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IL CASO CLINICO GIUDIZIARIO DI GIUSEPPE MIRABILE - CAP 11

Il tribunale di Messina vede due medici imputati di "sequestro di persona e abuso d'ufficio" per avere ricoverato il signor Mirabile Giuseppe con TSO al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, essendo affetto da "psicosi a margine", perché viveva da solo, e perché rifiutava la terapia farmacologica. Il Presidente Mario Samperi del Tribunale di Messina il 6 marzo 2002 assolve il dr. Pietro Mondì con la formula "Perché il fatto non sussiste". Il 26 aprile 2002 il Presidente Luigi Faranda del Tribunale di Messina assolve il dr. Nicola Glielmi con la formula "Perché il fatto non sussiste". Pubblichiamo una serie di articoli a firma del Prof. Glielmi inerenti l'accaduto.



UNA LEZIONE MAGISTRALE, OVVERO UNO SCHIAFFO AL DR. FRANCESCO POLI MANAGER DELLA AUSL N. 5 DI MESSINA – 

La memoria difensiva dell'avvocato Giambattista Freni, si compone di trenta pagine, scritte con caratteri Arial Narrov, o a questo assimilabile, con corpo 18, con una sola interlinea tra una riga e l'altra e con doppia interlinea tra un periodo e l'altro. E' un documento elegante, formalmente ben concepito che invita alla lettura. Nel contenuto è esplicativo e puntuale nel difendere con corrette argomentazioni giuridiche gli accusati, come nello stigmatizzare la colpevolezza degli accusatori. Il documento scritto da un patrocinante in cassazione, è una lezione magistrale che con molta grazia e deferenza viene presentata al manager dr. Francesco Poli. Questi, però, non lo prende in alcuna considerazione. Pertanto la lezione magistrale diventa uno schiaffo in faccia al dott. Poli, alla sua arroganza e al suo narcisismo.

Ma il documento è giunto nella mani dei magistrati dott. Niccolò Crascì e dott.ssa Daria Orlando? Se vi è giunto lo hanno letto? E se lo hanno letto che cosa hanno compreso? Il disagio degli accusati aumenta e il documento fa porre altre domande, che per quanto patetiche possano apparire in un mondo dominato dallo strapotere e non dal diritto, si fanno ancora più inquietanti: nelle mani di chi è finita la Giustizia? Si fa un uso arrogante e politico della Giustizia? Nella certezza dell'impunibilità si può continuare a ignorare documenti come quello scritto dall' avvocato Giambattista Freni? Per quanto scontata si pone con forza la domanda: E' malata la Giustizia o sono ammalati gli uomini che la debbono esercitare?

Nell'antica Grecia il giudice corrotto veniva scuoiato e con la sua pelle si rivestiva lo scranno sul quale sedeva il figlio che gli succedeva, per eredità, nella carica di magistrato (da Tucidite). Nel mondo moderno lo scranno dovrebbe essere tolto a quegli che con leggerezza, colpa, o dolo esercita la professione di magistrato producendo grave danno a un innocente.

Studio Legale
Avv. Giovambattista Freni
Patrocinante in Cassazione

Al Signor Direttore Generale AUSL N.5 – Messina

Memoria difensiva nell'interesse dei signori Glielmi dott. Nicola e Mondì dott. Pietro, i quali, sottoscrivono per conferma e ratifica e dichiarano di voler essere assistiti, nell'attuale fase del procedimento, dall'avv. Giambattista Freni, al quale conferiscono mandato.

Con nota del 23 luglio 1997, inviata – con protocollo N.37/D.G. e N.38/D.G. – rispettivamente al dott. Glielmi ed al dott. Mondì, l'ufficio di direzione generale della A U S L N. 5 di Messina ha deciso di sospendere dal lavoro – per la durata di giorni trenta – i destinatari del provvedimento, ai quali è stata concessa facoltà di esprimere le proprie difese, entro l'1 agosto 1997, seduta rinviata al 5 Agosto 1997, con facoltà di presentare eventuali discolpe. In merito al provvedimento, emesso dal Direttore generale della AUSL N.5, i deducenti rilevano.-

Nei locali del C S M (ex CIM) di Messina, ove il dott. Mondì espleta servizio sanitario, in qualità di dirigente medico di primo livello di psichiatria, in data 26 Giugno 1997, alle ore 11,30, si è presentato tale Mirabile Giuseppe, mai, prima, visitato presso la predetta struttura sanitaria .- Il Mirabile appariva, prima facie, non compus; manifestava stato confusionale e pronunciava frasi sconnesse; esprimeva propositi di suicidio, diceva che sentiva la voce di Gesù, il quale lo invitava a raggiungere la moglie, deceduta a seguito di incidente stradale (v. relazione del dott. Mondì; all. N.1).- Il dottor Mondì, dopo aver sottoposto a visita il Mirabile, per circa due ore, si convinceva della gravità della patologia mentale; accertava che il Mirabile era privo della necessaria assistenza familiare, per la somministrazione di farmaci, circostanza questa riferita dall'Assistente sociale, signor Favano, incaricato dal dottor Mondì.

L'assistente sociale, il quale opera nell'ambito della medesima struttura sanitaria del C S M, aveva riferito, infatti, che il Mirabile viveva solo e che la sorella, domiciliata in altro Comune (Barcellona P.G.) aveva gravi problemi familiari, dovendo assistere il marito, affetto da carcinoma polmonare .- Il dottor Mondì, dopo avere, inutilmente, consigliato il Mirabile a sottoporsi a ricovero volontario, riteneva necessario disporre il trattamento medico obbligatorio, certificando, con motivata proposta, la sussistenza delle condizioni previste nella legge N. 180 del 13 maggio 1978.-

Prima di inoltrare la certificazione, per la necessaria ratifica, il dott. Mondì contattava il dott. Virginio Sozzi, operante nella medesima struttura sanitaria, il quale, dopo aver parlato, per alcuni minuti, con il Mirabile, manifestava l'opinione che non sarebbe stato necessario il trattamento sanitario obbligatorio .- Il dott. Mondì, convinto della propria diagnosi e considerata la superficialità della visita, effettuata dal dott. Sozzi, riteneva di doveri affidare il paziente al Primario del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale R. Margherita e capo settore della salute mentale, dott. Nicola Glielmi, presente presso il C.S.M..-

Il dott. Nicola Glielmi, rilevato che il dott. Sozzi non aveva effettuato la visita del paziente, con approfondita verifica dello stato mentale e con disamina delle prescrizioni, riconducibili alla legge N.180/1978, decideva - dopo approfondita visita del Mirabile – di ratificare la certificazione, inerente al T.S.O., disposto dal dott. Mondì .-

I due provvedimenti, emessi dal Direttore generale della AUSL N.5, sono motivati, nel senso che sarebbero state riscontrate inosservanze ai doveri, connessi alle funzioni del dott. Mondì e del dott. Glielmi.-

In realtà le decisioni del dott. Mondì e del dott. Glielmi, sono conformi alla legge N.180/78., e sono state convalidate dagli Organismi istituzionali preposti (Sindaco e Giudice tutelare) .-

Peraltro, non è stata richiesta la revoca della ordinanza sindacale da terzi (al Sindaco, al Giudice tutelare ed al Tribunale territoriale) .-

Sono sufficienti i predetti rilievi, per inficiare il contenuto degli esposti, presentati dal dott. Virginio Sozzi e dalla dott.ssa Lucia Della Villa.

