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IL CASO CLINICO GIUDIZIARIO DI GIUSEPPE MIRABILE - CAP 10

Il tribunale di Messina vede due medici imputati di "sequestro di persona e abuso d'ufficio" per avere ricoverato il signor Mirabile Giuseppe con TSO al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, essendo affetto da "psicosi a margine", perché viveva da solo, e perché rifiutava la terapia farmacologica. Il Presidente Mario Samperi del Tribunale di Messina il 6 marzo 2002 assolve il dr. Pietro Mondì con la formula "Perché il fatto non sussiste". Il 26 aprile 2002 il Presidente Luigi Faranda del Tribunale di Messina assolve il dr. Nicola Glielmi con la formula "Perché il fatto non sussiste". Pubblichiamo una serie di articoli a firma del Prof. Glielmi inerenti l'accaduto.



TRIBUNALE DI MESSINA

LE DISCOLPE

Sarà noioso leggere documenti il cui contenuto appare chiaro già dalle testimonianze delle persone presenti ai fatti, ma per i tempi nei quali sono iniziati i due procedimenti penali (23 luglio 1997: Poli contro Glielmi e Mondì; 14 ottobre 1997: Glielmi e Mondì contro Poli ed altri), la loro lettura diventa utile per comprendere come entrambi siano la prova generale, in corpore minimo, del manifestarsi arrogante e prepotente del potere politico-manageriale che coinvolge quello giudiziario.
Perché uno scritto susciti interesse, è necessario un misto di realtà, fantasia e leggenda, che lasci spazio all’immaginazione del lettore. Qui non si tratta di un romanzo poliziesco, o giudiziario per comunicare stati d’animo, o una particolare visione del mondo, ma di documenti depositati presso il Tribunale di Messina. Tali documenti dimostrano un pensiero malato, mistico e/o meccanicistico, in tutti gli attori. Le parole perdono il loro significato e l’innocente sta per colpevole, l’onesto per delinquente, il fantastico per reale, il vero per falso, l’accusa per difesa, l’antinomia apparente per quella reale. 
Appare chiaro che i magistrati chiamati a giudicare, non leggono le carte processuali, o le leggono senza capire; non ascoltano le ragioni del soggetto sottoposto ad indagini, o le ascoltano senza capire, producendo una violenza tanto più grave, perché dagli atti risulta che gli accusati sono innocenti.
Alla fine di un interrogatorio, da me reso come testimone nel procedimento del dr. Pietro Mondì contro il dr. Virginio Sozzi per diffamazione, l’ispettore di polizia, signor Salvatore Prestipino, commentando il procedimento nel quale ero stato trascinato, diceva: “Lei ha ragione soltanto perché il dr. Sozzi non ha controfirmato la proposta di ricovero presentatagli dal dr. Mondì”. 
Se, dunque, il convincimento dell’ispettore di polizia è quello dell’innocenza degli accusati, in termini di applicazione della legge 180, non si comprende il significato delle sue indagini. E’ un processo alle intenzioni e non ai fatti? Oppure si tratta di un uso politico-manageriale della magistratura, del cui uso i magistrati, in buona o cattiva fede, sono corresponsabili ?
Non si comprende, infatti, perché l’Amministrazione della Giustizia abbia potuto perdere tempo e spendere pubblico danaro, per appurare una verità riferita dallo stesso denunciante e testimoniata da tutte le persone presenti alla visita del Mirabile.
E ammesso che l’ispettore di polizia abbia voluto accertare, in maniera puntigliosa e definitiva, la verità dei fatti, perché non vi fosse alcun dubbio sugli stessi, non si comprende l’iscrizione al ruolo, da parte del P.M. dr. Niccolò Crascì, di un procedimento penale contro due persone che, per la corretta applicazione della Legge 180 e per le prove testimoniali, risultano innocenti.
Obbligatorietà dell’azione penale? Ma dov’è il crimine? Dov’è il fumus criminis?
Manca innanzitutto il movente che possa giustificare la denuncia per “sequestro di persona”. Quale sarebbe stato, infatti, l’interesse dei due medici “sequestratori”, se non quello di scongiurare un suicidio?
Qual è la responsabilità professionale dello psichiatra in tema di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori?
Ugo Fornari nel suo “Trattato di psichiatria forense” a pag. 619 scrive: “in caso di eccesso di T.S.O., il medico della struttura pubblica corre il rischio di trovarsi addebitata l’imputazione di ‘ sequestro di persona ’ (art. 605 c. p.) o, nella migliore delle ipotesi quella di ‘ violenza privata ’ (art.610 c. p.). Si tratta di fattispecie del tutto teoriche. Non si è a conoscenza di procedimenti penali contro sanitari che abbiano peccato per ‘eccesso’, ma solo per ‘difetto’ di T.S.O.
Il P. M. dr. Niccolò Crascì può vantare questo primato.
Ma per stabilire “l’eccesso di T.S.O.”, egli doveva richiedere una perizia psichiatrica sullo stato di salute del Mirabile, una consulenza psichiatrica sulle certificazioni attestanti la malattia del soggetto e sentire, per lo meno, il parere dei medici presenti alla visita del Mirabile, anziché inviare l’ispettore Salvatore Prestipino a chiedere notizie cliniche a persone incompetenti che non potevano darle: vigili urbani, infermieri, assistenti amministrativi, assistenti sociali, psicologi, per di più neppure presenti alla visita del Mirabile. 
Considerato, poi, che il dr. Niccolò Crascì ha contrassegnato con i numeri 44, 45 e 46 le due relazioni del dr. Mondì, la prima, quella clinica, formata da quattro pagine, e la seconda, sugli avvenimenti del giorno 27 giugno, costituita da una sola pagina e che ha mescolato le due relazioni, senza accorgersi del vistoso salto nel discorso logico della relazione clinica, perché mancante della pagina centrale, ci si chiede se non fosse censurabile il suo comportamento per manifesta negligenza e incapacità a svolgere la professione di giudice. 
Soltanto i medici possono essere incriminati per colpa e negligenza?
E ammesso che il giudice dr. Niccolò Crascì, fresco dell’incarico, non abbia avuto la capacità di distinguere il grano dal miglio, non si comprende perché il giudice dell’indagine preliminare, dr.ssa Daria Orlando, dopo aver mostrato molta attenzione allo svolgimento del dibattimento, abbia deciso in pochi minuti il rinvio a giudizio.
Deve trattarsi di una particolare forma mentis. La critica viene da chi in periodo di malattia influenzale endemica, si è recato al letto del malato, e non ha mai pensato in itinere, che si sarebbe trovato davanti a un caso di malattia influenzale, ma una volta al capezzale del paziente lo ha visitato ed ha diagnosticato stato influenzale se affetto da influenza, tifo se affetto da tifo, malattia reumatica se affetto da reumatismi. 
Ma aveva, il giudice dr.ssa Daria Orlando, letto, ed attentamente, le carte processuali? Probabilmente no! 
Se le avesse lette attentamente, avrebbe deciso subito per il proscioglimento degli accusati.
Il rinvio a giudizio può fare ipotizzare pilatismo e retorica della Giustizia con grave danno per gli accusati.

