servizio Psichiatrico dell’Ospedale “R. Margherita”. Certamente non erano presenti al Centro di Via Tommaso Capra ed il dott. Nucifora non poteva chiedere loro alcuna relazione, come non poteva chiederla al dr. Pietro Mondì.
Queste considerazioni rivelano lo spirito partigiano ed una condotta disonesta del dott. Pracanica.

La relazione del dr. Mondì è l'unico documento clinico degno di questo nome. E' la sola che potrebbe essere presa in considerazione in un'eventuale perizia psichiatrica per la sua obbiettività e scientificità. Egli richiesto di fare una relazione, ne ha presentato due: una clinica sul malato per la visita da lui effettuata il giorno 26 ed una testimoniale sui fatti del giorno 27. Perfino la relazione del capo settore, che del resto ha per oggetto "comportamenti del dr. Sozzi", non può essere considerata un documento clinico in senso stretto anche se si fa un cenno alla condizione mentale presentata dal malato. Della cartella clinica stilata dalla dr.ssa Della Villa bisogna tenere poco conto, per il semplice fatto che la stessa è stata compilata circa 24 ore dopo il ricovero. E in 24 ore la sintomatologia di un ammalato può modificarsi enormemente. La legge riconosce "la parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto criminoso” che significa il riconoscimento per norma di legge, della variabilità della sintomatologia, in pochissime ore, nello stesso ammalato tanto da potersi dire, in termini clinici, con il Gozzano, che lo schizofrenico è capace di tutto, anche di comportarsi bene. Non si considera qui il fatto che la Della Villa, minacciata da dott. Sozzi, abbia dimesso il malato e dopo d’averlo dimesso scritto una cartella clinica in linea con la sua avventata decisione.
Il malato, infatti non andava dimesso perché ordinato dal primario, anche questo, ma soprattutto perché avrebbe dovuto fare tutti gli esami di routine e tra questi l’elettroencefalogramma oltre ad visita oculistica per lo strabismo presentato dal paziente, per accertare e fosse di natura funzionale od organica.  

C) - Interv.: il dr. Giuseppe Pracanica scrive: "Il dr. P. Mondì che ha proposto il TSO, ha redatto una cartella clinica assolutamente insufficiente: infatti è priva di anamnesi prossima e remota, di esame psicologico e psichiatrico, di esame obiettivo generale per cui le conclusioni cui egli addiviene appaiono assolutamente prive di adeguato supporto e ciò in particolare, con riferimento alle vigenti normative che prevedono precise condizioni per darsi luogo al TSO (art. 2 legge 180/78)….
Il dr. Glielmi ha convalidato la proposta di TSO nonostante la stessa, come prima chiarito, non fosse adeguatamente documentata e motivata. A questo deve aggiungersi che in capo allo stesso sussisteva l'obbligo di richiedere al medico proponente il completamento della cartella clinica almeno per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico-psicologico e sociale."
Capo settore: è lo sproloquio dell'incompetente e del medico che in vita sua non ha mai visitato un malato, tanto meno un malato psichico. Egli si è dedicato da sempre alla politica, spendendo tutto il proprio tempo per gli impegni politici. E' specialista in Igiene Generale che si occupa, tra l'altro, del controllo delle fogne. Non si intende offendere gli specialisti in Igiene Pubblica, ma precisare da che parte e da di chi viene questa bella lezione di prassi e di clinica psichiatrica. Codesto medico igienista (non mentale) del tutto ignorante in psichiatria e sulla prassi psichiatrica, si improvvisa psichiatra e pretende di impartire lezioni di psichiatria e affermare con prosopopea che prima di proporre un ricovero coatto bisognerebbe scrivere tutta la storia del malato in cartella clinica. La qual cosa è senz'altro possibile, ma non sempre, e, perciò, non indispensabile e non essenziale: NON E’ RICHIESTO DALLA LEGGE. L'atto di legge è costituito dal certificato medico sul quale si scrive la diagnosi, spesso generica e non specifica, perché a proporre un ricovero può essere anche un medico non specializzato in psichiatria. Nel ricovero del signor Mirabile, il dr. Mondì ha scritto una specifica diagnosi. Il certificato medico (modello generalmente prestampato), sottoscritto da un secondo sanitario diventa la proposta di ricovero che viene mandata al Sindaco. Quale medico su tutto il territorio nazionale, trovandosi davanti ad un'emergenza, scrive la cartella clinica piuttosto che il certificato di ricovero? Il dr. Mondì, avrebbe anche potuto non aprire la cartella clinica, richiedendo la legge soltanto la proposta di ricovero con l'indicazione della diagnosi e degli altri due motivi: il rifiuto di assumere i farmaci e l'impossibilità di un'assistenza familiare o extra- ospedaliera. I tre punti, indicati dalla legge 180 (diagnosi, rifiuto delle cure, impossibilità di affidamento ai familiari o altri)  sono stati rigidamente rispettati e scritti nella  proposta medica redatta dal dott. Mondì. 
Ha aperto la cartella clinica, per motivi amministrativi e per lasciare traccia della visita effettuata, riportandovi succintamente quanto scritto nella proposta di ricovero. Se si fosse trovato a domicilio del malato non avrebbe potuto neppure aprire una cartella clinica, ma riportare soltanto nel Registro del Servizio Sanitario Nazionale il suo intervento.
Ma come avrebbe potuto il dott. Mondì compilare una cartella clinica e scrivere tutti i fatti anamnestici, sociali, economici e psicopatologici (descritti nella sua relazione di tre pagine non presa in esame dal dott. Pracanica) nel corso di un’accesa lite creata dal dott. Sozzi, nella quale il dott. Mondì, è stato gravemente minacciato, tanto da venir meno ed essere soccorso dall’infermiere signor Ferro Giovanni, come da relazione di quest’ultimo? Ad ogni modo il dott. Mondì in alcun modo poteva scrivere la cartella clinica, impegnato con il malato dalle ore 11 alle ore 14,30, per visita di lui (40 minuti primi), per visita del primario (30 minuti primi) e per l’adempimento di tutte le operazioni occorrenti per dar corso al ricovero coatto in un ambiente che il dott. Sozzi aveva trasformato in un mercatino rionale fuori della stanza del capo settore.
Ma come? Alla dr.ssa Della Villa è consentito scrivere la cartella clinica due ore dopo che il malato è stato dimesso dal SPDC e, invece, si pretende che il dott. Mondì, in una condizione di pieno bordello, per la contestazione della sua diagnosi con conseguente agitazione da parte di tutti, scriva la cartella clinica completa in ogni sua parte? Qui siamo alla pazzia delle persone cosiddette normali.
 
