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IL CASO CLINICO GIUDIZIARIO DI GIUSEPPE MIRABILE - CAP 13

Il tribunale di Messina vede due medici imputati di "sequestro di persona e abuso d'ufficio" per avere ricoverato il signor Mirabile Giuseppe con TSO al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, essendo affetto da "psicosi a margine", perché viveva da solo, e perché rifiutava la terapia farmacologica. Il Presidente Mario Samperi del Tribunale di Messina il 6 marzo 2002 assolve il dr. Pietro Mondì con la formula "Perché il fatto non sussiste". Il 26 aprile 2002 il Presidente Luigi Faranda del Tribunale di Messina assolve il dr. Nicola Glielmi con la formula "Perché il fatto non sussiste". Pubblichiamo una serie di articoli a firma del Prof. Glielmi inerenti l'accaduto.



IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DOTT. PIETRO MONDI' E DEL CAPO SETTORE PER "ABUSO D'UFFICIO E SEQUESTRO DI PERSONA".

In questo capitolo si esamineranno gli atti del P.M. dr. Nicolò Crascì e del GIP dr.ssa Daria Orlando nel procedimento penale contro il dr. Mondì ed il capo settore, accusati di "abuso d'ufficio e sequestro di persona". I loro comportamenti, incomprensibili e ingiusti, saranno paragonati a quelli del giudice tutelare dr. V. Laganà, come dal carteggio processuale. Nel capitolo successivo a questo si esamineranno i comportamenti del P.M. dr. Pietro Mondaini e quelli del GIP dr.ssa Eugenia Grimaldi nel procedimento del capo settore e del dr. Pietro Mondì contro Poli, Della Villa e Sozzi accusati di calunnia, diffamazione e abuso d'ufficio.
I quattro magistrati del tribunale di Messina, hanno tenuto una condotta giudiziaria tale da non potere escludere che in qualche modo siano stati lusingati, indirizzati, obbligati e sottomessi al potere politico-amministrativo del dr. Francesco Poli, Direttore Generale dell'ASL N. 5 della Regione Sicilia.
La critica dei loro comportamenti può essere utile a chi abbia a cuore il funzionamento della Giustizia.
Non è necessario ipotizzare un intervento diretto del dr. Francesco Poli sui quattro magistrati (che se vi fosse stato sarebbe avvenuto a livelli più alti per compravendita di qualche posto all'ASL), perché la sua posizione di Direttore Generale dell'ASL, può averli indotti a schierarsi preconcettualmente dalla sua parte facendo "del suo voler sì fatto vaso - come dimanda a dar l'amato alloro" il buon Apollo (Dante, Paradiso, I, vv. 14-15); e perché la madre di Dio, nella "sua benignità non pur soccorre - a chi domanda, ma molte fiate - liberamente al domandar precorre" (Ibidem, XXXIII, vv. 17 - 19).
Il Ministro della Salute Pubblica, on. Rosi Bindi, cotanta potenza ha conferito ai tanti Apollo e "Mamme santissime", concedendo ai Direttori Generali delle ASL poteri eccezionali da viceré.
Le cronache sono zeppe d'abusi e soprusi dei Direttori Generali in danno dei medici e degli ammalati. La sottomissione della classe medica al potere politico, che almeno apparentemente non era riuscita ad alcuno, oggi sembra essere completata.
Si è presi da sconcerto quando si vede la sottomissione dei medici all'autorità politica, perché a pagare sono soprattutto gli ammalati, spinti nei gironi infernali dei vecchi manicomi che prendono altre moderne dizioni, e che la legge 180 aveva inteso abolire.