Nell’interrogatorio da me reso all’ispettore di Polizia, alcune sue domande sembrano superflue e inutili come quella “sa se ciò è stato fatto?” a proposito della firma negata dal dr. Virginio Sozzi sotto la proposta di convalida, apparendo ovvio che se sul documento c’è la mia firma e non quella del dr. Sozzi, dovevo sapere che quest’ultimo non aveva firmato il documento e che se fosse stato da lui firmato non avrei potuto intervenire in alcun modo e, soprattutto, che il paziente Mirabile non sarebbe neppure giunto alla mia presenza. Così la domanda “perché di fronte al rifiuto di convalida di ricovero coatto opposto dal dr Sozzi non ha lasciato ricadere su di lui la responsabilità del caso?”, senza valutare che il dr. Sozzi opponendosi solo verbalmente al ricovero del paziente, non assumeva alcuna responsabilità e che la sua omissione, per l’appunto, significava il rifiuto di assunzione di responsabilità.

Nel procedimento di Glielmi Nicola e Pietro Mondì contro Poli Francesco, Della Villa Lucia e Sozzi Virginio per denuncia presentata il 14 ottobre 1997, il Pubblico Ministero, dr. Pietro Mondaini, conferisce al solo dr. Sozzi l’incarico di convalidare il TSO e nella richiesta di archiviazione delle notizie di reato N. 2853197 R. G. della Procura della Repubblica, scrive testualmente: “GLIELMI Nicola, all'epoca Capo del Settore Salute Mentale e Capo Servizio Tossicodipendenze, decideva per la adozione di proposta di TSO, nonostante che il medico incaricato - tale Virginio Sozzi - fosse di parere contrario alla adozione di quel provvedimento” . 
Egli intende e lascia intendere che il tale Virginio Sozzi sia il solo medico ad avere l’incarico di convalidare un T.S.O. e che Glielmi Nicola, abusando della sua autorità, lo abbia scavalcato in questa sua specifica funzione.
Appare evidente che tale tesi di colpevolezza, sostenuta dalla Pubblica Accusa, che paradossalmente si trasforma nella migliore Difesa degli accusati, finisce per influenzare le decisioni del giudice delle indagini preliminari, dr.ssa Eugenia Grimaldi, che non riconosce i delitti di calunnia, di diffamazione, di abuso d’ufficio con mobbing e di violazione di segreto professionale
Non considera, poi, il dr. Pietro Mondaini che se mai vi fosse stato uno scavalcamento, questo sarebbe avvenuto da parte di una persona che egli ricorda essere “il capo settore della salute mentale e capo servizio tossicodipendenze”, allo stesso modo, quindi, di come, immagino, il Procuratore Generale possa togliere un’indagine a un suo sostituto, se ne vede l’opportunità. 
Ma il dr. Pietro Mondaini non legge neppure la relazione del dr. Virginio Sozzi che, altrettanto erroneamente o furbescamente, scrive: “Il dr. Nicola Glielmi, che nella sua qualità di Primario responsabile del C.S.M. doveva convalidare il T.S.O., interrogava personalmente il Mirabile” , per non rispondere del reato di rifiuto di atti di ufficio (art.328 c.p.).

Di questo, il dr. Sozzi, avrebbe dovuto rispondere e di “omissione di soccorso” (art. 593 c. p.); di violazione delle leggi sulla privacy per avere comunicato le generalità e la patologia del malato al suo sindacato SNAOS; di diffamazione di pubblico ufficiale con l’aggravante di essere questi un suo superiore.
Il Fornari a pag. 616 del citato trattato scrive: “Se il medico psichiatra nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 357 c. p.) omette, rifiuta, ritarda o interrompe indebitamente un T.S.O. potrebbe rispondere di omissione, rifiuto di atti di ufficio” (art. 328 c. p.)”.
Di questo reato si è platealmente reso responsabile il dr. Virginio Sozzi rifiutando di controfirmare con qualsiasi giudizio la proposta di ricovero presentatagli dal dr. Mondì e intervenendo sulla dr.ssa Della Villa per fare interrompere il T.S.O., come può evidenziarsi da una lettura attenta della denuncia della dr.ssa Della Villa e dalle sue dichiarazioni in Direzione Generale. 

Mentre la dr.ssa Lucia Della Villa dovrebbe dare conto dell’indebita interruzione di T.S.O. per le minacce del dr. Sozzi e dell’agente al posto fisso di Polizia all’ospedale R. Margherita. Ha dimesso, infatti, il malato senza effettuare gli accertamenti che il caso richiedeva: test psicologici ed elettroencefalogramma, tanto più necessari perché il caso era controverso. Ma, soprattutto, ha dimesso il malato senza consultarsi preventivamente con il primario o il suo sostituto, come da ordine scritto. 
Oltre alle accuse di calunnia e menzogna, avrebbe dovuto rispondere di “abbandono di persone incapaci” (art.591 c. p.). Oppure di sequestro di persona per avere trattenuto per quasi venti ore nel Servizio di Psichiatria una persona indenne da disturbi psichici. Delle due, una sola!

Il dr. Pietro Mondaini avrebbe dovuto inquisire il dr. Francesco Poli per abuso d’ufficio e conseguente mobbing; per diffamazione a mezzo stampa con dichiarazioni lesive dell’onore dei denunciati, prima che gli stessi fossero da lui ascoltati per le discolpe.

La Pubblica Accusa, rappresentata dal dr. Pietro Mondaini, si schiera dalla parte degli accusati: Poli Francesco, Della Villa Lucia , Sozzi Virginio e non esperisce alcuna indagine sui loro comportamenti criminosi.

Nelle dittature si uccide con la spada. Nelle democrazie con la parola. La differenza sta nel fatto che nelle prime, le uccisioni producono scandalo e ribellione, nelle seconde, indifferenza e acquiescenza. In Sicilia discredito e disonore per essere “colpevoli” di essere innocenti e non piuttosto “scaltri” nel linguaggio mafioso. 
Altre domande, nell’interrogatorio esperito dall’ispettore di Polizia, rivelano un’investigazione pretestuosa, perché il T.S.O. scatta proprio nel momento in cui il paziente, ritenendo di essere sano di mente, rifiuta tanto la terapia farmacologica, quanto il ricovero volontario. L’ispettore di polizia dichiara con assoluta certezza: “Nel caso relativo al T.S.O. effettuato ai danni del Mirabile non sussisteva nessuna delle tre condizioni per il ricovero coatto”. Ma con quale autorità, quella che gli proviene dal suo ufficio e dal suo personale fiuto investigativo? E se la domanda è stata preparata dal magistrato dr. Niccolò Crascì, con quale autorità, quella che gli deriva da una laurea in legge ? 
I quattro magistrati, innanzi citati, hanno letto i documenti, che riporterò di seguito? Hanno considerato che il manager dr. Francesco Poli ha denunciato per sequestro di persona due medici prima di sentire le loro discolpe e senza chiedere il parere di un pari grado (primario in psichiatria) sulla malattia del Mirabile, ma soltanto la discutibile opinione di un medico specializzato in Igiene Pubblica, completamente ignorante nella dottrina e nella prassi psichiatrica, quale il dr. Giuseppe Pracanica?

1) Verbale avvio procedimento recesso dr. Nicola Glielmi. 