Gli accertamenti eseguiti ed eventuali ulteriori verifiche, che potranno essere effettuate, dimostrano la insussistenza di responsabilità nei confronti del dott. Mondì e del dott. Glielmi, sotto il profilo professionale, giuridico, formale e sostanziale .-

A) Il primo rilievo formulato, al N.1 della nota del 23 luglio 1997, nei confronti del dott. Mondì, è riconducibile alla redazione di na cartella clinica, ritenuta insufficiente, perché priva di anamnesi prossima e remota, di esame psicologico e psichiatrico, di esame obbiettivo generale .- La legge N.180/1978 non impone al Medico della struttura pubblica la redazione di cartella clinica; nell'art.1 ultimo comma della citata legge, è prescritta, infatti, esclusivamente, la proposta motivata dal medico, che deve essere inoltrata al Sindaco, per la decisione inerente al T.S.O., trattandosi di provvedimento di urgenza, che no può implicare la complessa elaborazione della cartelle clinica .-

Il dottor Mondì, pertanto, pur avendo predisposto la cartella clinica – per l'archivio del proprio ufficio, per una prassi consolidata – ha ritenuto che fosse necessaria, soltanto, la prescritta proposta motivata ed è pervenuto alla conclusione che esistessero le condizioni, per richiedere il trattamento sanitario obbligatorio .- Pertanto, si evince negli atti che, il 2 luglio 1997, il dott. Mondì è stato esauriente, nella relazione sui fatti, inoltrata al Direttore Sanitario della A U S L N.5 .- Il contenuto della predetta relazione, pur non potendo integrare la motivata proposta, è sintomatico dell'impegno e della professionalità del dott. Mondì, il quale era convinto di dover inoltrare al sindaco, per la ordinanza, soltanto la proposta motivata, prescritta dalla legge 180/78 .-

B) Nella nota del 23 Luglio 1997, al N.2, è stato contestato dal direttore generale che erano insussistenti, nel signor Mirabile, le alterazioni psichiche gravi, che avrebbero potuto legittimare il ricovero in T.S.O..- Alla predetta conclusione il Direttore generale è pervenuto, avendo rilevato la diagnosi (opposta a quella formulata dal dott. Mondì ) nella cartella clinica elaborata, presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale "Regina Margherita", dalla dott.ssa Lucia Della Villa (medico non specializzato in psichiatria) .- In realtà – prescindere dall'inconfutabile rilievo che trattasi di soggettive valutazioni, per le quali è arduo tracciare un giudizio di prevalenza – deve, tuttavia, riconoscersi che, nella cartella clinica, effettuata dalla dott.ssa Della Villa, presso il servizio psichiatrico dell'ospedale "Regina Margherita", risultano dati obbiettivi che non contrastano, implicitamente, la diagnosi del dott. Mondì .- Infatti, il ricovero per T.S.O..,eseguito il 26 Giugno 1997, è stato trasformato in ricovero volontario il 27 Giugno 1997, giorno in cui il Mirabile è stato dimesso .-

Orbene, se le condizioni del paziente non avessero richiesto alcun trattamento farmacologica e di assistenza ospedaliera, il medico del "Margherita" avrebbe dovuto disporre la dimissione, nel primo giorno di ricovero, inoltrando al Sindaco richiesta di revoca della ordinanza ed informando il Giudice tutelare che non erano sussistenti i presupposti voluti dalla legge N:180/1978 per il T.S.O..- Il medico dell'Ospedale "Regina Margherita", dott.ssa Lucia Della Villa, non ha, invece ritenuto di agire nei predetti termini e dopo la richiesta di dimissione volontaria, effettuata dal paziente, ha deciso che non esistevano le condizioni per prolungare la degenza .- Nella cartella clinica formata dalla dott.ssa Della Villa, è stato descritto uno "stato d'ansia, in atto di livello notevole"

Il Medico non ha mancato di rilevare che il paziente non ricordava il nome della moglie, deceduta in un incidente stradale, che si era recato presso il C S M, allo scopo di ottenere una terapia, già consigliatagli, che, tuttavia, non ricordava; il medico ha, infine, evidenziato che la diagnosi era difficile da obiettivare in maniera più approfondita, per l'atteggiamento reticente e sfuggente del paziente .-

Per le considerazioni enunciate dalla dott.ssa Della Villa, emerge che il Mirabile era soggetto in condizione di alterazione psichica, il quale simulava apparente normalità, per il timore, evidenziato nella cartella clinica di essere "giudicato troppo severamente" . -

Nella cartella clinica, formata dalla dott.ssa Della Villa, risulta che, nel giorno del ricovero per T.S.O., è stato effettuato un colloquio tra il paziente ed il Medico, con prescrizione di esami e somministrazione di farmaci; risulta, inoltre, che nel successivo 27 Giugno 1997, il paziente ha riposato; ha richiesto di essere dimesso, per impegni lavorativi e per appuntamenti importanti; risulta, infine, confermata la circostanza che il Mirabile rifiutava ogni relazione con il padre ed era insofferente alla permanenza presso l'abitazione dell'unica sorella .- Il medico dell'ospedale "Regina Margherita" ha concluso, il 27 Giugno 1997, che non esistevano le condizioni per prolungare la degenza del Mirabile .- Orbene, anche le contrastanti iniziative della dott.ssa Della Villa, consentono di affermare che è stata corretta la iniziale diagnosi, formulata dal dott. Mondì, poi ratificata dal dott. Glielmi .- Ed infatti, se il paziente si fosse presentato in condizioni tali da far escludere il T.S.O., non si comprende il motivo per il quale, dopo il colloquio con il Medico, effettuato il giorno 26 Giugno 1997, è stato prescritto trattamento farmacologica, con conferma del ricovero obbligatorio .-

In definitiva, se il Medico della struttura ospedaliera avesse riscontrato condizioni normali del paziente, avrebbe dovuto, immediatamente, informare il Sindaco ed il iudice tutelare, ai quali competeva , rispettivamente, la revoca della ordinanza e la mancata convalida .- La legge N.180/1978 non prevede, infatti, che, dopo la pronunzia della ordinanza sindacale, il Medico della struttura ospedaliera, ove è in atto il T.S.O., possa discostarsi dal provvedimento amministrativo, che deve essere eseguito, anche sotto il profilo della eventuale responsabilità penale, codificata nell'art.650 C.p..-

E' evidente, dunque, che la dott.ssa Lucia Della Villa ha agito in manifesta violazione delle richiamate norme, abusando dei poteri connessi alla propria funzione .- Evidentemente, nel provvedimento emesso dal Direttore generale del A U S L N.5, non sono stati esaminati i predetti aspetti di natura giuridica, formale e sostanziale, altrimenti non sarebbe stato apprezzato l'operato del dott. Sozzi e della dott.ssa della villa .-