A) IL GIUDICE TUTELARE, DR. V. LAGANA'

Dalle indagini dell'ispettore di Polizia Giudiziaria signor Salvatore Prestipino, ordinate dal P.M. dr. Niccolò Crascì, e dal medesimo investigatore signor Prestipino, travasate nel procedimento affidato al P.M. dr. Pietro Mondaini si legge:
"Successivamente, veniva acquisita presso l'Ufficio del Giudice Tutelare copia della documentazione riguardante il T.S.O. (ved.alleg.5) eseguito nei confronti di Mirabile Giuseppe.
Attraverso la lettura della stessa (nr.107 R e nr. 8774 Cron.) si rileva che il suindicato T.S.O. non è stato convalidato. In merito alla mancata convalida, l'assistente del Giudice Tutelare, signora Rodilosso, rinviava al fonogramma TSO nr.107 del 30.6.97, a firma del Consigliere Dirigente del Giudice Tutelare, dr. V. Laganà, col quale si chiede all'ospedale R. Margherita ""… quali siano le condizioni mentali del paziente e se la stesso necessita di un T.S.O."" -
Nello stesso giorno, l'Ufficio del Giudice Tutelare, ricevuta risposta dell'ospedale Margherita, con fono a firma d.ssa Della Villa, che il paziente ""…in condizioni psichiche e comportamentali tali da non richiedere un T.S.O. in condizioni di degenza"" non convalida l'ordinanza del Sindaco nr. 361 del 26.6.1997.
Il diligente ispettore di polizia chiedeva, poi, nell' interrogatorio al capo settore se lo stesso fosse a "a conoscenza del fatto che il Giudice Tutelare dopo avere assunto le necessarie informazioni all'ospedale Margherita non ha convalidato il TSO eseguito nei confronti del Mirabile".
Si ignora se l'Ispettore di Polizia consideri la conoscenza dell'operato del Giudice Tutelare da parte del capo settore come una prova aggravante o attenuante. La domanda dell'ispettore, qualunque sia lo scopo, solleva queste altre domande:
Il sequestro di persona - (art. 605 del codice penale, "Sequestro di persona" - Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione (23) da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale (357) con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (522, 630; Cost.13; Att. II, 4) - è un reato perseguibile d'ufficio, oppure a querela di parte?
Si ritiene che, nella pratica, sia un reato perseguibile dopo querela per il semplice fatto che senza una denuncia il magistrato non può venire a conoscenza del reato commesso.
Ma se il reato, in qualche modo, è conosciuto dal magistrato questi ha l'obbligo di perseguirlo d'ufficio.
Perché, dunque, "il Consigliere Dirigente del Giudice Tutelare, dr. V. Laganà" non avendo convalidato l'ordinanza del Sindaco, non ha proceduto d'ufficio contro i due medici sequestratori?
Il dr. V. Laganà, secondo il modello giudiziario dell'Ispettore di Polizia ispirato dal P.M. Dr. Niccolò Crascì, sarebbe perseguibile, pertanto, per il reato d'omissione d'atti d'ufficio per non aver proceduto all'incriminazione dei due medici.
Dalle notizie raccolte dalla Polizia Giudiziaria si evince che il Giudice Tutelare è stato messo sull'avviso che v'era in corso un "sequestro di persona" o almeno una grave irregolarità tanto che, insolitamente, chiede con fonogramma "" quali siano le condizioni mentali del paziente e se lo stesso necessita di un T.S.O."". Insolitamente, perché il Giudice Tutelare, in genere, non chiede notizie su un ammalato. Egli le attende giacché gli sono dovute per legge e se le chiede vuol dire che in qualche modo è venuto a conoscenza che si sta consumando un delitto. Ha l'obbligo, pertanto, di procedere d'ufficio se il delitto commesso è il "sequestro di persona".
Un giudice, qualunque sia la sua funzione e in qualsiasi modo venga a conoscenza, anche se apprenda la notizia di un reato così grave ed esecrabile mentre prende il caffè al bar sotto casa, ha l'obbligo di procedere d'ufficio contro i sequestratori o di informarne i dirigenti del suo ufficio.
Il dr. Laganà, preposto dalla legge N. 180 a garantire la libertà del malato e a tutelare il suo interesse, non ha, invece, proceduto contro i due medici sequestratori.
Sarebbe stato sufficiente soffermarsi su questa sola considerazione per risparmiare un inutile lavoro agli inquirenti e sofferenze agli inquisiti.
Il dr. V. Laganà, infatti, non ha potuto procedere contro i due medici che hanno proposto il ricovero perché non può entrare nel merito di una diagnosi medica, ma soprattutto perché manca, nella fattispecie, qualsiasi forma d'interesse economico, o d'altra natura che possa far configurare il delitto di "sequestro di persona".
L'articolo 323 del codice penale, infatti, recita: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente provoca a sè o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
E' necessario, dunque, che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio tragga vantaggio patrimoniale dal ricovero del malato, perché si possa configurare il reato di "sequestro di persona", previsto dall'articolo 605 del codice penale.