L’anno 1977 il giorno 5 del mese di agosto alle ore 10,20, nei locali della Direzione Generale, previa convocazione con nota n.37 D.G. del 23/7/97 e telegramma n.4751 del 31/7/97, si è presentato per essere sentito a sua difesa il dr. Nicola Glielmi, assistito dall’avvocato di sua fiducia Giambattista Freni. Sono presenti il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Capo Settore Affari del Personale, segretario verbalizzante. E’ presente altresì l’avvocato Giuseppe Mondì, avvocato di fiducia.
L’avvocato Freni deposita propria memoria e memoria personale del dr. Glielmi, nonché copia del certificato di cancelleria.
Alla domanda: “quando un medico che ha redatto certificato-proposta chiede la collaborazione ad un altro medico, quale è il significato”
Il dr. Glielmi risponde: “Nel trattamento sanitario obbligatorio il medico proponente chiede la convalida della sua diagnosi ad altro medico anche di grado inferiore. Nel passato le convalide venivano effettuate dagli Ufficiali Sanitari ed io ho condotto una battaglia affinché gli stessi visitassero l’ammalato prima di convalidarne il ricovero.”
Alla domanda del Direttore Generale: “Il 26 giugno è stato chiamato a convalidare un T.S.O., si chiede che chiarisca i fatti”
Il dr. Glielmi risponde: “Il 26 ero in riunione sindacale con tre medici. Viene il dr. Mondì che mi propone un T.S.O., riferendo di un soggetto che sentiva la voce di Gesù, che gli ordinava di raggiungere la moglie morta, che rifiutava le medicine e che era solo. Riferiva il dr. Mondì, che il dr. Sozzi aveva rifiutato la firma di convalida. Mi alzo per chiamare il dr. Sozzi e vedo l’assistente sociale che colloquia col paziente e mi dice: “è confuso e disorientato”. Entra nel mio ufficio il dr. Sozzi e gli chiedo la sua diagnosi sul malato. Mi risponde che il paziente non va ricoverato e che questa è psichiatria anno zero. Gli chiedo se avesse visitato il paziente ed egli risponde reiteratamente che il paziente non va ricoverato e che questa è psichiatria anno zero.
Decido allora di visitare il paziente in presenza anche degli altri medici per avvalermi della loro consulenza.
Data la sintomatologia riferita dal dr. Mondì e confermata dal signor Favano per quanto attiene alla confusione e al disorientamento, effettuo un rapido colloquio. Prima fingo di parlare col muro, dopo chiedo al paziente se anche lui avesse sentito le risposte che io dicevo di sentire. Il paziente risponde che ha sentito solo la mia voce. Con questo piccolo psicodramma ho inteso mettere il paziente a suo agio, presentandomi io stesso come persona che sente le voci di persone inesistenti e per scandagliare l’esistenza di allucinazioni uditive nel malato.
[nota: l’assistente sociale, signor Vincenzo Favano, se fosse stato presente alla mia visita, dal momento che si autoprofessa gestalterapeuta, avrebbe dovuto parlare di questo improvvisato psicodramma. Questa è la prova più certa che il signor Vincenzo Favano ha reso una falsa testimonianza circa la sua presenza durante la mia visita del signor Mirabile; perché lui e non i medici avrebbe dovuto farvi riferimento, soprattutto nelle sue dettagliate dichiarazioni all’ispettore di polizia. I medici, ignoranti nella pratica di qualsiasi tipo di approccio psicoterapeutico, avrebbero potuto soltanto “storcere la bocca”, come il dr. Giuseppe Rao (v. relazione del dr. Sozzi), ma io non ho potuto vederlo perché volgevo le spalle sia ai medici che al paziente. Per dichiarazioni del dr. Giuseppe Pracanica, le testimonianze riguardanti la visita del Mirabile, sono state secretate gia prima della mia audizione e l’assistente sociale nulla poteva sapere delle mie dichiarazioni sullo psicodramma, non riportato in cartella clinica]. 
Chiedo al paziente, poi, nel caso avesse cento milioni come li avrebbe spesi. Considero questa domanda come un test per esaminare il giudizio critico del paziente. Lo stesso dice: “comperando verdure e insalata”.
Come terza domanda chiedo se avesse preso medicine la mattina. Il malato risponde: “No, le ho dimenticate”.
Come quarta domanda chiedo se avesse prese le medicine la sera precedente; mi ha risposto: “No, perché sono sano di mente, non sono ammalato e non ho bisogno di farmaci”.
Come quinta domanda chiedo se fosse assistito e il paziente risponde che era solo perché la moglie era morta”.
Alla domanda: se avesse accertato che il dr. Mondì aveva predisposto, a seguito della visita e della conseguente proposta, apposita cartella del soggetto, il dr. Glielmi risponde. “Non l’ho accertato perché non lo consideravo rilevante”.
Alla domanda: “Come lei ben sa la legge prevede che per una convalida di TSO debbono esistere tre fondamentali condizioni: la grave sindrome psichiatrica, la impossibilità di trattamento in struttura extraospedaliera ed il rifiuto della terapia. Ha esaminato la possibilità del trattamento in struttura extraospedaliera?” 
Il dr. Glielmi risponde: “L’ho esaminata e l’ho esclusa in quanto il dr. Mondì mi ha riferito che non c’era altra possibilità”.
Altra domanda: “Risulta a Lei che prima della sua convalida erano stati allertati i vigili urbani che erano presenti presso la nostra struttura?”
Il dr. Glielmi risponde: “Non mi può risultare la richiesta dei vigili urbani senza la mia convalida. E, comunque, ero nella mia stanza e non era mio compito chiamarli”.
Domanda: “Dopo la sua convalida, Le risulta che operatori psichiatrici e in specie l’assistente sig. Favano sia intervenuto per non fare il T.S.O. impegnandosi e seguire personalmente il soggetto?”
Il dr. Glielmi risponde: “Il signor Favano mi ha chiesto quanto da Lei domandatomi e mi sono dichiarato disponibile a riesaminare (il caso), in quanto la legge consente di evitare il ricovero fino all’ultimo momento; però volevo accertarmi della possibilità di un’effettiva assistenza che ho constatato non esistesse.”
Domanda: “Ci vuole riferire di fatti avvenuti il giorno 27 giugno in ordine al medesimo caso?”