Per quanto riguarda l'assistenza extraospedaliera, il medico può ritenere che la famiglia, nel nostro caso inesistente, non possa far fronte alla patologia del paziente.
La visita del dr. Mondì fa parte dell’assistenza extraospedaliera e la proposta di ricovero ha il significato dell'impossibilità, della struttura sanitaria ambulatoriale e della famiglia, di assistere il soggetto, se questi  presenta pericoli per la propria e altrui incolumità.

D)- Interv.: Dall'esame degli atti si evince che nulla è detto circa la opportunità, sentito l'assistente sociale, di procedere ad un trattamento farmacologico domiciliare o ambulatoriale del paziente. A tale proposito si evince dalla relazione redatta dall'assistente sociale (all 2) che ricorrevano le condizioni oggettive per cui il paziente XX potesse essere efficacemente seguito dal servizio sociale presso il suo domicilio. Facendo riferimento alla relazione dell'assistente sociale si ritiene censurabile il comportamento del dr. Glielmi che pur apparentemente persuaso dell'opportunità di rivedere la necessità del TSO, recede da tale proponimento solo e semplicemente perché il dr. P. Mondì gli comunica che le procedure relative al TSO sono state ormai attivate”.
Capo settore: Il parere dell’assistente sociale, non è vincolante, non essendo un medico. Quella dell’assistente sociale è una mera opinione della quale non si deve né si può tenere conto. Egli assolvendo il suo compito di assistente sociale aveva telefonato giustamente e professionalmente a destra e a manca per assumere informazioni sulle condizioni socio-economiche ed ambientali del malato riferendo, poi, al dott. Mondì, dal quale aveva avuto l’incarico, che il malato viveva da solo, frequentava una parrocchia e che nessuno poteva prendersi cura di lui.
Comunque ad esaminare quanto riferisce il Pracanica e non la relazione del Vincenzo Favano alla quale si rimanda, se ne deduce che l’assistente sociale espresse la sua opinione non medica e non vincolante, dopo che il TSO era stato già controfirmato dal primario e consegnato ai Vigili Urbani per l’esecuzione di loro pertinenza, cioè  l’accompagnamento all’ospedale “R. Margherita”.
E’ vero che il dott. Glielmi si mostrò propenso a rivedere il TSO, perché la legge non obbliga  ma consiglia fino all’ultimo momento di persuadere il paziente ad accettare un ricovero volontario per scongiurare il TSO. Ma la sua “apparente persuasione si infranse” davanti al rifiuto del Favano si tenere compagnia al malato nelle prime ore del pomeriggio. Il Favano, infatti, scrive che alla proposta del primario avrebbe risposto dando la sua disponibilità per il giorno dopo visitando il malato presso il suo domicilio. Quando, forse, sarebbe stato troppo tardi.
Le dichiarazioni di disponibilità a visitare il malato presso il suo domicilio, il giorno dopo, da parte dell'assistente sociale sono soltanto buone intenzioni non suffragate da contemporanee assunzioni di responsabilità, che lo stato del malato richiedeva in quel momento.
                              
E) - Interv.:  Giuseppe Pracanica scrive: "Va sottolineato che tali affermazioni sono state rese a posteriori e con riferimento alle dimissioni del paziente dal SPDC a distanza di meno di 24 ore dal ricovero in TSO."
Capo settore: altra pretestuosità! Come poteva essere diversamente se la richiesta di informazioni è stata avanzata dal dr. Nucifora 5 giorni dopo i fatti?
 