Stando così le cose, si può configurare il reato di "sequestro di persona" in danno di un ammalato, qualora lo stesso sia ricoverato in una clinica privata che, dilatando di molto il tempo del ricovero, tragga profitto economico dalla sua degenza. Non è il caso del ricovero del signor Giuseppe Mirabile.
Le cronache giudiziarie riferiscono di un malato psichiatrico palermitano, tale Lo Bianco, che negli anni 60, tentò causa penale contro una clinica psichiatrica privata per la dilatazione della degenza e delle cure che all'epoca erano corrisposte dalla famiglia del malato.
Negli anni 60, qualche clinica psichiatrica a conduzione privata, non disponeva di personale infermieristico e medico, ma piuttosto di "mastogiorgi" che andavano per le campagne a rapire e sequestrare "persone da ricoverare" per trarne profitto economico. E' altrettanto risaputo che, con la complicità di qualche medico, una persona poteva finire in ospedale psichiatrico per interesse economico dei suoi familiari, o per salvaguardare l'onorabilità della famiglia messa in discussione dalla condotta del soggetto.
La legge N. 180 (o N. 833 del 23/12/1978) ha inteso, innanzi tutto, salvaguardare la libertà del malato che pertanto diventa "persona" e soggetto attivo.
I vari passaggi e controlli per realizzare un Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) non permettono alcuna sorta d'abuso in danno del malato, perché quand'anche il primo ed un secondo medico abbiano a commettere un errore diagnostico (in tutta buona fede), questo sarebbe prontamente corretto da un terzo medico al Pronto Soccorso Generale di un Ospedale, o da un quarto medico e da un'intera equipe medica al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
Dopo la promulgazione della legge N.180, al di fuori di un ricovero in una clinica privata, dal quale il medico, proprietario o non della clinica, ricava un profitto economico o d'altra natura, tuttavia, potrebbe essere accusato del reato di "sequestro di persona", se per danaro o per favorire persone che hanno interesse a far ricoverare un ammalato psichiatrico, ricoverasse e trattenesse più del necessario un ammalato giunto nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
Mai si possono accusare i medici proponenti il ricovero ospedaliero coatto (TSO), per il reato di "sequestro di persona", anche se essi fosse corrotti e traessero beneficio dall'avvio della pratica del ricovero ospedaliero, per il semplice fatto che "il sequestro" non esiste perché non è stato consumato, giacché il malato, è ricoverato, per emergenza, al Servizio Psichiatrico per essere studiato e curato. Basterebbe riflettere sul fatto che l'istituto è definito "SERVIZIO PSICHIATRICO di DIAGNOSI E CURA". A meno che i due medici non fossero complici del medico del Servizio Psichiatrico che realizza il sequestro di pesona.
Mai soprattutto, se rispetta le tre regole richieste dall'art. 34 dalla legge N. 833 del 23/12/ 1978 che prevede: a - esistenza di malattia psichiatrica tale da richiedere ricovero ospedaliero (giudizio che può dare solo il medico); b - mancanza di familiari o persone che possano assistere il malato presso il suo domicilio; c - rifiuto da parte del malato di eseguire la terapia medica prescritta e di prendere i farmaci appunto perché, per malattia, non ha coscienza di essere ammalato.
La dr.ssa Della Villa, all'epoca non specializzata in psichiatria, medico assistente del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, andrebbe incriminata "per abbandono di persona incapace", per non avere praticato alcun accertamento rituale sul malato (colloquio con l'assistente sociale, colloquio con lo psicologo, test psicologici e di laboratorio, EEG, ecc.). Ella spaventata e minacciata dal dr. Virginio Sozzi ha dimesso il malato senza neppure consultarsi con il primario facente funzioni.
Il sindaco di una città turistica per il decoro della stessa, in estate, faceva ricoverare, ogni tre giorni, un tranquillo ammalato che se ne stava sdraiato per terra davanti alla porta della propria casa. Il malato non rimaneva mai più di due ore nel Servizio di Psichiatria.
Vittorio Della Pietra e Nicola Glielmi, nel loro atto unico "Siamo tutti pazzi" dagli stessi messo in scena negli anni 60 presso il teatro dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Napoli con viva partecipazione di autorità, di medici e d'uomini di cultura, analizzavano e portavano sulla scena buona parte delle problematiche riguardanti il malato psichiatrico e la sua libertà.
E' incriminato per "sequestro di persona" un medico che prescrive medicinali molto raramente e solo alla bisogna, e che si era battuto teoricamente e praticamente per liberare il malato tanto da tenere le porte aperte al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Generale di Milazzo dalle ore 8.00 alle 20.00, che il suo successore aveva, poi, chiuso con porte di ferro.
Le informazioni sul capo settore avrebbero dovuto riguardare anche questi aspetti, ma sorge il sospetto che siano stati proprio questi i motivi della persecuzione, per la legge del contrappasso.