Il dr. Glielmi risponde: “Il giorno 27 mi sono incontrato con il dr. Sozzi e gli dico che gli spunti deliranti esistevano, però risultava a verità la storia dei B.O.T., o, meglio che esistevano i B.O.T., anche se in quel momento sembrava un fatto delirante. Il dr. Sozzi mi riferisce che il malato era stato dimesso dal Servizio di diagnosi e Cura. A questo punto in presenza dei dottori Sozzi, Mondì e Valenti telefono al Servizio di Diagnosi e Cura per avere notizie (essendo io il primario di tale Servizio) e mi risponde la dr.ssa Della Villa, la quale si mostra impaurita e mi dice che tutto il giorno precedente la Polizia Giudiziaria ha chiesto ripetutamente la cartella clinica, che aveva dimesso il malato, e che stava completando la cartella clinica. Io dissi di completarla secondo scienza e coscienza”.
Domanda: “Risulta a vero che Lei disse alla dr.ssa Della Villa di fare attenzione a chi avesse convalidato il T.S.O.?”
Il dr. Glielmi risponde: “Non risulta vero, sia perché ormai era stato dimesso il paziente, sia perché se avessi voluto condizionare l’operato della dr.ssa Della Villa, sarei potuto intervenire avvalendomi della qualità di primario. Successivamente, presso i locali del C.I.M., a seguito della telefonata, chiesi la cartella clinica compilata dal dr. Mondì e trovai che gli elementi essenziali della visita effettuata erano puntualmente riportati ed ho aggiunto di mio pugno un rapido cenno della visita che avevo effettuato il giorno precedente. Il dr. Sozzi, temendo manipolazioni della cartella, va in escandescenze e minaccia interventi delle forze dell’ordine e del sindacato. Lo invito ad andare fuori della mia stanza e si rifiuta ripetutamente, costringendomi a chiamare la forza pubblica che è intervenuta, ma già il diverbio era stato risolto. Sedatosi il diverbio, costato che mancano alcune relazioni (quella dell’assistente sociale) e chiedo che venissero addotte e, per motivi precauzionali metto sotto chiave questa cartella clinica”
Domanda: “Ha chiesto copia della cartella clinica del SPDC ?” 
Il dr. Glielmi risponde: “Al momento no; a seguito della visita dell’ispettore sanitario dr. Nucifora, mandato dal Direttore Sanitario dell’Azienda, mi sono fatto inviare copia della cartella che ho consegnato al predetto dr. Nucifora”
Domanda: “ A sua memoria ricorda Lei che qualche volta ha chiesto al SPDC di modificare diagnosi e cartelle cliniche ?”
Risposta: “Escludo che abbia mai chiesto a chicchessia di modificare diagnosi e cartelle cliniche nel senso di alterare la verità clinica. Piuttosto posso riferire che nella qualità di primario sono intervenuto, correttamente, per spiegare andamenti di terapia ( non si può contemporaneamente prescrivere un ipotensivo ed un ipertensivo) e vistosi errori che possono trovare palese contraddizione nella stessa cartella clinica (non si può scrivere per lo stesso colloquio che un paziente sente la voce di Gesù e quella del diavolo e poi scrivere che non presenta disturbi allucinatori).”
Domanda: “Ha mai Lei, nella sua attività operato nel senso di protezione nei confronti del dr. Mondì ?”
Risposta: “Fui incaricato, assieme alla dr.ssa Pigneri, di chiarire una situazione di tensione creatasi a Mistretta, dove operava il dr. Mondì. Ritenni di proporre un trasferimento per incompatibilità ambientale, presso il servizio da me diretto o presso quello della Pigneri, non potendo lo stesso andare a Patti, ove non era in buoni rapporti col Primario, né a Milazzo perché c’era una situazione di tensione. Il Mondì, poi, fu trasferito presso il mio Servizio, con ordine del sottoscritto in qualità di capo settore”.
Domanda: “Lei quale Capo Settore ha sempre difeso l’operato dei propri collaboratori?”
Risposta. “Posso tranquillamente affermare che ho ritenuto mio dovere difendere l’immagine istituzionale, anche se all’interno non sono mancati richiami e contestazioni.”
A domanda del difensore: “Lei ha convalidato la proposta del dr. Mondì per non sminuire la capacità professionale o per maturata convinzione ?”
Il dr. Glielmi risponde: “Posso riferire che ho convalidato il T.S.O. perché convinto della mia diagnosi”
L’avv. Freni insiste nella richiesta di cui alla memoria oggi depositata.
L’avv. Mondì chiede di sapere dal dr. Glielmi se lo stesso ha relazionato all’amministrazione sui fatti avvenuti.
Risposta: “Come mio dovere ho spedito una relazione veritiera e completa sui fatti al Direttore Sanitario allegando relazioni di persone presenti ai fatti”.
Domanda: “Lei ha dichiarato che il giorno 27 ha completato la cartella della visita effettuata il giorno 26. Il dr. Sozzi considera questo fatto alterazione della cartella clinica”
Risposta: “Premesso che la cartella clinica non è indispensabile per il T.S.O., essendo sufficiente la proposta motivata, il giorno dopo ho inteso segnalare in cartella clinica anche il mio intervento medico, che non ho segnalato il giorno 26 perché erano le ore 14”.
Domanda: “Quali procedure sono normalmente seguite per un paziente che viene avviato al C.S.M. ?”
Risposta: “Il paziente si presenta, viene affidato a un medico, il quale inizia a scrivere una cartella clinica, avvalendosi, se ritiene, di consulenza psicologica e del supporto di assistenza sociale, ai fini della più idonea terapia”.
Domanda: “Come mai nel caso in specie non esiste nessuna traccia di cartella clinica?
Risposta: “Non ebbi a richiedere la cartella clinica in quanto non ne ero tenuto. L’indomani mi preoccupai di vedere la completezza della cartella clinica”.
Sono le ore 13,40 e il dr. Glielmi dichiara che l’avvocato da lui nominato è l’avvocato Freni e pertanto l’avvocato Mondì viene invitato dal Direttore Generale a lasciare la stanza della riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Alle ore 13,50 rientra l’avv. Mondì essendosi chiarita la posizione dello stesso, il quale ha partecipato legittimamente in qualità di sostituto dell’avvocato Freni.
Letto, confermato e sottoscritto.