 F) – Interv. : "Infine ma non da ultimo, non può sottacersi il danno che oggettivamente ha subito il paziente di che trattasi di cui non vengono forniti né le generalità né altro elemento identificativo, per rispetto del segreto professionale e della più recente normativa sulla privacy".
Capo settore: Denota sempre bene prendere le parti del malato. Peccato che in tribunale il malato si sia espresso in tutta la sua patologia psichiatrica sproloquiando e dando quasi in escandescenze. Quali sono i danni prodotti al Mirabile per la frustrazione subita dopo d'essere stato spinto a costituirsi parte civile facendogli intravedere la possibilità del risarcimento di un danno?  A un ammalato che dichiara d’essere perseguitato dai fratelli della defunta moglie e d’essere stato derubato di sette milioni di lire?
Si prova nausea davanti ad una difesa ipocrita del malato.
Si prova nausea per la strumentalizzazione che è stata fatta del malato.
 
G) – Interv.: sembra che il signor Mirabile fosse stato ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto prima del ricovero ordinato da lei, e dopo nell'autunno del 1997.
Capo settore: prima della visita al Centro di Via Tommaso Capra era da tempo in cura con gli psichiatri dell'ex USL di Barcellona e, forse, anche ricoverato allo SPDC di Barcellona. Si sa per certo, invece, che nell'autunno del 1997 è stato ricoverato al Servizio di Psichiatria dell'ospedale " R. Margherita" dal 13/10/1997 al 7/11/1997.
Nella richiesta del risarcimento per danni si sarebbe addebitato questo secondo o terzo ricovero, come conseguenza del primo, ordinato dal capo settore.
L'ipotesi che il secondo ricovero autunnale sia stato causato da quello ordinato dal primario capo settore, può nascere soltanto in persone incompetenti.

 

H) - Interv.: In conclusione il suo giudizio sulla relazione del dott. Giuseppe Pracanica, inviata al manager dott. Francesco Poli?
Capo settore: Solo gli idioti possono dare credito ad un documento farneticante e contraddittorio.
Solo gli idioti non possono rilevare le incongruenze delle accuse del dr. Sozzi. Ma il dr. Giuseppe Pracanica idiota non è.
Non v'è alcun dubbio, quindi, ch’egli abbia ricevuto l'ordine di fare fuori il capo settore. Ad essere  generosi si può ipotizzare ch'egli abbia resistito in un primo tempo all'ordine di eliminare il capo settore e che poi messo davanti all'alternativa: "O la testa di Glielmi o la tua", abbia firmato un documento cervellotico e assurdo, compilato da altri incompetenti, quelli che il Direttore Generale definisce ispettori sanitari.
Il manager dr. Francesco Poli, nominandolo Direttore Sanitario, gli ha dato la possibilità di gonfiare il torace dietro una grande scrivania. Ma questo stesso piacere non gli ha fatto intravedere che sarebbe stato un ostaggio nelle di lui mani, che sarebbe stato usato, e gettato, poi, dalla finestra come uno straccio, il giorno nel quale sarebbe piaciuto al manager di farlo.
E di fatti di lì a qualche mese sarà licenziato anche il dott. Pracanica che andrà ad elemosinare un posticino alla Provincia Regionale di Messina.
Ciò perché per la legge di Rosy Bindi, il Direttore Generale, o manager, gode della facoltà di nominare direttamente, senza alcun concorso, sia il Direttore Amministrativo che il Direttore Sanitario, così come gode della facoltà di licenziarli dal mattino alla sera, senza alcun motivo. Soltanto perché non “godono più della sua fiducia”.
Si configura così una cupola di interessi, spesso illeciti, senza alcuna dialettica interna di controllo.
L’Italia tutta in termini economici e di sprechi sta pagando sulla sua pelle questo codicillo di Rosy Bindi che fa del Direttore Generale un manager monocratico.
Ma il manager non poteva licenziare il primario capo settore dott. Glielmi “senza la giusta causa”, che viene costruita a tavolino.
Dall’esame di tutte le carte si evince che la “gusta causa” è stata costruita male e nella maniera più rozza, soprattutto per dare un segnale forte a tutti i medici.  

 

IL MANAGER MONOCRATICO

A) IL DIRETTORE GENERALE, 23 LUGLIO 1997 (N. PROT. 37/DG)
Oggetto: Avvio del procedimento di recesso del rapporto di lavoro (art. 35 Contratto Collettivo Dirigenza Medica ).
Al Dr. Nicola Glielmi - Salute Mentale