B ) Il PUBBLICO MINISTERO DOTT. NICOLO' CRASCI'
.Egli scrive:
<< Letti gli atti del proc. pen. N. 2170/97 R.G.N.R., iscritto nel confronto di
1) Mondì Pietro nato etc.
2) Glielmi Nicola nato etc.
Sottoposti ad indagini Mondì - Glielmi:
a) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p. perché in concorso tra loro - pubblici ufficiali nelle rispettive qualità di Dirigente Medico e di Dirigente Medico - Capo Settore Salute mentale e Tossicodipendenza dell'Azienda U.S.L. 5 di Messina - violando l'art. 34, quarto comma, della L. 23.12.1978 n.833 (che restringe i casi di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di persone affette da malattia mentale esclusivamente a quelli in cui lo stesso si è reso necessario dall'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi e - ove quelle siano effettive - solo se questi ultimi non vengano accettati dall'infermo ovvero non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere) - con condotta rispettivamente consistita nel proporre tale tipo di trattamento sulla persona di Mirabile Giuseppe e nel convalidare la stessa proposta - determinando per tal via il provvedimento sindacale di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 33 della stessa legge - procurando un ingiusto danno allo stesso Mirabile, causandone la privazione della libertà personale.
In Messina, il 26.06.1997

b) in ordine al delitto p. e p. dagli art. 48, 110 e 605 c.p. perché in concorso tra loro - con la condotta abusiva descritta al capo precedente - inducendo in errore il Sindaco pro-tempore del Comune di Messina sulle reali condizioni di salute mentale di Mirabile Giuseppe - determinando lo stesso Sindaco ad ordinare che quest'ultimo venisse sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, così facendolo privare della sua libertà personale
Tempo e luogo c.s.

Evidenziati i seguenti elementi e fonti di prova:

* Denuncia del Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda U.S.L.5 di Messina a data 23.07.1977 ed atti allegati;
* verbali di ss.ii. di Mirabile Giuseppe (malato), Favano Vincenzo (assistente sociale al CIM), Frisone Concetta (infermiera al CIM), Donnici Salvatore (impiegato amministrativo al CIM), Sozzi Virginio (medico al CIM), Della Villa Lucia (medico al Servizio psichiatrico del "Margherita"), Gangemi Rosita (psicologa al Servizio Psichiatrico del "Margherita"), Rao Giuseppe (medico al Servizio Psichiatrico del "Margherita"), Mangano Maria Luisa (impiegata amministrativa al CIM), Valenti (psicologo al CIM), Bernava Andrea (vigile urbano), Bonarrigo Carlo (agente di P.S. al posto fisso dell'ospedale "Margherita").
INVITA, ETC. , ETC… >>