2) Memoria personale.
In merito al procedimento disciplinare avviato dal Direttore Generale Dr. Francesco Poli nei miei confronti ed a me comunicato con lettera prot. N. 37/D.G. del 23.7.97, intendo con la presente imprimere sulla carta argomentazioni difensive, piuttosto che affidarle a discorsi che inevitabilmente verrebbero deformati dal filtro della memoria.
In primo luogo ritengo assolutamente illegittimo questo procedimento disciplinare perché avviato in palese violazione dei fondamentali principi di tipicità e tassatività sottesi, come è noto, alla responsabilità disciplinare. Non è, infatti, una chiara contestazione di quali violazioni disciplinari abbia compiuto che consenta al sottoscritto di verificare, prima di qualsiasi difesa, la sussistenza della proporzionalità tra violazione compiuta ed entità della sanzione al momento solo minacciata. Il richiamo fatto, nell’epigrafe della lettera inviatami, all'art. 36 del C. C. Dirigenza medica, non è sufficiente a fornire di tipicità l'addebito mossomi, disciplinando tale articolo solo l'aspetto procedurale del provvedimento e non anche quello sostanziale. Né d'altro canto ritengo sufficiente il mero rinvio all'art. 2119 Codice Civile essendo il riferimento ivi operato alla "giusta causa" del tutto vago e indeterminato.
Ma pur nella sua genericità l'accusa mossami, al dì là dell’enunciazione che la precede "gravi irregolarità", attiene sostanzialmente al merito della mia competenza psichiatrica atteso che mi si contesta l’esattezza della diagnosi che determinò il ricovero con T.S.O. di Mirabile, in tal modo esorbitando dai poteri propri di un Direttore Generale e ingerendosi in quelli propri dello specialista psichiatra. Con ciò non si vuole dire che tale professione attribuisce a chi la esercita una sorta di patente di immunità, né tanto meno di insindacabilità del proprio operato, ma piuttosto che tale controllo deve promanare da specialisti di pari grado: primari di S.P.D.C. che quotidianamente vengono a trovarsi davanti a casi come quello da me trattato e che hanno pertanto una professionalità anche determinata dalla pratica sul campo oltre che dalla conoscenza teorica.
Ritenuta pertanto l’illegittimità del procedimento disciplinare al quale mi si sottopone, intendo comunque rispondere a ciascuno dei motivi indicati nella lettera per appalesare la correttezza del mio operato e conseguentemente disvelare le inesattezze e le contraddizioni che trasudano in alcuni atti e nella contestazione a me effettuata. 
In ordine al primo motivo, osservo che nessun obbligo di preventiva acquisizione di cartella clinica sussiste per il medico che convalida un T.S.O, che, invece, è tenuto esclusivamente ad effettuare una visita psichiatrica del malato per approvare o meno la diagnosi del proponente ed accertare la ricorrenza delle condizioni previste per tale trattamento sanitario. Tale obbligo è stato puntualmente adempiuto dal sottoscritto.
Colgo l’occasione per confessare la mia ignoranza sulla fonte legale non citata, dalla quale si è tratto il periodo virgolettato "l'obbligo di richiedere al medico proponente il completamento della cartella clinica almeno per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, psicologico e sociale", obbligo della cui esistenza non ho mai avuto conoscenza. 
Trattandosi di provvedimento di emergenza non esiste alcun obbligo neppure da parte del medico proponente di compilare la cartella clinica, tant'è che è possibile proporre un T.S.O. a seguito di una visita domiciliare dove non si compila alcuna cartella clinica ma solo la proposta motivata di ricovero. Unico documento richiesto dalla legge è la proposta di ricovero che dovrà essere inviata al Sindaco, per l'emissione dell’eventuale ordinanza dì ricovero. Il dr. Sozzi, presente all’emissione della proposta di ricovero, avrebbe potuto rivolgersi agli uffici del Sindaco, chiedendo una verifica tecnica, ma soprattutto avrebbe potuto e dovuto opporsi scrivendo il suo parere contrario e motivato sotto la proposta di ricovero presentatagli dal dr. Mondi, cosi come prescrive la legge.
Che io sappia non ha fatto niente per impedire che venisse emessa l'ordinanza del Sindaco. 
Se il proponente di T.S.O. che ha eseguito una visita domiciliare è un medico della struttura, al suo rientro nella sede di lavoro, compilerà la cartella clinica , che in questo caso acquista valore amministrativo, ma non è determinante per il T.S.O. 
Riguardo al secondo motivo, giudico falsa l’affermazione della. "insussistenza in capo al soggetto delle alterazioni psichiche che legittimavano come intervento obbligatorio il ricovero in T.S.O.”
Infatti il soggetto al momento della visita presentava "psicosi acuta a margine” con disorientamento, deficit della critica, depressione del tono dell'umore e dichiarava di non aver assunto i medicinali prescrittigli perché, ritenendosi “sano e non ammalato”, non ne aveva bisogno. Dichiarava inoltre di vivere da solo e che nessuno si prendeva cura di lui. Lo stato morboso evidenziato dal dr. Mondì e da me accertato rientra in quella casistica di episodi acuti che possono regredire nello spazio temporale da zero a due ore, o da zero ore a sette giorni e molte volte proprio per effetto del ricovero coatto. Tant’è che ai Vigili che si sono affacciati nel mio ufficio e mi chiedevano dove fosse l'ammalato, ho risposto: “E’ fuori. Accompagnatelo al Margherita. Sicuramente il ricovero per tre, quattro ore gli servirà anche a capire che dovrà prendere le medicine.” 
Questa è prassi quotidiana, è una pratica medica e niente affatto poliziesca, spesso invocata dagli stessi familiari come deterrente per obbligare il malato ad assumere i farmaci. E' tanto abituale che un malato possa reintegrarsi nel giro di poche ore che la Regione Siciliana ha previsto i “Centri crisi”, come presso il S.P.D.C. dell'Ospedale Piemonte, mai peraltro attivato, centri, cioè, dove il malato rimane ricoverato da 0 ore ad un massimo di 6-8 ore per osservare l'evoluzione sintomatica e al fine, di rimandarlo a casa o ricoverarlo al S.P.D.C. Ricovero che, a seconda della situazione, potrà avvenire con il consenso del malato, cioè volontariamente, o con T.S.O., contro la sua volontà.
Se la dr.ssa Della Villa, specialista in medicina del lavoro e non in psichiatria, che ha visitato il malato dopo due o tre ore, ha formulato una diagnosi completamente opposta, male ha fatto a trattenere il paziente al Servizio per 24 ore. E male ha fatto, avendo trattenuto il paziente, a non far sottoporre lo stesso agli opportuni esami testologici previsti soprattutto per dirimere i dubbi e le differenze diagnostiche. E male ha fatto a non concordare la dimissione con lo scrivente primario del S.P.D.C. o con la dr.ssa Carlo Stella Rosalia, o con altro aiuto medico che in mia assenza suppliscono alle funzioni, come da mia disposizione scritta. 
Si precisa che la dr.ssa Della Villa, quale medico reperibile, aveva tutta la facoltà di respingere il T.S.O. e mandare a casa il signor Mirabile, qualora fossero venute meno quelle condizioni che stavano alla base della proposta dì ricovero. Ma, nella mattinata del giorno 27, avrebbe dovuto concordare tale dimissione con il responsabile del reparto. Lo scrivente non aveva alcun motivo dì rivolgere minacce alla dr.ssa Della Villa, potendo servirsi delle sue prerogative primariali per avocare a sé il caso. 
La dr.ssa Della Villa (e mi limito solo all'esame di questo periodo), nella sua denuncia al Direttore Generale e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, scrive: “Proprio ultimamente è accaduta una vicenda particolarmente scandalosa, che ha coinvolto diversi professionisti (psichiatri del Servizio territoriale, psichiatri del S.P.D.C. e medici del Pronto Soccorso Generale dell’ Ospedale “Regina Margherita)”. 
(Quando il diavolo fa le pentole senza il coperchio!) 
Da tale dichiarazione si evince che la scandalosa vicenda e le pressioni conseguenti sono avvenute il giorno 26 perché hanno coinvolto i medici del Pronto Soccorso Generale. Ma la dr.ssa Della Villa non spiega perché un banale ricovero si è trasformato in una vicenda particolarmente scandalosa e da chi ha subìto minacce e pressioni il giorno 26 giugno. Lo scrivente ha avuto comunicazione telefonica con la Della Villa soltanto il giorno 27, a dimissione avvenuta ed il mio colloquio telefonico con la stessa è avvenuto in presenza dei dottori Mondì e Valenti, che possono testimoniare sulle espressioni da me usate, che non erano per niente minacciose. 
Ma qui chiedo: che bisogno aveva il dr. Sozzi, dopo qualche giorno, di scrivermi una lettera, prot. 2856/CS del 5/7/97, con la quale mi chiedeva di “prendere in carico il signor Mirabile per riparare ai danni psicologici prodotti dal ricovero”? Non conosce forse i suoi doveri? Ma che bisogno aveva di mandare questa richiesta per conoscenza al Direttore Generale e al Direttore Sanitario? Per continuare a gettare sottilmente fango sulla mia persona?
Perché tale comunicazione al Direttore Generale e al Direttore Sanitario? Forse per mettersi a posto con la coscienza e con le autorità preposte nel timore che il paziente ubbidisse “alle voci di Gesù che gli comandavano di raggiungere la moglie morta”? 
Se è vera quest’ultima ipotesi, come appare più verosimile, se ne può dedurre che il dr. Sozzi che ha visitato il malato per due minuti (vedasi relazione del dr. Mondì), dopo essere venuto a conoscenza della mia relazione, che si trovava nel carteggio a lui assegnato per il disbrigo della posta, avesse inteso cautelarsi con una dichiarazione che appare pretestuosa e contraddittoria in terminis perché soltanto uno psichiatra esterno alla struttura e che lavora in concorrenza con essa può scrivere o parlare dì “danni psicologici derivati al paziente dal ricovero ospedaliero”. 