Il Direttore generale non ha, peraltro, rilevato che la cartella clinica, formata dal Medico del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale R. Margherita, è successiva alla richiesta da parte del dott. Glielmi, Primario della medesima struttura, il quale aveva sollecitato il Medico a completare il documento, secondo coscienza e con esatta ricostruzione dei fatti .- Evidentemente, l dott.ssa Della Villa ha ben compreso di avere contrastato la precedente ecisione del proprio Primario e, dunque, potrebbe avere formato la cartella clinica, alo scopo di giustificare la propria decisione di dimissione del paziente, evento questo che contrasta palesemente con le legge N.180/1978 .- Pertanto, nessuna valenza può essere attribuita al contenuto della cartella clinica della dott.ssa della Villa, che potrebbe essere stata elaborata, al solo scopo di giustificare la precedente determinazione di dimissione del paziente .-

C) Nel punto 3 della nota del 23 Luglio 1997, è stato contestato al dott. Mondì, dal Direttore generale, che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento, in merito alla disponibilità del paziente ad accettare un intervento terapeutico in regime extraospedaliero; è stato altresì rilevato che l'assistente sociale, nella propria relazione, aveva riferito che il paziente poteva essere seguito dal servizio sociale presso il proprio domicilio.-

I rilievi sono contrastati da elementi obbiettivi.

Ed infatti, il dott. Mondì ed il dott. Glielmi hanno riferito, concordemente, non soltanto lo stato confusionale del paziente, ma anche che il Mirabile non ricordava il tipo di terapia, né se l'avesse praticata nei giorni precedenti .- E' evidente, dunque, che ai predetti Medici non è stata manifestata alcuna disponibilità al trattamento farmacologica .- Parimenti, i Medici hanno accertato che il Mirabile viveva solo, privo di sicura e costante assistenza (v. note contenute nella stessa cartella clinica elaborata dalla dott.ssa Della Villa) .- Non ha, dunque, rilievo il fatto, segnalato nella relazione dell'assistente sociale, che il Mirabile poteva esser seguito dal servizio sociale presso il proprio domicilio . – Evento questo, peraltro, non previsto nella legge 180/1978 e che, tuttavia, è stato segnalato al dott. Mondì soltanto il 27 Giugno 1997, quando ormai il T.S.O. era stato eseguito (v.data della relazione del servizio sociale) .- La relazione del servizio sociale è stata, verosimilmente, effettuata in sintonia con la cartella clinica, elaborata dalla dott.ssa Della Villa e dopo che era stata resa nota la polemica, intervenuta tra il dott. Sozzi e la dott.ssa Della Villa, da una parte ed il dott. Mondì e il dott. Glielmi, di pareri contrastanti .-

D) Nel punto quattro della nota del 23 Luglio 1997, è stata contestata la mancata acquisizione - nel momento dell'invio del paziente al T.S.O. - agli atti della cartella clinica della relazione del responsabile del servizio sociale .- Orbene, a parte il rilievo che la acquisizione della relazione del servizio sociale non è obbligatoria sul piano medico, come correttamente evidenziato dal direttore generale nella stessa nota del 23 Luglio 1997, deve essere rilevato che il T.S.O. è stato eseguito il 26 Giugno, quando ormai non poteva essere acquisita alla cartella clinica, peraltro non prescritta dalla legge, né tantomeno poteva essere poteva essere acquisita alla cartella clinica, peraltro non prescritta per legge, né tantomeno poteva essere acquisita alla proposta motivata di T.S.O., inoltrata dal dott. Mondì .-

In realtà, invece, la relazione del servizio sociale doveva essere inoltrata dallo stesso assistente sociale, terzo interessato, al giudice tutelare per la eventuale revoca della ordinanza sindacale .- Per legge, infatti, è prescritto che, nel caso di mancata convalida, da parte del Giudice tutelare, il Sindaco deve disporre la cessazione del T.S.O. (art. 3 comma 2 ultima proposizione della legge N.180/1978) .- Anche nel predetto versante, dunque, devono essere riscontrate defezioni, che hanno impedito la regolare applicazione della legge N.180/1978 .-

E) Nel punto cinque della nota del 23 Luglio 1997, è stata contestata al dott. Mondì la insufficiente ponderazione, in merito all'intervento coattivo, da parte dei Vigili Urbani, i quali si sarebbero presentati, prima ancora della convalida del T.S.O. .- Anche il predetto rilievo non incide, per censurare la condotta del dott. Mondì e del dott. Glielmi .- Ed infatti, dopo la elaborzone della proposta motivata, da parte del dott. Mondì e la necessaria ratifica da parte del dott. Glielmi, i Medici avrebbero dovuto avvertire i Vigili Urbani, ai quali competeva la esecuzione del trattamento in T. S. O..- Nessun dovere può essere, infatti, attribuito al Medico, in relazione alla verifica di u atto amministrativo e di pubblica sicurezza.

F) Per quanto concerne, invece, le contestazioni formulate, nei confronti del dott. Glieli, deve essere evidenziato che il rilievo, enunciato al punto 1 della nota del 23 Luglio 1997 non ha pregio, posto che nessun obbligo di formare e di richiedere la cartella clinica è previsto nella legge N.180/1978, essendo necessaria soltanto la proposta motivata del Medico .- D'altra parte, il Medico, al quale è demandata la attività di ratifica, non deve limitarsi alla verifica della diagnosi del Medico proponente, ma ha l'obbligo di effettuare la visita del paziente, incombente questo al quale non si è sottratto il dott. Glielmi, che, anzi ha effettuato la visita alla presenza di altri Medici, nessuno dei quali ha manifestato parere contrario, ad eccezione di Sozzi.

G) Il Direttore generale, nel punto due della nota di contestazione, si è attestato sulla divergenza della cartella clinica della dott.ssa Della Villa con la opposta conclusione di diagnosi, effettuata dal dottor Glielmi .- Orbene, nessuno può affermare che la dott.ssa Della Villa abbia agito con maggiore capacità professionale rispetto alla esperienza ed alla professionalità del dott. Glielmi .- Invece, il fatto che il dott. Glielmi è Primario della struttura ospedaliera, nella quale opera la dott,ssa Della Villa, avrebbe dovuto giustificare un giudizio di prevalenza della diagnosi dl dott. Glielmi, rispetto alla diagnosi eseguita dalla dott.ssa Della Villa, posto che entrambi hanno visitato il paziente e non possono essere privati della rispettiva autonomia di valutazione diagnostica .- Peraltro, la dott.ssa della Villa non è specializzata in psichiatria.