Il P.M. dott. Nicolò Crascì modifica l'articolo 34 della legge 23/12/1978 aggiungendovi questo suo personale giudizio "ove quelle siano effettive". Non chiede, però, una perizia psichiatrica sul malato Giuseppe Mirabile per accertarne le alterazioni psichiche che egli dà come "non effettive". Tutti i giudici copieranno l'articolo 34 modificato dal P. M. dr. Nicolò Crascì, dimostrando quanto siano poco attenti e come l'errore commesso da un giudice sia reiterato da un secondo e da un terzo giudice pedissequamente. Bisogna richiedere, pertanto, che il P.M. abbia approfondita conoscenza del mestiere, che non può essere affidato ad un principiante, anche se dovesse possedere eccezionali capacità intellettive.
Il P.M. dott. Nicolò Crascì non richiede una perizia sulla cartella clinica né sulla relazione del dr. Mondì, né su quella del capo settore, che sono gli unici atti medici di tutto il carteggio per quanto riguarda la descrizione di una visita psichiatrica che ha portato alla conclusione diagnostica della proposta di ricovero con trattamento sanitario obbligatorio.
Esclude dalla lista dei testimoni due medici, presenti alla visita collegiale effettuata dal capo settore, mentre chiama a certificare lo stato di salute del malato: infermieri, assistenti sociali, psicologi, amministrativi e vigili urbani, agenti della Polizia di Stato, non abilitati a porre una diagnosi medica, con l'aggravante di non essere stati neppure presenti alla visita psichiatrica per testimoniare sulle circostanze della stessa, per esempio il luogo, il tempo e la durata.
Appare molto grave l'esclusione dalla lista dei testimoni dei due medici, il dr. Di Marco Paolino e il dr. Italiano Claudio, medici al SERT di Milazzo, la cui presenza è denunciata da tutti. Evidentemente la testimonianza scritta dai due medici, nella quale denunciano il comportamento irrazionale ed aggressivo del dr. Sozzi, le sue minacce, il rifiuto di fornire una diagnosi sul malato e la richiesta di essere trasferito all'Ospedale psichiatrico, respinta dal primario-capo settore, scagiona gli imputati, il primario dr. Glielmi e l'aiuto medico dr. Mondì, da qualsiasi reato e azione punibile per legge, o condannabile dalla deontologia. Appare tanto più grave perché il terzo medico presente, il dr. Giuseppe Rao, politicizzato e capo del sindacato CISL, dichiara che "nulla può dire sulla psicopatologia del malato" perché "durante la visita del malato era impegnato a leggere le sue carte", pur condannando la condotta del dr. Sozzi. Tanta furbizia, che si confonde con le virtù di Celestino V, o di Ponzio Pilato, avrebbe messo in allarme anche un oligofrenico.
Il dr. Nicolò Crascì, invece, inviando le forze dell'ordine in giro per chiedere notizie alla gente comune e non qualificata a dare un giudizio psichiatrico sullo stato psichico del malato, ha trasformato la scienza psichiatrica in un cicaleccio di comari in un cortile.

C ) IL GIP DR:SSA DARIA ORLANDO
Ha mostrato molta attenzione al dibattimento. Si è ritirata in camera di consiglio, ove in 10 minuti ha redatto il verdetto per quattro procedimenti penali. Il capo settore e il dr. Pietro Mondì, sono stati rinviati a giudizio, nonostante la difesa degli avvocati, che hanno fatto rilevare l'insussistenza delle accuse, l'insana leggerezza del P.M. Niccolò Crascì, e il richiamo alle trascrizioni telefoniche che denunciavano il complotto ordito alla spalle dei due medici.
Appare legittimo il sospetto che il GIP dr.ssa Daria Orlando si sia ritirata nella sua stanza non per scrivere le sentenze, già preparate in precedenza, ma per recarsi alla toilette avendo scaldato la sedia per quattro ore.
Il procedimento si è consumato in una miserevole farsa.


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