I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono affidati a dei medici o a persone che provocano danni psicologici ? 
In ordine al punto terzo della contestazione, sottolineo l'impossibilità per il signor Mirabile che alla visita si presentava confuso, depresso, con deficit della critica, di esprimere, una volontà cosciente anche in ordine alla disponibilità ad accettare un intervento terapeutico in regime extraospedaliero. Il Mirabile nella circostanza dichiarava di non avere intenzione di assumere alcun farmaco perché sano di mente e che a casa non vi era alcuna persona che si prendesse cura di lui. 
Rifiuto categoricamente l’attribuzione di potere diagnostico psichiatrico all'assistente sociale fatto al punto tre della contestazione, laddove si rinvia alla sua relazione, per attestare la possibilità pratica di un trattamento sanitario alternativo al T.S.O.
La disponibilità della presa in carico da parte del Servizio sociale non avrebbe per nulla diminuito il rischio di eventuali azioni autoaggressive. 
Sarebbe andato l'assistente sociale mattino e sera a casa del malato per somministrargli il medicamento, egli che non ha mai fatto una visita domiciliare, a sentire le lamentele del responsabile del Servizio Sociale? Non avrebbe potuto. Purtroppo non mi è stato possibile instaurare questo servizio di pertinenza infermieristica.
E’ nota la mia intenzione di chiudere l'orrenda C. T. A. mista collocata all’interno dell’ex O.P. Mandalari e inviare sia il personale medico che infermieristico mattino e sera al domicilio degli ammalati attualmente utenti della C. T. A. mista. Così come si fa anche in altre regioni.
Particolare attenzione voglio riservare al punto 4: confermo infatti quanto scritto nella mia relazione e riportato al punto 4: “il rifiuto di assumere farmaci e la mancanza di assistenza sono condizioni indispensabili per ordinare il T.S.O., a prescindere dalla gravità o meno della malattia” espressione con la quale ho sinteticamente esposto il contenuto dell’art. 2 della legge 180/78.
Infatti spesso lo psichiatra viene a trovarsi davanti a gravi schizofrenici che non vengono ricoverati al S.P.D.C. se i familiari possono garantire l'assistenza e la somministrazione della terapia prescritta. Laddove invece il medico ha l’obbligo morale e professionale, e a tutela del paziente, di prescrivere il T.S.O. anche in caso di lieve stato depressivo, quando maturi il convincimento che il paziente possa mettere in atto azioni autolesive e quando abbia la certezza che lo stesso non possa essere assistito a domicilio e rifiuti di assumere il farmaco.
Ma ciò che più mi sorprende e disorienta non è la qualificazione come errata della mia interpretazione dell’art. 2 della legge 180/78, quanto piuttosto l'aver stravolto il contenuto della mia relazione, che per sua natura non può essere che a posteriori, sì da farla apparire a chi non conosce i fatti, come il meschino e grossolano tentativo di rimediare ad un errore che non ho mai commesso. Il tutto per dire che la mia interpretazione dell’art. 2 citato non è stata artatamente costruita per giustificare un presunto contrasto tra la mia diagnosi sottesa al provvedimento di convalida del T.S.O. e quella della dr.ssa Della Villa sottesa al suo provvedimento di dimissioni del Mirabile, diagnosi quest’ultima che conoscevo avendo consegnato a mano al dr. Nucifora prima le cartelle cliniche e poi inviato la mia relazione con allegati, come dallo stesso richiesto. 
Circa il comportamento della dr.ssa Della Villa, ho da dichiarare che, quale primario del Servizio Psichiatrico del Margherita, il 27 mattina le ho chiesto, come è mio dovere, notizie sul Mirabile. Mi ha risposto una persona impaurita. Mi ha comunicato che per tutta la giornata del 26 era stata pressata dall'Autorità giudiziaria che le chiedeva la consegna della cartella clinica, essendovi stata una denuncia per sequestro di persona e che ancora stava lavorando alla sua compilazione.
Dopo aver avuto queste notizie, per tranquillizzarla. le ho raccomandato di compilare la cartella clinica “secondo scienza e coscienza”, ché non avrebbe avuto nulla da temere.
E’ lo stesso redattore del 5° motivo di addebito a riconoscere l’insussistenza di un obbligo di acquisizione della relazione dell’assistente sociale senza però sapere che l’inesistenza di un obbligo determina la non ipotizzabilità della sua violazione e quindi anche della sanzione. E comunque la relazione dell'assistente sociale non poteva essere redatta in quel momento emergenziale e su mia richiesta, la stessa è stata consegnata almeno tre giorni dopo
Mi sono comunque premurato di chiedere verbalmente all'assistente sociale la sua opinione prima di convalidare la proposta di T.S.O. e mi è stato risposto lapidariamente, nel mentre che io stesso, uscito dal mio ufficio, chiedevo del dr. Sozzi : “Il paziente è confuso e disorientato". 
Pittoresca appare poi la rappresentazione della visita del paziente da me compiuta alla presenza di altri colleghi medici della struttura quale “interrogatorio” traumatico cui sarebbe stato sottoposto il Mirabile. Né mi è dato sapere, perché non enunciata, la fonte di cognizione di un simile episodio da parte del Direttore Sanitario che certamente non ignora che non esiste alcun divieto di sottoporre il malato a visita collegiale.
Traumatica invece per il malato, perché densa di tensione, è stata la condotta del dr. Sozzi, tenuta fuori dal mio ufficio, nei corridoi dell'ambulatorio, consistenti in aggressioni verbali all'indirizzo del dr. Mondì, fatte in presenza tra gli altri, del Mirabile (vedasi relazione di Ferro Giovanni, O. T. A.). 
Nessuna arbitraria limitazione della libertà e di locomozione del Mirabile è stata posta in essere dal sottoscritto contrariamente a quanto affermato al punto 7, posto che l'intervento dei Vigili Urbani avvenne dopo che fu disposto il ricovero in T.S.O. 
Infatti risulta che il dr. Mondì abbia inviato la proposta di T.S.O. ai Vigili Urbani tramite l'ausiliario Giovanni Ferro e che questi necessariamente si siano dovuti presentare dopo che il T.S.O. era stato controfirmato dal Sindaco, come è prassi. 
Né ha alcun senso porre a fondamento dell’affermazione della non necessità del trattamento in T.S.O. l’osservazione che il paziente si recò spontaneamente presso l’ambulatorio medico dell’Azienda, posto che tale comportamento non è incompatibile con la decisione del medico di proporre, a seguito della visita, un T.S.O. 
E’ fatto ormai comune, purtroppo, che il cittadino si rivolga spontaneamente al medico per modestissimi disturbi ed esca dal suo studio con grave diagnosi e spesso con una diagnosi infausta.
Circa il documento che porta la firma del Direttore Sanitario, noto non senza meraviglia, che l'estensore della nota non tiene in alcun conto la relazione del dr. Mondì. Egli si arroga il diritto di entrare in materia psichiatrica senza averne la competenza e poi di stabilire come un giudice supremo: questa prova non la prendo in considerazione perché “giova precisare che la relazione del Dr. Mondì (all. 9) non è stata richiesta dal Dr. M. Nucifora, considerato anche il fatto che come si è precedentemente detto, il Mondì il giorno dell'ispezione era assente dal servizio”. 
Nel primo periodo della seconda pagina l'estensore della nota sanitaria mi coinvolge in fatti nei quali sono estraneo, interpreta male le testimonianze di Mangano, De Luca, Catinello, Di Marco, Italiano e ancora una volta fa degli omissis non prendendo in considerazione la testimonianza dell'O. T. A. G. Ferro, né quella del dr. Valenti. 
Dall’insieme di tutte le testimonianze risulta che:
1 – nel mio ufficio, in presenza del malato si è mantenuta la massima correttezza da parte di tutti i presenti;
2 – nel mio ufficio, tanto il giorno 26 che il giorno 27 sono stato aggredito verbalmente dal dr. Sozzi e lo scrivente non ha risposto alle sue provocazioni;
3 - il dr. Sozzi ha provocato e mantenuta la chiassata in presenza del malato fuori dal mio ufficio, che aveva la porta chiusa per i lavori in corso con altri medici.
Nell’ultimo capoverso della seconda pagina l'estensore della nota scrive: “facendo riferimento alla relazione dell'assistente sociale, si ritiene censurabile il comportamento del dr. Glielmi, che pure apparentemente persuaso dell'opportunità di rivedere la necessità del T.S.O., recede da tale proposito solo e semplicemente perché il dr. Mondì gli comunica che le procedure relative al T.S.O. sono state ormai avviate (all. 2)”.
A parte il fatto che anche un tal modo di procedere fa parte di una prassi medica giornaliera e che quindi non vi è nulla dì censurabile, ma semmai vi si può scoprire un segno di diligenza, l’estensore della nota va oltre l’inimmaginabile: egli fa il processo alle mie intenzioni.
La legge 180 suggerisce di esperire fino all'ultimo momento tutte le possibilità che sono però discrezionali perché il legislatore non le indica, per evitare un ricovero ospedaliero con 'T.S.O..
Ma c’erano le possibilità, con la carenza di infermieri, di istituire un servizio infermieristico a domicilio del malato? C'erano le condizioni per improvvisare presso il Centro di Salute Mentale un Centro Crisi per tenere in osservazione un malato per 6-8 ore e quindi mandarlo a casa o al S.P.D.C.?
Il paziente presentava non chiare e manifeste idee suicidarie e, quindi, tanto più pericolose perché sostenute da allucinazioni uditive che potevano essere tanto più imperiose perché provenienti da Gesù in persona. Cioè, se il malato avesse chiaramente detto: “mi voglio uccidere”, questo pensiero sarebbe potuto essere corretto all’istante.