Questa Direzione Generale ha avuto modo di prendere in esame la pratica relativa al ricovero in TSO dei Signor Mirabile, a seguito di esposti presentati rispettivamente dal Dr. Virginio Sozzi, Dirigente medico di Psichiatria di I livello, in data 27.6.1997 e dalla Dr.essa Lucia Della Villa anch'essa Dirigente medico di I livello di psichiatria, in data 10.7.97.
Vista la relazione trasmessa dal Direttore Sanitario dell'Azienda, all'uopo incaricato, dalla quale è emerso, sia di quanto documentato nella cartella clinica di ricovero in T.S.O., a firma del Dr. Pietro Mondì e convalidata dal Dr. Nicola Glielmi sia dalla cartella clinica di accettazione presso il S.P.D.C. a firma della Dr.essa Lucia Della Villa, nonché dalla relazione acquisita in atti dall'assistente del Servizio Sociale, che la pratica di che trattasi, presenta gravi irregolarità che si sostanziano:
1) approvazione e convalida del trattamento obbligatorio pur in presenza di una cartella clinica ampiamente incompleta, in base alla quale il medico proponente Dr. Mondì ha formulato la proposta di ricovero. Il primario , prima di qualunque convalida, aveva "lo obbligo di richiedere al medico proponente il completamento della cartella clinica almeno per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, psicologico e sociale";
2) insussistenza in capo al soggetto di quelle alterazioni psichiche gravi che legittimavano come intervento obbligatorio il ricovero in TSO per come si rileva dallo "esame della cartella clinica presso il S. P. D. C." "che evidenzia una diagnosi completamente opposta" a quella indicata dalla S. V. La cartella clinica di dimissioni 24 h dal S.P.D.C. a firma della Dr.essa Della Villa, "appare compilata in ogni sua parte, e nella parte relativa alla terapia si rileva la prescrizione di medicamenti al bisogno" correlata al solo "stato di ansia" del paziente;
3) omesso accertamento della disponibilità del paziente ad accettare un intervento terapeutico in regime extraospedaliero, atteso che lo stesso era venuto presso l'ambulatorio di salute mentale proprio per avere prescritta una cura per come dallo stesso dichiarato. La circostanza rileva maggiormente ove si consideri che "dalla relazione redatta dall'assistente sociale si evince che ricorrevano le condizioni oggettive per cui il paziente potesse essere efficacemente seguito dal servizio sociale presso il suo domicilio";
4) errata interpretazione della disposizione di legge (art.2 della L. 13/05/78 n° 180), là dove Ella asserisce che "il rifiuto di assumere farmaci e la mancanza di assistenza sono condizioni indispensabili per ordinare il TSO, a prescindere dalla gravità o meno della malattia", l'affermazione assume particolare gravità in quanto resa a posteriori, e cioè dopo avere avuto conoscenza della diagnosi di dimissione completamente opposta, formulata dalla D.essa Della Villa e dopo essere intervenuta presso quest'ultima affinché rivedesse la sua diagnosi, per come dalla stessa dichiarato;
5) mancata acquisizione al momento dell'invio del paziente in TSO agli atti della cartella clinica della relazione del responsabile del servizio sociale, relazione che ancorché non obbligatoria sul piano medico si appalesa strumento indispensabile per connotare la personalità del paziente prima del ricovero;
6) esposizione del soggetto a grave danno sul piano psicologico e morale ove si considera che lo stesso è stato sottoposto ad interrogatorio in presenza di più persone e in uno stato di palese tensione tra i medici per l'accertamento della sussistenza di uno stato patologico, che prevede un tipo di approccio completamente diverso;
7) scarsa ponderazione dell'intervento coattivo con il quale veniva sottratta al paziente quella libertà in forza della quale, dopo aver chiesto un permesso presso l'ufficio dove lavorava per ricevere le cure, si era recato volontariamente recato all'ambulatorio medico dell'Azienda e ne usciva scortato dai Vigili Urbani allertati e presentatisi ancor prima della convalida del T.S.O. Per tutte le considerazioni su esposte, nel contestare le gravi irregolarità riscontrate, quest'Azienda ritiene di doversi avviare il procedimento di recesso del rapporto di lavoro con la S.V., ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile per come richiamato dall'art. 36 del vigente Contratto di Lavoro della Dirigenza Medica.
Per tutte le considerazioni su esposte, nel contestare le gravi irregolarità riscontrate, quest'Azienda ritiene di doversi avviare il procedimento di recesso del rapporto di lavoro con la S.V., ai sensi dell'art. 2119 c.c. per come richiamato dall'art. 36 del vigente Contratto di Lavoro della Dirigenza Medica.
Per gli effetti di detto procedimento, la S. V. viene convocata per essere sentita per quanto Ella riterrà di dovere esprimere a propria difesa, per il giorno 1° agosto 1997 alle ore 10.00.
Ai sensi del 3° comma dell' art. 35 del contratto innanzi richiamato, la S.V., può farsi assistere "da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferire mandato o da un procuratore di sua fiducia".
Stante la gravità delle infrazioni contestate, la S. V. viene sospesa dal lavoro per la durata di giorni 30 a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene inviato al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario dell'Azienda per il di più a seguire.
Il Direttore Generale dr. Francesco Poli.

 

B) IL DIRETTORE GENERALE, 23 LUGLIO 1997( PROT. 4284).
Oggetto: Trasmissione di documenti per eventuali ipotesi di reato.
All'Ill. mo Signor Procuratore della Repubblica di Messina.