H) Nel rilievo, effettuato nel punto tre della contestazione, è stato rilevato che il dott. Glielmi avrebbe omesso di verificare la disponibilità del paziente ad accertare un intervento terapeutico extraospedaliero e non avrebbe considerato la relazione dell'assistente sociale .- In realtà, al dott. Glielmi è stato riferito dal dott. Mondì che il paziente non dimostrava sufficiente costanza per il trattamento farmacologico, circostanza questa accertata dallo stesso dott. Glielmi, nel colloquio- visita con il paziente .- Inutile, tuttavia, la contestazione, inerente alla relazione dell'assistente sociale, essendo questa, intervenuta nel giorno successivo alla decisione del trattamento in T.S.O. .-

I) Nel punto quattro della nota del Direttore generale, è stato contestato al dottor Glielmi che sarebbe erroneo il proprio convincimento, che deve essere disposto il trattamento in T. S. O., a prescindere dalla gravità o meno della malattia, nei casi in cui il paziente rifiuti di assumere farmaci e non abbia la necessaria assistenza .- In realtà, il convincimento del dottor Glielmi si è formato, per la corretta interpretazione della legge N.180/1978 e per prassi consolidata che è stato sempre disposto il trattamento T.S.O., nei casi nei quali il paziente dimostri, palesemente, di non volersi sottoporre a trattamento farmacologico e sia accertato che non ha adeguata assistenza familiare, che per la continuità della terapia, non può essere sostituita dalla incostante assistenza da parte di Assistente del servizio sociale .- Non è vero che il dott. Glielmi sia intervenuto neo confronti della dott.ssa Della Villa, per indurla a rivedere la diagnosi, non avendo alcun interesse in tal senso ed essendo stata, ormai, avviata la procedura del T.S.O., per la quale dovevano intervenire i provvedimenti del Sindaco e del Giudice tutelare .- Quando il dott. Glielmi ha dialogato con la dott.ssa Della Villa, evidentemente, non intendeva imporre il proprio convincimento né voleva stigmatizzare l'operato del Medico che contrastava con gli accertamenti effettuati, sulla scorta di precise informazioni fornite dal paziente .- La relazione del dottor Valenti è eloquente .-

Il dottor Glielmi non poteva ignorare, in definitiva, che il Mirabile ancorché volontariamente presentatosi nella struttura del C S M, appariva in stato confusionale, pronunciava frasi sconnesse, manifestava propositi suicidi, rifiutava trattamento faramcologico, del quale aveva dimenticato persino i tempi di assunzione ed il nome dei farmaci, non aveva alcuna assistenza familiare, per il suo stato di vedovanza e per i difficili rapporti con il padre e l'unica sorella, peraltro domiciliati in altro Comune .- Il dottor Glielmi ha avvertito la responsabile necessità di prendersi cura del paziente, consapevole che il trattamento in T.S.O. non sarebbe stato un marchio, non avrebbe implicato la perdita del posto di lavoro, infine, sarebbe stato suscettibile di revoca, da parte del Giudice tutelare e, comunque, non avrebbe potuto avere una durata superiore al prescritto termine di sette giorni, ai sensi dell'art.3 comma 4° della legge N.180/78 .-

L) Per quanto concerne la contestazione di cui ai numeri cinque e sette della nota del Direttore generale, possono valere, per il dottor Glielmi, le medesime argomentazioni enunciate per il dottor Mondì, essendo naloghele contestazioni fattuali.

M) Infine, al dott. Glielmi è stato contestato, nel punto sei della nota, di aver esposto il soggetto a grave danno, sul piano psicologico e morale, avendo sottoposto ad interrogatorio il Mirabile, in presenza di più persone .- In realtà, non si è trattato d interrogatorio, ma di una normale visita medica, effettuata alla presenza di Medici, con l'unica accezione dell'assistente sociale Favano, il quale, peraltro, opera nella medesima struttura ed è stato interessato al caso del Mirabile, per gli accertamenti di propria competenza .- I deducenti, dopo avere inoltrato richiesta, hanno potuto consultare gli atti del procedimento di recesso del rapporto di lavoro .- Nella relazione del dirigente Sanitario, negli esposti del dott. Sozzi e della dott.ssa della Villa, risultano una serie di inesattezze, che devono esere confutate e che, in ogni caso, non trovano riscontro nei dati obiettivi, costituiti dalla stessa cartella clinica della dott.ssa della Villa, dal contenuto della relazione del servizio sociale, dalle risultanze, inerenti alle ammissioni del paziente, che sono state, concordemente, riferite da tutti i Medici .- D'altra parte, lo stato d'ansia, da tutti certificato, è sintomatico della patologia riscontrata nel Mirabile, se pur disgelata in termini scientifici diversi .- Il dottor Glielmi, nella sua qualità di Capo settore della salute Mentale, avendo rilevato la gravità del comportamento del dottor Sozzi, con propria relazione del 4 Luglio 1997, ha riferito al Direttore Sanitario della A U S L N.5, sollecitando un provvedimento di trasferimento del dottor Sozzi ad altra sede per incompatibilità ambientale, non mancando di segnalare che il dottor Sozzi si è reso responsabile di altri fatti, per i quali possono riferire Medici indicati nella relazione .- Anche il dottor Pietro Mondì, con relazione del 2 Luglio 1997, ha informato, dettagliatamente, il Direttore sanitario .- Le due relazioni, puntuali, sono riscontrate da elementi di prova, assolutamente, obiettivi e non possono essere ignorate, per i seguenti motivi:

·         Il dottor Sozzi ed l dottor Mondì, oltre che pari grado, hanno pari dignità professionale

·         il dottor Glielmi, Capo settore della Salute Mentale, è anche Primario del Centro di salute mentale e Primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale "Regina Margherita" e, quantomeno per la propria esperienza, oltre che per il grado, può rivendicare considerazione maggiore, rispetto a quella che si possa attribuire al dottor Sozzi e alla dott.ssa Della Villa

·         Il dottor Mondì ha disposto, nel passato, trattamenti inT.S.O., senza dar luogo a rileivi di sorta; altrettanto il dottor Glielmi .-

Orbene, sarebbero sufficienti le relazioni dei deducenti, per inficiare il contenuto delle relazioni, inoltrate dal dottor Sozzi e della dott.ssa Della Villa .- La relazione del dott. Sozzi, datata 27 Giugno 1997, rivela assoluta carenza di motivazione delle proprie iniziative delle censure che il Medico ha inteso rivolgere all'operato del dottor Mondì e del dottor Glielmi .- Eclatante è la contraddizione, emergente, nella predetta relazione tra la indicazione dei farmaci che il dottor Sozzi dichiara che sarebbero stati prescritti al paziente e la successiva circostanza, secondo la quale il Mirabile avrebbe affermato di aver dimenticato la terapia farmacologica, che doveva assumere di sera e di mattina e che rifiutava di assumere, affermando di essere sano di mente .-

In definitiva, il dottor Sozzi, prima, ha affermato di avere appreso dal paziente il nome dei farmaci che lo stesso assumeva e, dopo, non è stato in grado di riferire al dott. Glielmi la qualità delle medicine, né ha saputo specificare una propria diagnosi, tanto da obbligare il dottor Glielmi a visitare, personalmente, il malato .- D'altra parte, nella propria relazione il dott. Sozzi non ha potuto celare i motivi per i quali il dottor Glielmi ha ratificato la proposta di trattamento in T.S.O.: ha dovuto, infatti, riferire lo stato ansioso del paziente, seppur minimizzandolo, la necessità del Mirabile di terapie ricevute da uno psichiatra del C S M di Barcellona P.G., il fatto che il Mirabile viveva da solo; infine, la circostanza che il Mirabile aveva dimenticato la terapia che doveva assumere .-