3) Verbale di interrogatorio della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

L’anno 1999, addì 9 del mese di aprile, alle ore 17,00, in Messina negli Uffici della Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica del tribunale di Messina.
Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di P. G. Ispettore Polstato Prestipino Salvatore e Vice Sovr. De Luca Giovanni, appartenenti alla su indicata Sezione di P.G., delegato al compimento dell’atto dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Nicolò Crascì, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nell’ambito del procedimento penale n. 2170/97 R.G.N.R., è comparso Glielmi Nicola qui invitato per rendere interrogatorio, quale persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per i reati di cui agli art. 110, 323, 48 e 605 c.p.

Domanda: risulta che il signor Mirabile Giuseppe, nella mattinata del 26 giugno 1997 si è recato presso il Centro di Salute Mentale di Messina Nord per chiedere la prescrizione di alcune medicine e che il primo medico a cui si è rivolto è stato il dr Mondì che l’ha visitato. Nella stessa circostanza il paziente è stato visitato anche dal dr. Sozzi Virginio il quale ha formulato una diagnosi diversa e contraria a quella emessa dal dr Mondì che riteneva di emettere un TSO. Che in alcune fasi della visita vi è stata una compartecipazione dell’assistente sociale Favano su richiesta del dr Mondì. Cosa ha da dire in merito?
Risposta: io so che il signor Mirabile si è presentato presso il Centro di Salute Mentale di Messina Nord ed è stato visitato dal dr Mondì il quale ha fatto una richiesta di TSO perché a dire del Mondì era affetto da psicosi a margine, che significa un tipo di malattia che sta tra la schizofrenia e la depressione. Mi ha illustrato il caso e mi ha riferito che il paziente era confuso, che era allucinato: sentiva le voci di Gesù che lo incitavano a raggiungere la moglie deceduta per un incidente automobilistico. Mi ha riferito che era depresso, che era ansioso e presentava spunti deliranti persecutori. Aggiungeva che aveva proposto al paziente il ricovero volontario e che lui non lo aveva accettato, aggiungeva che rifiutava i farmaci e che aveva preso contatti con una parrocchia frequentata dal paziente e che insieme all’assistente sociale aveva telefonato alla sorella del paziente la quale riferiva che non poteva assistere il fratello perché aveva il marito ammalato di tumore polmonare. Per tutto quanto sopra riferitomi aveva fatto richiesta di TSO e che il dr. Sozzi si era rifiutato di convalidarlo. A questo punto mi sono alzato dal mio tavolo, esco fuori per chiamare il dr. Sozzi e incontro l’assistente sociale Vincenzo Favano al quale chiedo: “cos’ ha il paziente?”. Lo stesso mi rispose : “è confuso e disorientato”. Rientro e dopo qualche minuto viene il dr. Sozzi che avevo mandato a chiamare il quale mi dice che il paziente non si deve ricoverare. Io chiedo: ha visitato il paziente? Qual’ è la sua diagnosi? Lui risponde che il paziente non si deve ricoverare ed io dico in presenza degli altri medici Italiano, Rao e Di Marco: “dr Sozzi prima facciamo la diagnosi e poi studieremo insieme i provvedimenti eventuali da prendere. Il dr. Sozzi risponde, sempre monotonamente, che il paziente non si deve ricoverare, senza farmi una diagnosi. Mi costringe, quindi, a interrompere il mio impegno con gli altri medici per visitare personalmente il malato.
Domanda: risulta che dopo il dr. Mondì e il dr. Sozzi lei ha visitato il Mirabile in presenza di numerosi medici che si trovavano nel suo ufficio per una riunione di lavoro e nulla avevano a che fare con la visita cui è stato sottoposto il predetto. Cosa ha da dire in merito?
Risposta: data la diversità di giudizio tra i due medici, Mondì e Sozzi, sul trattamento e non sulla diagnosi, ho chiesto ai tre medici presenti tutti psichiatri e tutti dipendenti dall’ASL n.5, di cui io ero capo settore, di assistermi nella visita collegiale anche per sapere il loro parere.
Domanda: risulta annotato da qualche parte che i medici che erano presenti nel suo studio hanno dato il parere sul caso specifico? La informo che in proposito il dr. Rao nelle sue dichiarazioni ha detto, tra l’altro, che durante la visita leggeva dei documenti. Cosa ha da dire in merito?
Risposta: io ho invitato i medici ad assistermi alla visita, chiaramente non potevo obbligarli fisicamente a prestare la loro attenzione. I medici presenti non hanno mostrato dissenso alla mia decisione.
Domanda: risulta che il medico proponente il TSO era il dr. Mondì e che il Sozzi (che doveva essere il medico convalidante) non ha voluto controfirmarlo poiché riteneva che il paziente non fosse da ricoverare. Cosa ha da dichiarare in merito?
Risposta: ho da dichiarare che il dr. Sozzi non mi ha fatto una diagnosi e che pertanto non poteva neppure pronunciarsi sulla validità o meno della proposta del Mondì.
Domanda: perché lei ha firmato la proposta di TSO del dr. Mondì pur sapendo che il dr. Sozzi, che era il medico al quale spettava la convalida, si era rifiutato poiché non riteneva necessario il ricovero in TSO del paziente, anzi riteneva il provvedimento dannoso. Cosa ha da dire in merito?
Risposta: ho da dire nel caso in specie che il dr. Sozzi non mi ha fatto una diagnosi per cui ho visitato personalmente il malato.
Domanda: lei ha chiesto al paziente se voleva essere ricoverato?
Risposta: ho visitato il paziente ed ho riscontrato tutto quanto riferitomi dal dr. Mondì: stato di malattia caratterizzato da confusione mentale, deficit della critica e del giudizio, depressione del tono dell’umore. Ha negato allucinazioni uditive. Ha dichiarato che essendo sano avrebbe rifiutato di prendere i farmaci come già aveva fatto la mattina e la sera precedente ed ha dichiarato che viveva da solo. Ho ritenuto nell’esclusivo interesse del malato che andasse ospedalizzato perché c’era anche il pericolo di suicidio.
Domanda: dalle indagini espletate in merito, risulta in modo inequivocabile che il signor Mirabile non voleva essere ricoverato perché non ne vedeva la necessità. Che lo stesso rifiutò in modo esplicito e netto anche un ricovero volontario comunicandolo a più persone. Risulta pure che il medesimo accettava di assumere volontariamente le medicine che gli erano state prescritte dal dr. Sozzi. Cosa ha da dire in merito?
Risposta: non mi risulta che avesse dichiarato di voler prendere le medicine. A me ha detto di no ed anche al dr. Mondì ha detto la stessa cosa. Il rifiuto del ricovero volontario induce il medico proponente a proporre il TSO. Non mi è stata comunicata la ricettazione del dr. Sozzi e non è una prova che possa modificare ieri ed oggi il mio giudizio diagnostico. Non è neanche una prova della volontà del malato di assumere i farmaci.