Con la presente si ritiene di dover portare a conoscenza della S.V. fatti ed avvenimenti concernenti il ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio di un soggetto, avvenuto in data 26,6,1997, per eventuali ipotesi di rato che la S.V. Ill. ma ritenesse sussistere.
Si rassegna a tal fine quanto segue:
perviene a questa Direzione , la nota 27.61997 (allegato A) del dipendente dirigente psichiatra, Dott. Virginio Sozzi, che denuncia gravissime violazioni di legge perpetrate a danno di un soggetto, sottoposto a T.S.O. da parte dei dottori Pietro Mondì e Nicola Glielmi, senza che ne ricorressero le condizioni prescritte dalla legge;
perviene, altresì, a questa Amministrazione Generale, la nota 10.7.97 (allegato B) del dirigente medico psichiatra in servizio presso il Servizio Diagnosi e Cura ospedaliero, Dott.ssa Lucia Della Villa, che denuncia comportamenti del Primario Dott. Glielmi, configuranti precisi reati (modifica di diagnosi, certificazione, cartelle cliniche), nonché minacce e vessazioni. La stessa fa presente la ripetitività degli atteggiamenti del Dott. Glielmi;
in ordine alla denuncia del Dott. Sozzi, la stessa è stata trasmessa al Direttore Sanitario di questa Azienda, per I necessari approfondimenti e lo stesso ha formulato in merito apposita relazione che si trasmette (allegato C) con allegati vari, tra cui la cartella clinica relativa al provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio e la cartella clinica redatta in ospedale all'atto del ricovero;
in ordine alla denuncia della Dott.ssa Della Villa, questa Direzione ha acquisito per tramite dei due ispettori sanitari Dott.ri  Nucifora e Micali, dichiarazione della stessa nonché del personale dipendente dalla stessa Dott.ssa Della Villa indicato (all. D);
questa Direzione Generale con provvedimento n. 37/ del 23.7.97 (allegati E ed F), ha proceduto, viste le gravi irregolarità riscontrate, all'avvio del procedimento di recesso dal posto di lavoro, con la sospensione temporanea dal servizio (gg. 30) dei predetti sanitari. Si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione e chiarimento. Il Direttore Generale. Dott. Francesco Poli

 

COMMENTO

Interv.: osservazioni?
Capo settore: il manager dr. Francesco Poli  trasforma contro ogni norma contrattuale e di legge, abusando del potere del suo ufficio,  un procedimento disciplinare, se pure doveva esservi,  in un processo clinico giudiziario, con gente ignorante in psichiatria, alle spalle del capo settore che nulla sapeva del procedimento a suo carico e che “viene convocato per essere sentito per quanto Ella riterrà di dovere esprimere a propria difesa, per il giorno 1° agosto 1997 alle ore 10.00”

Nove giorni  dopo la data dell’ “ Avvio del procedimento di recesso del rapporto di lavoro (art. 35 Contratto Collettivo Dirigenza Medica), datato 23 luglio!
Nove giorni dopo la “Trasmissione di documenti per eventuali ipotesi di reato all’l'Ill. mo Signor Procuratore della Repubblica di Messina,” datata 23 luglio 1997!

 

Non si conoscono i motivi per i quali la convocazione del capo settore assistito “da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o da un procuratore di sua fiducia", sia stata rinviata per il giorno 5 agosto.
Sta di fatto che il giorno 5 agosto neppure il “procuratore di fiducia” del capo settore era a conoscenza che il giorno 23 luglio v’era stata una trasmissione di documenti alla Procura di Messina.
E senza che il capo settore fosse sentito dal Direttore Sanitario o dal Direttore Generale e avesse potuto difendersi da un’accusa così infamante: “sequestro di persona” che per configurarsi come tale necessita che dott. Mondì ed il primario capo settore si proponessero di ricavarne “un personale interesse” economico o di altra natura. Un delitto niente affatto praticabile e realizzabile nella struttura pubblica per i paletti che vi pone la Legge N. 180 : 1) visita di un primo medico; 2) visita di un secondo medico; 3) eventuale visita di un medico indicato dal sindaco; 4) visita al Pronto Soccorso Ospedaliero; 5) visita di un medico del SPDC; 6) eventuale visita per conto del giudice tutelare.
Un Direttore Generale ed un Direttore Sanitario non possono dire di ignorare questa logica prassi psichiatrica, stabilita dalla legge e sperimentata per venti anni.
Questo comportamento, seppure il direttore sanitario dott. Pracanica non avesse compreso il farneticante documento stilato dal dott. Sozzi, comprensibile anche dall’uomo della strada, dimostra inequivocabilmente l’abuso di potere con una volontà cosciente di abusare della  propria funzione  per arrecare un danno enorme alla persona del dott. Glielmi sotto ogni aspetto e soprattutto alla sua immagine con grande danno professionale.
La colpa e l’ignoranza da parte del manager dott. Francesco Poli sarebbe potuta essere invocata soltanto se le carte fossero state mandate alla Procura della Repubblica dopo l’audizione del capo settore e non 13 giorni prima della sua effettiva convocazione.
Il dott. Francesco Poli ha agito coscientemente per arrecare un danno al dott. Glielmi.
Il giorno 4 agosto, cioè il giorno prima dell’audizione, il dott. Francesco Poli diffama il capo settore a mezzo stampa dichiarando che si ravvisava il reato di sequestro di persona per il ricovero del Mirabile.
Anche questo in buona fede?