Nella relazione, il dott. Sozzi rivela una confusione nella terminologia, laddove si riferisce ad "interrogatorio" del paziente anziché a visita, usando il termine "spiccare", anziché promuovere. In definitiva, il dottor Sozzi non riesce ad obiettivare le emozioni del paziente, confondendole con le proprie emozioni, pervenendo, persino, ad una identificazione con il paziente, quando apostrofa il Primario dott. Glielmi ed il dott. Mondì, con l'espressione, riferita da molti testimoni: "voi mi volete fregare", riferendosi alla paventata manipolazione della cartella clinica .-

Ma v'è di più !-

Il dott. Sozzi non ha tollerato, nella relazione, che il dottor Glielmi abbia visitato il paziente, alla presenza di un "folto pubblico", che, in effetti, è risultato composto da Medici e Infermieri, indicati dallo stesso Sozzi nella relazione .- Quando il dottor Glielmi ha riconfermato la psicosi acuta, nei confronti del Mirabile, ratificando la proposta di trattamento in T.S.O., il dottor Sozzi non ha tollerato che il proprio parere, non sostenuto dalla prescritta diagnosi, fosse stato contestato da un Medico di pari grado e convalidato dal Primario .-

Testualmente, ha affermato, nella propria relazione:
"Davanti agli sguardi allibiti dei miei colleghi, mi sono sentito umiliato; ho sentito tutto questo sulla mia carne e allora mi sono fortemente arrabbiato col dottor Glielmi, scatenando la sua collera; poi mi sono scusato e riappacificato; il Mirabile ha lasciato il reparto di psichiatria del "Margherita"; sembra che la cosa stia avendo un seguito (si potrebbe configurare il reato di sequestro di persona)" (v. testuali espressioni contenute nella relazione del Sozzi) .-

Orbene, appare strano che il dottor Sozzi, il 27 Giugno 1997, giorno in cui ha inoltrato la predetta relazione, non soltanto conosceva che, nello stesso giorno, era stato dimesso il Mirabile dal reparto di psichiatria del "Margherita", ma sapeva quello che sarebbe accaduto il 10 Luglio 1997, giorno in cui è stata inoltrata la relazione dalla dott.ssa Lucia Della Villa, trasmessa per conoscenza al Procuratore della Repubblica della Pretura di Messina .-

Legittimo è, dunque, il sospetto che il dottor Sozzi abbia contattato la dott.ssa Della Villa, etra i due potrebbe essersi maturata una intesa, che ha nociuta ai deducenti .- Infatti, proprio la dott.ssa Della Villa ha evidenziato nell'esposto, inoltrato anche alla Magistratura, che nella vicenda che interessa il Mirabile, definita dalla stessa "particolarmente scandalosa", sarebbero stati coinvolti diversi professionisti , tra i quali psichiatri del servizio territoriale (potrebbe riferirsi dott. Sozzi) di psichiatria del servizio di diagnosi e cura e dei Medici del Pronto soccorso generale dell'ospedale R. Margherita .-

Dalla predetta relazione, si evince che se pressioni vi sono state, le stesse provengono dal dott. Sozzi, nei confronti dei Medici del Pronto soccorso e della stessa Della Villa .-

Risulta, invece, (v. relazione del dott. Valenti), che il dottor Glielmi, nella sua duplice qualità di Primario delle due strutture sanitaria, ha comunicato con la dott.ssa Della Villa, soltanto dopo ventiquattro ore dalla esecuzione del T. S. O. .-

Ed è sintomatico il contenuto della relazione, inviata dalla dott.ssa Della Villa, la quale denuncia un asserito disagio, in cui si troverebbe ad operare da qualche tempo .- La dott.ssa Della Villa, senza citare un solo caso concreto, accusa il Suo primario, dottor Glielmi, di avere, in presenza di anonimi testimoni, richiesto di modificare diagnosi, certificazioni e cartelle cliniche, in maniera non conforme alla verità clinica .-

La dott.ssa Della Villa ha affermato che il dottor Glielmi avrebbe voluto "favorire operazioni personali, rispondenti a logiche di interesse privato"; ha affermato che è stata "minacciata di trasferimento in sede disagiata e di essere stata oggetto di vessazioni divenute insostenibili" .- La obbiettiva valutazione delle due relazioni, inoltrate dal dottor Sozzi e dalla dott.ssa Della Villa, consente di stabilire, con assoluta certezza, quanto segue:

·         il dott. Sozzi ha agito contro il dottor Mondì e contro il dottor Glielmi perché, come dallo stesso ammesso, so è sentito umiliato, dopo che il proprio parere di non ricoverare il paziente non era stato condiviso

·         La dott.ssa Della Villa – per pressioni subite, certamente non dal dottor Glielmi, alla quale sono stati prospettati rischi connessi a denunzia per sequestro di persona –

La interpretazione degli eventi non deve essere, esclusivamente, affidata al contenuto delle due relazioni dei Medici "dissenzienti", e non può prescindere dalle relazioni dei Medici deducenti .- Questi ultimi hanno riferito i fatti, al Direttore Sanitario ed al Direttore generale, non interessando l'Autorità giudiziaria, dunque, senza la necessità di fornire prove; tuttavia, le relazioni del dottor Mondì e del dottor Glielmi sono riscontrate da molteplici dichiarazioni di persone, presenti ai fatti, alle quali il dottor Glielmi, nella qualità di Capo settore della Sanità Mentale, ha richiesto di predisporre relazioni scritte, che ha inoltrato al Direttore Sanitario ed al Direttore generale della A U S L N.5.-

1.      Il dottor Giuseppe Rao ha riferito che, dopo la divergenza delle diagnosi del dottor Mondì e del dottor Sozzi, è intervenuto il dottor Glielmi, il quale ha prima richiesto chiarimenti ai due Medici e, permanendo contrasto, senza ottenere la richiesta diagnosi dal dottor Sozzi, ha deciso di sottoporre, personalemte, a visita il paziente. Il dottor Rao ha dichiarato che il dottor Sozzi ha contestato vivacemente e con animosità la decisione del dottor Glielmi di ratificare la proposta di trattamento in T.S.O., effettuata dal dottor Mondì .- In merito alla predetta testimonianza, deve essere chiarito che non è esatto affermare che sia intervenuto, spontaneamente, il dott. Glielmi .- Infatti, il dott. Mondì, dopo avere ritenuto superficiale e affrettato il giudizio espresso dal dott. Sozzi, ha deciso di sottoporre la propria proposta di T.S.O. al Capo settore dott. Glielmi, al quale attribuiva maggiore esperienza, per la responsabilità connessa alla più elevata funzione .- Il dottor Mondì, in realtà, paventava un giudizio rigoroso, da parte del dott. Glielmi, posto che aveva subìto da quest'ultimo una ispezione, nella struttura sanitaria di Mistretta, ove ha prestato servizio e dalla quale è stato trasferito, con ordine di servizio del dottor Glielmi (in data 15 Maggio 1996), per una asserita incompatibilità ambientale, riscontrata, a causa di esposti presentati da personale subalterno, che lamentava eccessivo rigore, da parte del dottor Mondì (.v.fotocopia dell'ordine di servizio; all. N.2) .- Il dottor Mondì ha subìto il trasferimento che ha nociuto, per motivi di carriera, posto che a Mistretta ha esplicato funzioni di Primario, in assenza del titolare dott. Fischetti, mentre da quando è stato trasferito a Messina, ha avuto la qualifica di semplice dirigente di primo livello di psichiatria .-