Domanda: dalle indagini risulta che l’assistente sociale Favano Vincenzo si era offerto di seguire personalmente il paziente anche a domicilio. Che nell’occasione ha fatto diversi interventi presso di lei per scongiurare il ricovero del Mirabile. Cosa ha da dichiarare in merito?
Risposta: assolutamente falso. Primo perché il signor Favano è intervenuto ad operazioni completate, secondo, il sig. Favano non ha mai svolto il suo reale servizio di assistente sociale, visite domiciliari agli ammalati, che io sappia, in quanto il primario che mi ha preceduto dr. Vincenzo Di Pietro l’aveva autorizzato a restare in sede per svolgere psicoterapia. La relazione del Favano è stata presentata in presenza del Donnici circa 5-6 giorni dopo l’accaduto e dopo le minacce subite dal Sozzi come da dichiarazioni dello stesso Sozzi e Valenti (in relazione alla minaccia, per noi tutti compreso il Favano, fatta dal Sozzi di denuncia di sequestro di persona). Voglio aggiungere a conferma di quanto da me sopra dichiarato che lo steso Valenti nella sua relazione (datata 2.7.1977) al Direttore Sanitario evidenzia che la relazione del signor Favano è stata presentata giorno 1.7.1997 in sua presenza e del signor Donnici. Ciò nonostante la data (27.06.97) riportata nella stessa relazione.
Domanda: era possibile legalmente che il signor Favano si recasse presso l’abitazione del paziente per assisterlo?
Risposta: il malato aveva urgente necessità di essere assistito da personale infermieristico per la temporanea minaccia di suicidio. Il signor Favano come assistente sociale non era abilitato a questo tipo di servizio che io ho realizzato qualche volta a Milazzo. La mancanza di personale infermieristico mi ha impedito come capo settore un servizio infermieristico di emergenza con pernottamento a casa del malato.
Domanda: dottore, lei è a conoscenza del fatto che il Giudice Tutelare dopo avere assunto le necessarie informazioni all’ospedale Margherita non ha convalidato il TSO eseguito nei confronti del Mirabile?
Risposta: la decisione del Giudice Tutelare di non convalidare il TSO a mio parere nasce dalla dimissione del paziente operata il giorno successivo dalla d.ssa Della Villa. Sul punto presumo che siano state effettuate pressioni sulla d.ssa Della Villa ai fini della dimissione altrimenti logicamente se la d.ssa Della Villa era convinta che il paziente non doveva essere sottoposto a TSO l’avrebbe dovuto dimettere subito dopo il ricovero e non trattenerlo 18 ore in ospedale.
Domanda: perché di fronte al rifiuto di convalida di ricovero coatto opposto dal dr Sozzi non ha lasciato ricadere su di lui la responsabilità del caso?
Risposta: nell’interesse esclusivo del malato in quanto in quel momento poteva anche suicidarsi.
Domanda: il dr Sozzi dove avrebbe dovuto scrivere il suo rifiuto al ricovero in TSO?
Risposta: sullo specifico modello del TSO.
Domanda: sa se ciò è stato fatto?
Risposta: non lo ha fatto e ribadisco sul punto che il dr. Sozzi non ha neanche, a mia richiesta, fatto una diagnosi sul paziente.
Domanda: il dr Sozzi ha dichiarato che non ha potuto scrivere la sua diagnosi perché non è potuto venire nel materiale possesso della cartella clinica?
Risposta: la cartella clinica è stata a disposizione del dr Sozzi per tutto il giorno 26.6.97 e per tutta la mattinata del 27 successivo e poteva, essendo la stessa in segreteria, scrivere tutto quello che gli pareva e piaceva.
Domanda: dal momento della visita e per i giorni seguenti dov’era custodita la cartella clinica del Mirabile?
Risposta: giorno 26.6.97 e il successivo fino alle ore 12,30 era nell’archivio a disposizione di tutto il personale medico e precisamente nell’ufficio di segreteria per uso Istat. Alle ore 12.30 circa del 27 ho sequestrato la cartella clinica e l’ho messa chiusa nel cassetto della mia scrivania impedendo sia al dr. Sozzi e sia al dr. Mondi di usare un documento pubblico per i loro litigi. Aggiungo e sottolineo che la cartella clinica non è un documento necessario ai fini della proposta di un TSO in quanto questo avviene sempre in una situazione emergenziale.
Domanda: per legge, per poter eseguire un T.S.O. debbono sussistere tre condizioni: 1) la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, 2) che ci sia il rifiuto delle cure da parte dell’assistito; 3) che non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Nel caso relativo al T.S.O. effettuato ai danni del Mirabile non sussisteva nessuna delle tre condizioni. Cosa ha da dichiarare in merito?
Risposta: per me sussistevano tutti e tre.
Domanda: vuole dire che cosa è successo la mattina del 27 giugno 1997 al centro di salute mentale di Messina Nord? Dalle indagini è emerso che sono intervenuti i Carabinieri.
Risposta: il dr Sozzi quando ha saputo che avevo sequestrato e messo sottochiave la cartella clinica si è precipitato nella mia stanza accusando il Mondì che volesse manomettere la cartella e al mio invito di accomodarsi fuori della mia stanza, ostinatamente, ha opposto un rifiuto e non c’è stato verso di convincerlo da parte di alcuno. Lo stesso continuava a inveire e a minacciare per cui sono stato costretto a chiamare i carabinieri perché liberasse la mia stanza in quanto mi impediva di lavorare.
Domanda: dottore, risulta che la stessa mattina del 27 giugno lei ha telefonato alla d.ssa della Villa e l’ha minacciata di trasferimento in sede disagiata se non avesse cambiato la diagnosi emessa nei confronti del Mirabile. Cosa ha da dire in merito?.
Risposta: è assolutamente falso. Io nella telefonata ho detto alla d.ssa Della Villa, avendo capito che la stessa era molto turbata senz’altro per pressioni ricevute da altre persone il giorno precedente, di scrivere tutto secondo la sua coscienza e secondo quello che aveva osservato e visto e che non le sarebbe capitato nulla di male.Erano presenti alla telefonata il dr Valenti (vedi sul punto relazione dello stesso del 2 luglio 1997), il dr Mondì e il dr Sozzi [che hanno smentito la Della Villa]. 
Voglio evidenziare che dalla registrazione tra presenti che mi accingo a produrre (riguardante la conversazione tra me il dr Rao) si evince che quanto dichiarato dalla d.ssa Della Villa nel suo esposto e nelle sue relazioni è tutto falso in quanto fatto per ritorsione nei miei confronti poiché la stessa era convinta che avessi avuto intenzione di trasferirla a Mistretta, cosa assolutamente lontana dai miei propositi. Dalla stessa registrazione si evince che il tutto comunque è stato architettato al fine specifico di distruggermi professionalmente e moralmente.
Si da atto che l’indagato produce trascrizione effettuata dal consulente signor Marcello Curreli designato dallo stesso ecc,ecc.
Si da altresì atto che la redazione del presente atto si conclude alle ore 21,20.

 


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