Interv.:
1) approvazione e convalida del trattamento obbligatorio pur in presenza di una cartella clinica ampiamente incompleta, in base alla quale il medico proponente Dr. Mondì ha formulato la proposta di ricovero. Il primario , prima di qualunque convalida, aveva "lo obbligo di richiedere al medico proponente il completamento della cartella clinica almeno per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, psicologico e sociale"
Capo settore: L’argomento è stato ampiamente discusso innanzi a proposito dei rilievi fatti da Pracanica (PUNTO   C),   ma ripetiamo qui che non v’era nessun  obbligo di legge di stilare una cartella clinica da parte del medico proponente il TSO. Del resto la situazione ambientale,  per colpa del dott. Virginio Sozzi, era tale da non permettere una completa compilazione della cartella clinica, esattamente come può accadere a casa del malato mentale, o anche presso qualsiasi centro di salute mentale, con la differenza che la persona agitata era il dott. Sozzi e non il malato.
L’impegno medico del dott. Mondì per il paziente si è svolto dalle ore 11 alle ore 14, 30. L’impegno medico del capo settore e degli altri medici dalle ore dalle ore 12, 30 alle ore 14,30 circa.
Nessun obbligo di legge per il primario capo settore di richiedere al dott. Mondi la compilazione della cartella clinica per quanto attiene la prassi di legge per il TSO. Il malato è stato visitato per 40 minuti dal capo settore assistito, in gran silenzio, da altri tre medici. Che bisogno aveva di visionare quanto il Mondì avesse scritto o non scritto in cartella clinica?
Il primario capo settore, a norma di legge, aveva l’obbligo di visitare anche lui il malato per accertare la psicopatologia del malato e l’esattezza o meno della diagnosi del dott. Mondì;  e se fossero presenti le altre due condizioni necessarie per fare una proposta di ricovero coatto.
Le argomentazioni addotte dal dott. Poli sono fuori dalla prassi quotidiana e fuori dalla legge, ma piuttosto pretestuose.

Interv.: 2) insussistenza in capo al soggetto di quelle alterazioni psichiche gravi che legittimavano come intervento obbligatorio il ricovero in TSO per come si rileva dallo "esame della cartella clinica presso il S. P. D. C." "che evidenzia una diagnosi completamente opposta" a quella indicata dalla S. V. La cartella clinica di dimissioni 24 h dal S.P.D.C. a firma della Dr.essa Della Villa, "appare compilata in ogni sua parte, e nella parte relativa alla terapia si rileva la prescrizione di medicamenti al bisogno" correlata al solo "stato di ansia" del paziente;
Capo settore:  Qui il dott. Francesco Poli, laureato in giurisprudenza, si mette a fare lo psichiatra sia pure sostenuto dal servo dott. Giuseppe Pracanica!
I fatti anamnestici  riferiti dal Sozzi, la visita del dott. Mondi, quella del dott. Glielmi, l’apprezzamento clinico-diagnostico del dott. Rao rilasciato all’Ispettore Prestipino ("Il comportamento della dr.ssa Della Villa, a mio modo di vedere, [è stato] tecnicamente perfetto nella gestione della vicenda da un punto di vista clinico, e non in contrasto con le decisioni precedentemente prese dal dr. Glielmi in merito alla diagnosi del paziente"), la sua dichiarazione all’Ispettore di Polizia ("Alla fine si recede da questi tentativi di persuasione respinti dal malato e inizia, doverosamente, la procedura del TSO."), il ricovero del malato al SPDC per 24 giorni, l’interrogatorio del malato da parte dell’Ispettore di Polizia (che scrive “Mirabile farfuglia e dice cose incomprensibili”), il comportamento del malato in Tribunale quando è interrogato dal Presidente dott. Samperi, smentiscono in maniera clamorosa le affermazioni pretestuose del dott. Francesco Poli.
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Interv.: 3) omesso accertamento della disponibilità del paziente ad accettare un intervento terapeutico in regime extraospedaliero, atteso che lo stesso era venuto presso l'ambulatorio di salute mentale proprio per avere prescritta una cura per come dallo stesso dichiarato. La circostanza rileva maggiormente ove si consideri che "dalla relazione redatta dall'assistente sociale si evince che ricorrevano le condizioni oggettive per cui il paziente potesse essere efficacemente seguito dal servizio sociale presso il suo domicilio";
Capo settore: Il dott. Poli è smentito dal dott. Giuseppe Rao che in data 24 settembre dice all’ispettore Prestipino:  "Alla fine si recede da questi tentativi di persuasione respinti dal malato e inizia, doverosamente, la procedura del TSO."
Della “relazione redatta dall'assistente sociale ecc. ecc.” è stato già discusso al PUNTO D delle osservazioni al documento del dott. Pracanica.