2.      Il signor Francesco Catinello ha riferito che mentre il dottor Mondì si trovava seduto senza parlare, il dottor Sozzi urlava le seguenti espressioni: "Io di qui non me ne vado, perché volete manomettere la cartella clinica e mi volete fregare" .-

3.      La signora Maria Mangano ha riferito che il dott. Sozzi, invitato ad uscire dalla stanza, nella quale era in corso una lite, si rifiutava .-

4.      I dottori Paolino Di Marco e Claudio Italiano hanno riferito che, per i contrasti della diagnosi effettuata dal dottor Mondì e del parere del dott. Sozzi, è intervenuto il dottor Glielmi, il quale ha deciso di visitare, personalmente, il paziente, quando non ha ottenuto una precisa diagnosi dal dott. Sozzi .- Hanno riferito che, a seguito della visita, era emerso che il paziente non aveva, in atto, seguito le terapie prescrittegli, e, pertanto, necessitava di trattamento in T.S.O.; hanno dichiarato che il dott. Sozzi, con animosità, si rivolgeva al dottor Glielmi, con atteggiamento concitato ed irriverente, chiedendo un ordine di servizio che lo trasferisse al Mandalari .-

5.      I dottor Gian Placido De Luca ha riferito che il dottor Mondì ha deciso di visitare il paziente, insieme al dottor Sozzi, dopo che il dottor De Luca, per proprio impegno in riunione sindacale, non aveva potuto aderire alla richiesta di visitare il paziente .- La circostanza, riferita dal dott. De Luca, implica che il dottor Mondì non aveva alcun pregiudizio nei confronti del Sozzi, al quale si era rivolto, con fiducia, ritenendo che avrebbe effettuato una visita esaustiva, nei confronti del paziente .-

6.      I dottor Aldo Valenti ha relazionato che il dottor Sozzi, rifiutando di riferire al dott. Glielmi la diagnosi, effettuata nei confronti del paziente, ha esclamato: "Questa è psichiatria dell'anno zero"! Mentre il dott. Glielmi insisteva affermando: "Dott. Sozzi desidero la sua diagnosi" .- Il dottor Aldo Valenti ha riferito circostanze essenziali che smentiscono, tassativamente, l'esposto presentato dalla dott.ssa Lucia della Villa, la quale ha affermato che sarebbe stata vessata, nel passato, dal dott. Glielmi, il quale le avrebbe richiesto di modificare cartelle cliniche .- La dott.ssa della Villa ha affermato il falso, se è vero quanto è stato relazionato dal dott. Valenti, il quale ha, testualmente, dichiarato: "Il dott. Glielmi ha chiesto notizie sul paziente al dott. Sozzi, il quale lo ha informato che era stato dimesso .- A questo punto il dottor Glielmi ha telefonato al S.P.D.C. del Margherita, per notizie sul paziente .- Il dottor Glielmi era a colloquio telefonico con la dott.ssa Della Villa, alla quale ha fatto richiesta della cartella clinica; ritengo che la dott.ssa Della Villa non l'avesse ancora completata, in quanto il dott. Glielmi ha detto testualmente: "Scrivi tutto, secondo la tua coscienza e secondo quello che hai osservato ed al più presto fammela recapitare" .- Il dottor Valenti ha rilevato, nella relazione, che il dottor Sozzi, con uno scatto di rabbia e in modo ossessivo, ripeteva, più volte, la seguente espressione: "Qui si vuole manipolare la cartella del paziente" "State attenti a quello che scrivete" .-

7.      Il signor Vincenzo Favano, assistente sociale, ha inoltrato dettagliata relazione sui fatti, affermando le seguenti circostanze:

o        che il paziente lamentava di soffrire molto di solitudine;

o        che una volontaria ha riferito che il paziente si sentiva solo e disorientato;

o        che la sorella ha confermato lo stato di depressione e di solitudine del paziente e che lo stesso vive, senza parenti o affini, a Messina, posto che l'unica sorella vive a Barcellona P.G. e deve assistere il marito gravemente ammalato; il padre vive a Santa Lucia del Mela;

o        che lo stato di disorientamento del paziente, secondo quando riferito dalla volontaria e dalla sorella, persiste costantemente, dal momento in cui lo stesso ha perso la propria compagna (14 mesi) ;

o        che il dottor Glielmi, dopo una visita del paziente, si è determinato a convalidare la proposta di T.S.O.;

o        che il dottor Glielmi, dopo avere ponderato a lungo, ha deciso per un breve ricovero, che potesse, prevalentemente, servire a responsabilizzare il paziente ad una maggiore considerazione delle cure che lo stesso ha dichiarato di trascurare occasionalmente;

o        che il paziente è stato rassicurato, in merito alla brevità del ricovero ed alla convenienza di ricevere adeguate cure

Nelle dichiarazioni dei testimoni emerge, con trasparenza ed assoluta convergenza, che il dott. Sozzi è stato irascibile neo confronti del Collega Mondì ed arrogante ed irriguardoso nei confronti del dott. Glielmi, al quale doveva rispetto, per la funzione, gerarchicamente superiore, se non per l'età .- Emerge che sono false le accuse della dott.ssa Della Villa; che è probabile una "complice intesa" tra i dottori Sozzi e Della Villa, per dimettere il paziente, posto che se il Mirabile fosse apparso compus sui sarebbe stato dimesso, immediatamente, il 26 Giugno 1997, dalla clinica del Margherita, mentre la ritardata dimissione, peraltro effettuata con discutibile interpretazione della legge N.180/1978, consente di poter dubitare, in merito all'operato del dott. Sozzi e della dott.ssa Della Villa, i quali, certamente, sono stati in contatto, come emerge dalle relazioni dello stesso Sozzi e della dott.ssa Della Villa .- Non v'è dubbio, indefinitiva, che il Medici deducenti hanno operato, nel convincimento che era doveroso il T.S.O. nell'esclusivo interesse del paziente, del quale è stato accertato, da tutti, lo stato confusionale, lo stato d'ansia, la solitudine, la impossibilità di costante trattamento farmacologico .-

Infine, il dott. Mondì assicura che il paziente avrebbe manifestato propositi di suicidio, che ha riferito al dott. Glielmi, il quale ricorrendo ad una strategia psicodrammatica, simulava di sentire voci minacciose, per verificare la reazione del paziente .- [nota del dott. Glielmi: Se l'assistente sociale signor Favano, sedicente gestaterapeuta, fosse stato presente alla visita del primario, più di ogni altro avrebbe dovuto riferire di questa azione psicodrammatica, considerata la non brevità della sua relazione di 6 pagine e mezza, scritte a mano, v. cap. 6° ] .