Interv.: 4) errata interpretazione della disposizione di legge (art.2 della L. 13/05/78 n° 180), là dove Ella asserisce che "il rifiuto di assumere farmaci e la mancanza di assistenza sono condizioni indispensabili per ordinare il TSO, a prescindere dalla gravità o meno della malattia", l'affermazione assume particolare gravità in quanto resa a posteriori, e cioè dopo avere avuto conoscenza della diagnosi di dimissione completamente opposta, formulata dalla D.essa Della Villa e dopo essere intervenuta presso quest'ultima affinché rivedesse la sua diagnosi, per come dalla stessa dichiarato;
Capo settore: A questa accusa è stato già risposto nel PUNTO A delle osservazioni alla relazione del dott. Pracanica, al quale si rimanda.
Circa l’intervento sulla dott.ssa Della Villa perché modificasse la diagnosi si rimanda alle dichiarazione del dott. Sozzi  rilasciata a L.C.S. delle Dirazione Generale: “Il giorno successivo in mia presenza il dr. Glielmi per via telefonica chiede notizie alla dr.ssa della Villa del paziente XX. Tuttavia non ho sentito proferire minacce dal dr. Glielmi all'indirizzo della dr. Della Villa, ma viene richiamata al fatto che detto ricovero era stato da lui personalmente disposto”. Gli altri testimoni dott. Valenti e Mondi confermano la dichiarazione del Sozzi e smentiscono riportando le esatte parole del dott. Glielmi alla dott.essa della Villa nelle quali non si trova traccia né di minacce né la richiesta di modificare diagnosi. Soltanto se il primario capo settore fosse stato uno sprovveduto o se fosse impazzito avrebbe potuto chiedere di cambiare la diagnosi con una telefonata fatta in presenza dei dottori Sozzi, Mondì, di Valenti e dell’impiegata amministrativa Maria Luisa Mangano.  
Si rimanda alla domanda n. 5 sulle osservazioni sul “ delle dichiarazioni rese a L.C.S. della Direzione Generale.

Interv. - 5) mancata acquisizione al momento dell'invio del paziente in TSO agli atti della cartella clinica della relazione del responsabile del servizio sociale, relazione che ancorché non obbligatoria sul piano medico si appalesa strumento indispensabile per connotare la personalità del paziente prima del ricovero.
Capo settore: Non era affatto necessario, né richiesto dalla legge allegare la relazione dell’assistente sociale in cartella clinica prima o “al momento dell’invio del paziente in TSO”. Valgono le stesse considerazioni per la compilazione della cartella clinica fatte al PUNTO C sulla relazione di Pracanica.
Qui viene evidenziato che per la stesura materiale del TSO era sufficiente che l’assistente sociale riferisse verbalmente e non per iscritto quanto aveva appreso telefonicamente per incarico del medico.
L’assistente sociale ha presentato la sua relazione cinque giorni dopo che gli era stata richiesta e molto diversa dalla brutta copia che aveva fatto scrivere sotto dettatura allo psicologo dott. Valenti perché gli tremavano le mani.
Questo è quello che scrive il dott. Valenti. La responsabilità maggiore del Direttore Sanitario e del Direttore Generale è quella di avere esaminato soltanto le relazioni, spesso false e contraddittorie, di personaggi come Della Villa, Sozzi e Favano che scrivono menzogne e fantasie al limite del delirio. Hanno volutamente ignorato le testimonianze di persone serie ed oneste.

Interv.: 6) esposizione del soggetto a grave danno sul piano psicologico e morale ove si considera che lo stesso è stato sottoposto ad interrogatorio in presenza di più persone e in uno stato di palese tensione tra i medici per l'accertamento della sussistenza di uno stato patologico, che prevede un tipo di approccio completamente diverso;
Capo settore: Dalle relazioni dei medici presenti alla visita, soltanto medici; con l’esclusione dell’assistente sociale e dello psicologo, come dalle dichiarazioni del dott. Rao Giuseppe e del dott. Valenti, risulta che la visita si sia svolta nella più assoluta compostezza e silenzio. Il dott. Giuseppe Rao dichiara che durante la visita egli “leggeva le sue carte”. Come avrebbe potuto leggerle se durante la visita vi fosse stata tensione tra i medici? La tensione tra i medici nella stanza del primario capo settore, e sempre a porte chiuse,  si è verificata per le aggressioni “irriguardose” del Virginio Sozzi prima e dopo della visita del malato. Se il malato fosse rimasto scioccato dal comportamento del dott. Sozzi fuori della stanza del primario, come da relazione del signor Giovanni Ferro, bisogna chiederne ragione al dott. Virginio Sozzi e non al dott. Glielmi.