Orbene, è anche probabile che il Mirabile si sia chiuso, dinanzi al pericolo di ricovero che ha percepito e che ha voluto evitare, talché non può escludersi che dopo avere percepito che era incombente un periodo di ricovero, il Mirabile abbia simulato, parlando poco o chiudendosi, evitando di manifestare alla dott.ssa Della Villa i propositi di suicidio .- E' notorio, infatti, che la simulazione non appartiene, esclusivamente, alle persone psichicamente normali, ma è, particolarmente sviluppata nei soggetti malati di mente .- La legge N.180/78 ha previsto che la durata del T.S.O. deve essere limitata (per un massimo di sette giorni), proprio per consentire al Medico la verifica delle condizioni mentali del paziente e le evoluzioni, in breve lasso di tempo. .-

In questa ottica e nella interpretazione della vigente normativa (L.180/78), si sono orientati i Medici deducenti, i quali, certamente, non avrebbero potuto pretendere un ricovero obbligatorio prolungato, consapevoli che sarebbe stata possibile la revoca del T.S.O., da parte del Sindaco o da parte del Giudice Tutelare .-

Soltanto la dott.ssa Della Villa ha voluto mettere in dubbio la correttezza del dott. Glieli, sottovalutando la maggiore esperienza del Primario, specializzato in psichiatria, ignorando i propri limiti professionali, in materia psichiatrica, che derivano dalla specializzazione in medica del lavoro; tuttavia, è stata contrastata dalla relazione del dott. Valenti; peraltro, la dott.ssa Della non ha specificato, nella propria relazione, un solo caso di paziente, per il quale il dott. Glielmi avrebbe fatto manipolare la cartella clinica .- E' certo, comunque, che qualsiasi presunta attività di manipolazione sarebbe destinata a ritorcersi contro la stessa dott.ssa della Villa, alla quale incombeva l'obbligo di denunziare, tempestivamente, i fatti, che, dunque, sono inesistenti .- La dott.ssa Della Villa ed il dott. Sozzi hanno violato i doveri connessi alle loro funzioni di Medici subalterni, rispetto al loro primario, dott. Glielmi .-

Il dott. Sozzi e la dott.ssa Della Villa, infatti, sono Medici nelle due strutture sanitarie, nelle quali il dott. Glielmi esplica attività di Primariato .-

Dunque, se avessero voluto esprimere una autonoma diagnosi, che, peraltro, non è stata loro negata, non avrebbero potuto prescindere dal ruolo apicale del Primario, a quale devono riferirsi, particolarmente, in un caso, nel quale emergevano contrasti, per omessa diagnosi del Sozzi .-

Il dott. Glielmi non aveva alcuna necessità di intimare la dott.ssa della Villa, posto che sarebbero state sufficienti le prerogative di Primario del S.P.D.C. dell'ospedale Regina Margherita, per avocare a se il caso del Mirabile, iniziativa questa che non ha, assolutamente, pensato di attuare, per il rispetto che ha sempre manifestato nei confronti dei propri collaboratori .-

L'errore di fondo, commesso dal dott. Sozzi e dalla dott.ssa Della Villa, è costituito dalla erronea interpretazione della legge N. 180/1978 .-

I predetti Medici hanno, probabilmente, ritenuto che il T.S.O. sia una sorta di "marchio" indelebile, alla stregua del pregiudizio penale .-

In realtà, il T.S.O. è il rimedio che il Medico (anche privato) propone, nei confronti del malato riottoso alla terapia, restio ad assumere farmaci, ovvero in condizioni ambientali, che non garantiscono assidua assistenza .-

Dunque, il Medico ha il dovere di proporre il T.S.O., che postula una immediata diagnosi, che deve essere trasferita nella proposta motivata, mentre la cartella clinica deve essere predisposta nella struttura ospedaliera nella quale il T.S.O. deve essere eseguito, nel caso che il Sindaco disponga l'esecuzione e il Giudice tutelare decide di convalidare il trattamento, che è scandito in tempi progressivi: entro quarantottore il Sindaco deve informare il Giudice tutelare, il quale, entro le successive quarantottore, deve convalidare il T.S.O. .-

Il ricovero obbligatorio non può superare il termine massimo di sette giorni, a meno che non debba essere, ulteriormente, prolungato .- In definitiva, il T.S.O. deve garantire il malato e, tuttavia , la proposta, la convalida, il prolungamento, sono affidati al diritto-dovere diagnostico ed alla verifica delle condizioni obiettive, che sono accertate singolarmente .- Se la normativa è stata, superficialmente interpretata, dai Medici (dott. Sozzi e dott.ssa Della Villa) non deve provocare, invece, equivoci di ermeneutica, in sede amministrativa, posto che il burocrate ha dovere di applicare, rigorosamente la legge, non invadendo, tuttavia, la sfera autonoma diagnostica del Medico .- Orbene, con doveroso rispetto, che non può essere negato al dott. Sozzi ed alla dott.ssa Della Villa, non potrà, tuttavia, essere negata la superficialità dell'operato dei predetti Medici, i quali si sono discostati – senza dar contezza della evoluzione della malattia del paziente – dalla diagnosi di Mondì e di Glielmi .-

In ogni caso, trattasi di diagnosi contrastanti (tra Della ed i due Medici) .-
Nella provincia di Messina sono, giornalmente, effettuati T.S.O.
Nessun Medico elabora complesse cartelle cliniche .-
Secondo prassi consolidata, il Medico (privato o appartenente a struttura pubblica) per proporre il T.S.O., attesta in un lapidario certificato, le condizioni psichiche del paziente .-
Sono sufficienti alcuni certificati rilasciati a Messina e provincia per dimostrare la predetta circostanza (v. fotocopie di proposte per T.S.O.; all. N. 3-4-5-6-7-9-10) .-

Premessi i fatti e le valutazioni, inerenti ad ogni specifica contestazione, possono essere enunciate le conclusioni:

Il dott. Mondì e il dott. Glielmi hanno operato, osservanti della legge N. 180/1978 o quantomeno sono stati convinti di avere osservato le prescrizioni della legge. La convinzione discende, non soltanto dalla interpretazione letterale delle vigenti norme, ma essenzialmente dalla prassi consolidata, mai contrastata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Generale dell'AUSL N. 5.

In altri casi analoghi, decisi da Medici di strutture pubbliche della provincia di Messina, con convalida da parte del Sindaco e del Giudice tutelare competente, la prassi è stata ancor meno rigorosa rispetto a quella attuata dai deducenti (v. fotocopia di due ordinanze sindacali emesse nei relativi trattamenti in T.S.O.; all. N.11 e 12) .

D'atra parte, è ormai diffuso, nei Medici, i quali operano nell'ambito della psichiatria ed in particolare nelle strutture pubbliche del C.S.M., che una superficiale decisione, inerente al trattamento in T.S.O., potrebbe implicare gravi responsabilità, anche di tipo penale, nei confronti degli stessi medici .-

In un procedimento penale, un Medico è stato accusato del reato di omicidio colposo, per non avere disposto il T.S.O. nei confronti di un soggetto, il quale si è reso responsabile dell'omicidio della propria madre.

L a giurisdizione di merito ha affermato, infatti, la responsabilità penale del medico e la Corte di legittimità ha effettuato un distinguo tra le responsabilità del Medico che dispone il trattamento in T.S.O. ed il Medico il quale esplica la propria attività presso il servizio di igiene mentale, al quale il paziente è affidato (v.sentenza della Corte di Cassazione; all. N.13).

Al dott. Mondì ed al dott. Glielmi, d'altra parte, non è sfuggito che può essere contestato il reato di cui all'art. 559 C.p., (abbandono di persona incapace) , che può essere rilevato nei casi in cui anche il Medico abbandoni una persona incapace per malattia di mente, della quale deve avere cura.

Nel distretto di varie Corti di Appello si sono, infatti, celebrati processi penali, a carico di Medici psichiatri, accusati del reato previsto nell'art. 591 C.p.

Infine, i deducenti non potevano ignorare che il trattamento in T.S.O. esige la esecuzione da parte del Sindaco e poi la ulteriore convalida da parte del Giudice tutelare.

Pertanto, la decisione del trattamento in T.S.O., da parte del dott. Mondì, convalidata dal dott. Glielmi, non avrebbe dovuto, necessariamente, avere esecuzione, posto che era sufficiente che il dott. Sozzi, dissenziente, si fosse rivolto al Sindaco, per non fare convalidare il trattamento in T.S.O. ovvero al Giudice tutelare per chiedere la revoca, essendo il dott. Sozzi persona legittimata in tal senso, purché si fosse deciso ad esprimere una esaustiva diagnosi.

In realtà, il Direttore generale dovrebbe stigmatizzare l'operato del dott. Sozzi, il quale si è reso responsabile di fatti contrari alla deontologia professionale e lesivi del prestigio della intera classe medica, come, peraltro, opportunamente evidenziato nella nota del Direttore Sanitario, trasmessa il il 18 Luglio 1997 al Direttore generale.

Risulta, negli atti, che il dott. Sozzi urlava, dinanzi al paziente, minacciava i colleghi, affermava che avrebbe denunziato tutti per sequestro di persona; infine impediva l'ulteriore svolgimento della normale attività medica, provocando l'intervento dei Carabinieri.

La mancanza di equilibrio, dimostrata dal dott. Sozzi, nella predetta circostanza, denota, verosimilmente, la carenza di ponderazione e la superficialità di giudizio, nell'approccio del dott. Sozzi con il paziente e nel relativo parere.

Se il Direttore generale avesse valutato questo aspetto, comparandolo alle contraddizioni e superficiali conclusioni della dott.ssa Della Villa, avrebbe concluso disponendo un procedimento disciplinare, nei confronti dei Medici, i quali hanno, illegittimamente contrastato l'operato dei deducenti (i dottori Sozzi e Della Villa).

Ogni difesa, nei confronti del dott. Mondì e del dott. Glielmi sarebbe vanificata, se fosse stato provato il fatto, assolutamente insussistente, che i predetti Medici avessero un qualche recondito motivo, personale, per nuocere al Mirabile o favorire persone, aventi con il medesimo interessi contrastanti.

Nessuna iniziativa legittima è stata intrapresa dal dott. Sozzi, il quale ha, anche, omesso di trasmettere una propria nota al Sindaco o al Giudice tutelate, essendosi limitato soltanto a rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, come, peraltro, aveva preannunciato, quando urlava alla presenza dei Medici e del paziente.

E' notorio che si può ricorrere al Tribunale territoriale, nel caso in cui il Giudice tutelare abbia revocato la convalida della ordinanza sindacale (v.sentenza Trib. Camerino 29 Aprile 1983; all. N.14).

Non è stato valutato che il dott. Mondì – il quale ha inoltrato la proposta motivata di trattamento in T.S.O., ratificata dal dott. Glielmi – se avesse voluto disporre, senza motivo, il ricovero obbligatorio del paziente, avrebbe richiesto ad un Medico esterno la proposta motivata che, successivamente – facendo parte il dott. Mondì di una struttura pubblica – poteva essere ratificata da quest'ultimo.

D'altra parte, mai il dott. Mondì, avrebbe deciso di richiedere il parere al dott. Sozzi, ben potendo rivolgersi direttamente ad altro Medico, se avesse ritenuto che da quest'ultimo sarebbe stata ratificata, tout-court, la proposta di trattamento in T.S.O..

Il dott. Glielmi e il dott. Mondì hanno, pertanto, agito non soltanto nella convinzione di adeguarsi alle prescrizioni normative ed alla prassi consolidata, ma sono stati, responsabilmente, convinti, che, se non avessero disposto il trattamento in T.S.O., avrebbero potuto procurare rischio per la tutela del paziente, considerati i propositi suicidi, e nocumento per la incolumità della collettività, esigenza quest'ultima che non poteva essere sottovalutata.

D'altra parte, è evidente che i deducenti potrebbero aver temuto responsabilità penali a proprio carico, che avevano tutto l'interesse di evitare, senza nuocere al paziente.

Non poteva sfuggire, infatti, che il trattamento in T.S.O. non è un marchio, non provoca effetti pregiudizievoli al paziente ed è una decisione suscettibile di immediata revoca, da parte delle autorità competenti (Sindaco e Giudice tutelare).

Nella fattispecie in esame, il Mirabile èsatto dimesso, arbitrariamente, dal Medico dell'ospedale Margherita, il quale ha interrotto un trattamento in T.S.O., violando la ordinanza sindacale, responsabile, dunque, del reato di cui all'art. 650 C. p., mentre il paziente doveva essere dimesso per ordine del Giudice tutelare, al quale competeva verificare la cartella clinica dell'ospedale R. Margherita e la relazione del servizio sociale.

I Giudici di merito e di legittimità hanno evidenziato che può costituire abbandono qualsiasi azione od omissione, che contrasti con la cura, ove da quell'azione od omissione derivi uno stato, sia pure potenziale, di pericolo (v. sent. Tribunale Perugina, 20 Ottobre 1996; sentenza della Corte di cassazione del 5 Aprile 1974).

In definitiva, le prescrizioni della legge N.180/1978, la inerzia delle persone interessate alla revoca della ordinanza sindacale, le epidermiche valutazioni diagnostiche, effettuate dal dott. Sozzi e dalla dott.ssa Della Villa, le puntuali, concordanti e disinteressate, conclusioni del dott. Mondì e del dott. Glielmi, il convincimento di costoro di aver tutelato un paziente, per il quale necessitavano cure, essendo sprovvisto di assistenza, la certezza di poter rispondere di abbandono di persona incapace e la maturata consapevolezza che il Mirabile, a seguito di colloqui effettuati con i Medici, appariva in condizioni che non potevano essere ritenute normali, sono tutti elementi che, complessivamente valutati, devono legittimare la revoca del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e la archiviazione del procedimento di recesso del rapporto di lavoro.

Considerato, infine, che alcune decisioni, inerenti alla vicenda in esame, potrebbero determinare l'esercizio di azione penale, nei confronti di soggetti a vario titolo interessati, i deducenti Mondì dott. Pietro e Glielmi dott. Nicola riservano di presentare esposto alla competente Autorità Giudiziaria, convinti di essere stati vittime di gravi abusi, per accuse infondate, che hanno violato l'autonomia diagnostica ed hanno offeso la dignità personale.

Sono allegate relazioni, personalmente predisposte dagli interessati dott. Mondi e dott. Glielmi.


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