Interv. : 7) scarsa ponderazione dell'intervento coattivo con il quale veniva sottratta al paziente quella libertà in forza della quale, dopo aver chiesto un permesso presso l'ufficio dove lavorava per ricevere le cure, si era recato volontariamente recato all'ambulatorio medico dell'Azienda e ne usciva scortato dai Vigili Urbani allertati e presentatisi ancor prima della convalida del T.S.O.
Capo settore: “Scarsa ponderazione”?
Ma questo è colmo! Il dott. Mondì ha visitato il malato per 40 minuti!
Il dott. Glielmi ha visitato il malato per 30 minuti!
Il Mirabile ha tenuto impegnato il capo settore dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
Il manager dott. Francesco Poli, il direttore generale dell’ASL- N. 5, ignora o finge di ignorare quello che sa anche un fruttivendolo: una persona può recarsi al Pronto Soccorso di un ospedale in tutta tranquillità e serenità, per un banale sputo di sangue, e si sente dire che deve ricoverasi d’urgenza per il sospetto di un carcinoma polmonare.
Interv.: il dr. Francesco Poli era prevenuto verso il capo settore?
Capo settore: No. Si crede piuttosto che intendesse svecchiare l'azienda, traendone personalmente notevole interesse economico. Il ministro Rosy Bindi aveva promesso 200 milioni ai manager nel caso chiudessero gli ospedali psichiatrici ed il 40 per cento sul risparmio della spesa sanitaria. Soltanto aberrante!
Il direttore generale, per mandare via il capo settore, ha dovuto impiantare un processo penale, con l'accusa di "sequestro di persona", perché egli non era in alcun modo ricattabile. Soprattutto ha voluto dare una prova di forza colpendo il capo settore. Dopo quest'operazione nessuno avrebbe fatto opposizione ad una qualsiasi sua decisione, come, poi, è accaduto. Si è comportato come quel contadino siciliano che la prima notte di nozze lascia la moglie a letto, va nella stalla e uccide lo scecco (asino) per dimostrare alla moglie che egli è padrone di vita e di morte su tutte le cose viventi della casa. Subito dopo sono stati eliminati, i primari Francesco De Natale, Candido Armellini e Camillo Martelli costretti a dare le dimissioni. Non si conosce la natura delle pressioni operate verso questi medici. Il primario dr.ssa Natala Fiore da Messina è stata trasferita a Milazzo e il primario dr. Giuseppe Formica da Milazzo a Messina. Poiché questi due medici erano degli apicali non erano soggetti a trasferimento, se non dopo loro richiesta. Questa è la flessibilità nel mondo del lavoro, accettata anche dai sindacati: un sistema per stancare le persone e costringerle ad andarsene. Questa è la strategia del mobbing nel mondo del lavoro. Rimane il fatto che la dr.ssa Natala Fiore, recandosi a Milazzo è incorsa in un grave incidente automobilistico e ci stava rimettendo la pelle: per acciacchi dovuti all'età non era in grado di viaggiare tutti i giorni da Messina a Milazzo e ritorno.
Il comportamento del dr. Francesco Poli è la diretta conseguenza della riforma sanitaria del ministro Rosy Bindi, avendo costei trasformato l'UNITA' SANITARIA LOCALE in AZIENDA SANITARIA che risponde a criteri affaristici e aziendali. Ha concesso ai manager delle Aziende Sanitarie poteri illimitati di cui non godono neppure i Prefetti, i Questori e i Provveditori agli Studi. Il nostro, infatti, si permette, per il caso Mirabile, di mettere sotto accusa perfino il Sindaco di Messina nell'ipotesi che gli stampati per il T.S.O. fossero da lui prefirmati. E anche se lo fossero? Non v'è nulla di illegale e di criminoso se non una prassi fiduciaria per snellire una pratica burocratica. Probabilmente da parte del manager non si trattava di seguire i dettami della legge, ma di strumentalizzarli al fine di terrorizzare l'intera città.
Il ministro Rosy Bindi, credeva, forse, che tutti gli aspiranti manager fossero candidi, puliti e casti, come lei.

Interv.: Le conclusioni?
Capo settore:
In fatto di diritto va detto  che se anche vi fosse stato un sequestro di persona, per colpa o per dolo, da parte del primario capo settore, il fatto sarebbe dovuto essere esaminato, a norma di legge, dal suo giudice naturale, nominato AD HOC, che è  il GIUDICE TUTELARE. Non dal Direttore Sanitario, o dal Direttore Generale, o dal Procuratore della Repubblica, i quali non hanno ordinato neppure una perizia psichiatrica sul malato.
A norma di legge, il GIUDICE TUTELARE può nominare un medico di sua fiducia per risolvere questo ed eventuali altri conflitti che si possono verificare nella prassi psichiatrica, cioè nell’applicazione della Legge 180.
E’ compito del GIUDICE TUTELARE  trasmettere le sue indagini alla Magistratura Ordinaria, nel caso che riscontri un delitto colposo o doloso nell’ applicazione della Legge 180.
Questa è la procedura che ignora il dott. Sozzi, il quale avrebbe dovuto inviare la sua denuncia al GIUDICE TUTELARE.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Generale sanno, o non sanno che per ogni ricovero con TSO deve essere data notizia entro 24 ore, massimo in 48, al GIUDICE TUTELARE?
Perché, allora, il Giudice Tutelare ?

 


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